Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ee 76129 ESENTE DA REGISTRAZIONE Ai seus Art-13 quinquies legge 26/5/14 10.159 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ETANE TRIBUTARIA043 36 / 03 R.G.N.9845.01 Cron. 9343 Composta da. Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA UD.
8.7.02 CONSIGLIERE Dott. ANTONIO MERONE OGGETTO: Irpef CONSIGLIERE Dott. GIUSEPPE FALCONE terremoti Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE sospensione imponibile CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76-129 sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
MEI ADRIANA RES. IN VENAFRO via Campania 2 trav. 24 anzi via Raffaello Sanzio 24 intimato, non costituito avverso la sentenza n. 61.4.2000 in data 7.3.2000 della Commissione me 3109 Tributaria Regionale del Molise, depositata in data 21.3.2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.7. 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. Giordano;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha chiesto il rigetto del Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente indicato in epigrafe, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del DL. 26.5.84 n. 159 convertito in Legge 24.7.84 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99; 3 comma 2 bis del DL. n. 971.85 ; 13 comma 1 L. n. 449.97; 10 L. n. 46.96 2 D. P. R. n. 597.73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella - il quale prevede che le somme relative a pagamenti Legge n. 46.86 delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. n. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al 31.12.85 iper residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. n. 28.99 deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> ( per tutte, Cass. nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, sopra non costituiscono un onereperaltro, che gli importi di cui deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che la parte che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 luglio 2002 IL PRESIDENTE ESENTE DA REGISTRAZIONE To pecuer DODT. BRUNO SACCUCCI IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA киши DEPOSITATO I CÁNC IL CANCELLERE C1 ERIA 25 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio Ogg r CANCELLIERE C1 Ascanio