Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
In tema di riesame o di appello di una misura cautelare reale, il pubblico ministero legittimato a ricevere la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ed a partecipare all'udienza stessa è quello competente a svolgere le funzioni presso il tribunale competente per la decisione in merito alla procedura incidentale, anche nel caso in cui i provvedimenti originari erano stati richiesti dal procuratore distrettuale funzionalmente competente allo svolgimento delle indagini per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma terzo-bis cod.proc.pen., in quanto nella disciplina dei procedimenti di riesame od appello delle misure cautelari reali nessuna disposizione rinvia espressamente al disposto dell'art. 309, comma ottavo bis cod.proc.pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2007, n. 21397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21397 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/03/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1155
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046279/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO DDA di Bari;
nei confronti di:
1) ZI AL N. IL 16/02/1974;
2) LA AT VA N. IL 31/07/1971;
avverso ORDINANZA del 09/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Dott. GALASSO A., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 2 luglio 2004 il gip del Tribunale di Bari non convalidava il sequestro preventivo di una bancarella per la vendita di oggetti sacri e religiosi in disponibilità di SC AD e AN La RA, disposto in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, e della L. n.356 del 1992, art. 12 sexies.
Il 21 luglio 2004 il pubblico ministero, sulla base degli ulteriori accertamenti esperiti dai Carabinieri, formulava nuova richiesta di sequestro preventivo, accolta dal gip con decreto del 5 agosto 2004. Con successivo provvedimento del 14 agosto 2004 il gip del Tribunale di Bari ordinava la revoca il proprio precedente decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione del bene in favore degli aventi diritto.
Con ordinanza dell'11 aprile 2005 il Tribunale di Bari, sezione terza penale, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, annullava il provvedimento di revoca del sequestro preventivo del 14 agosto 2004 e disponeva il sequestro preventivo della citata bancarella. Il 30 agosto 2006 ufficiali di polizia giudiziaria del Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo provvedevano a dare esecuzione alla misura cautelare reale disposta dal Tribunale di Bari l'11 aprile 2005.
Il 26 settembre 2006 la Corte d'assise di Foggia, investita dell'impugnazione dell'interessato volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo, rigettava la domanda.
In data 9 novembre 2006 il Tribunale di Foggia, prima sezione penale, pronunziandosi in merito all'appello (tale è la qualificazione dell'impugnazione) interposto da SC AD e La RA AN avverso la decisione della Corte d'assise di Foggia, revocava il sequestro preventivo della bancarella per la vendita di oggetti sacri e religiosi, ordinato L. 356 del 1992, ex art. 12 sexies e disponeva la restituzione del bene.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bari - direzione distrettuale antimafia - il quale lamenta inosservanza ed erronea interpretazione degli artt. 324, 127 c.p.p. e art. 51 c.p.p., comma 3 bis per omesso avviso al pubblico ministero della DDA di Bari, competente in relazione al procedimento, della fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale di Foggia con conseguente nullità della procedura ex art. 178 c.p.p., lett. b). OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Nei procedimenti per uno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis la competenza ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e a richiedere, quindi, l'applicazione delle misure cautelari spetta al Procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
L'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, attribuisce a sua volta al gip del tribunale del distretto in cui ha sede il giudice competente la competenza funzionale ad adottare i provvedimenti afferenti i procedimenti aventi ad oggetto uno dei delitti specificamente indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis.
2. In questo contesto generale che delinea una peculiare competenza funzionale del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari con riguardo a determinate tipologie di reati, il codice riserva una diversa disciplina alle procedure incidentali aventi ad oggetto, rispettivamente, il riesame delle misure cautelari personali (art. 309 c.p.p.) e di quelle cautelari reali (artt. 257, 318, 322, 324 c.p.p.) o l'appello (art. 322 bis c.p.p.) avverso provvedimenti riguardanti le predette misure.
2.1. Sulla richiesta di riesame della misura cautelare personale decide, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d'appello o la sezione di corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il procedimento dinanzi al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. e l'avviso della data di fissazione dell'udienza camerale, oltre ad essere notificato all'indagato (o imputato) e al suo difensore, deve essere comunicato al pubblico ministero presso il tribunale distrettuale (art. 309 c.p.p., comma 7). Peraltro art. 309 c.p.p., comma 8 bis attribuisce al pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura la facoltà di partecipare all'udienza camerale in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel settimo comma della medesima disposizione di legge.
Poiché detto Tribunale ha competenza esclusiva alla cognizione del riesame e dell'appello de libertate, legittimato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., è soltanto l'organo del pubblico ministero, individuato come sopra, e non anche quello del pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente a conoscere del reato, a nulla rilevando che quest'ultimo sia stato designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento, a norma dell'art. 51 c.p.p., comma 3 ter, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, operante non solo relativamente ai casi e ai mezzi di impugnazione, ma anche con riguardo ai soggetti titolari del relativo diritto (cfr. Sez. Un. 19 gennaio 2000, ric. Zurlo;
nello stesso senso Cass. 9 febbraio 2000, ric. Curbascio, rv. 215845).
2.2. In tema di riesame di provvedimenti di sequestro (artt. 318, 322 e 324 c.p.p.) o di appello ex art. 322 bis c.p.p., invece, anche se la misura cautelare reale è stata disposta (sequestro probatorio) o richiesta (sequestro preventivo e conservativo) dal procuratore distrettuale funzionalmente competente a svolgere le indagini in ordine ai delitti elencati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, non è prevista la facoltà di quest'ultimo di partecipare all'udienza camerale in luogo del pubblico ministero presso il giudice incaricato della decisione in ordine alla procedura incidentale, conseguente all'instaurazione della procedura incidentale, da celebrare ex art.324 c.p.p.. L'art. 324 c.p.p., comma 6, (cui gli artt. 318 e 322 c.p.p. fanno integrale rinvio) si limita, infatti, a prevedere che la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale sia data "al pubblico ministero", per tale dovendosi intendere, in base ai principi generali e in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, il pubblico ministero presso il tribunale deputato alla decisione della richiesta di riesame, considerato che la competenza - territoriale, per materia e funzionale - del pubblico ministero è di ordine derivato, ripetendo detto organo la propria competenza da quella del giudice presso il quale è costituito.
L'art. 324 c.p.p., comma 7, a sua volta, opera un rinvio recettizio esclusivamente all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 e non al comma 8 bis della medesima disposizione.
Infine, l'art. 322 bis c.p.p., comma 2, concernente l'appello avverso un provvedimento di sequestro preventivo, stabilisce l'applicabilità, "in quanto compatibili", delle disposizioni contenute nell'art. 310 c.p.p.. Queste ultime richiamano esclusivamente l'art. 309 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4, 7 omettendo qualsiasi espresso riferimento al comma 8 bis della medesima norma.
Da quanto sinora esposto consegue che, in difetto di un'espressa e specifica disposizione in senso contrario, analoga a quella prevista nell'art. 309 c.p.p., comma 8 bis il pubblico ministero legittimato a ricevere la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale concernente la richiesta di riesame di una misura cautelare reale ex artt. 318, 324 o 322 c.p.p. ovvero l'appello ex art. 322 bis c.p.p.) e a partecipare all'udienza stessa, pur se trattasi di provvedimenti richiesti dal procuratore della repubblica distrettuale funzionalmente deputato a svolgere le indagini per uno dei delitti tassativamente indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, o adottati dal giudice per le indagini preliminari ex art. 328 c.p.p., comma 1 bis, è il pubblico ministero competente a svolgere le proprie funzioni presso il tribunale incaricato della decisione in merito alla procedura incidentale.
Una conclusione del genere, oltre ad essere confortata dagli elementi di interpretazione letterale e logico-sistematica in precedenza illustrati, appare suffragata da una recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 11 luglio 2006, n. 27777, ric. Marseglia) che, chiamate a pronunziarsi sul diritto del difensore dell'indagato, pur legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro preventivo o quello preventivo, a ricevere la notificazione dell'avviso di deposito, hanno posto in luce, con ricchezza e pluralità di argomentazioni, la differenza di disciplina motivatamente riservata dal legislatore alle misure cautelari reali rispetto a quelle personali.
Tale diversità può del resto essere colta anche con riferimento al ricorso per cassazione che, qualora afferisca a provvedimenti concernenti le misure cautelari reali, può essere proposto esclusivamente per violazione di legge (art. 325 c.p.p., comma 2) a differenza di quanto stabilito per l'analoga impugnazione avente ad oggetto misure cautelari personali.
Per tutte queste ragioni il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, essendo stato dato rituale avviso della fissazione dell'udienza camerale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, competente ad adottare la decisione in ordine alla procedura incidentale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007