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Sentenza 12 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2023
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- 1. Sfratto per vendita casa ma poi affittata: cosa fare?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2023, n. 25301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25301 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De IT RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 3 novembre 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di RI De IT, avv. Alessandro Diddi, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione dei Giudici del Tribunale di Vibo Valentia, BR NO e DA AN, rispettivamente Presidente e giudice Penale Sent. Sez. 6 Num. 25301 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 04/04/2023 a latere del Collegio che sta celebrando il dibattimento del processo denominato "Rinascita Scott". Deduce due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione dell'art. 41 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, con provvedimento de plano, ha erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di ricusazione considerando come dies a quo del termine di tre giorni il deposito della sentenza emessa nel procedimento denominato "Nemea", in cui il ricorrente non riveste la qualità di imputato. Ad avviso della difesa, invece, va considerato quale dies a quo l'udienza del 19 settembre 2021 nel corso della quale il Tribunale ha comunicato alle parti il mancato accoglimento dell'istanza di astensione presentata dai Giudici NO e AN. 1.2 Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, ha ritenuto manifestamente infondati gli argomenti concernenti la natura di reato a concorso necessario della fattispecie contestata al ricorrente, tenuto, altresì, conto del fatto, che, come emerso dall'accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dal coimputato Mancuso, i due processi presentano fonti di prova comuni. 2. Il Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso evidenziando che, pur non condividendo l'orientamento fatto proprio dalla Corte di appello sull'individuazione del dies a quo, questo va individuato nell'udienza del 2 settembre 2022 nel corso della quale il Presidente del collegio informava le parti dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione dei Giudici NO e AN presentata dall'imputato TI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Va, innanzitutto, premesso che sul tema della decorrenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. sono emersi due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, cui sembrerebbe avere aderito l'ordinanza impugnata, ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di 2 pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (cfr. Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627; Sez. 2, n. 18210 del 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049; Sez. 2, n. 30441 del 18/06/2003, Rea, Rv. 226570). Altro orientamento, afferma, invece, che, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui l'imputato ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105; Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014 D'Urso, Rv. 260893). Con riferimento al caso di specie, osserva, tuttavia, il Collegio che, qualunque orientamento si voglia adottare, l'istanza del ricorrente sarebbe in ogni caso tardiva. Va, infatti, considerato che anche a voler ritenere che il ricorrente non ha avuto conoscenza della causa di ricusazione alla data di pubblicazione della sentenza, il primo momento in cui ha appreso formalmente della sua esistenza va individuato nell'udienza del 2 settembre 2022 nel corso della quale fu comunicato alle parti l'accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dal coimputato TI in relazione alle valutazioni di merito espresse dai due magistrati nella sentenza emessa nel processo denominato "Nemea". Pertanto, ai sensi dell'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., il ricorrente avrebbe dovuto formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine di tale udienza, eventualmente con riserva di formalizzazione della relativa istanza nei tre giorni successivi (cfr. Sez. 2, n. 34055 del 9/10/2020, Ferrara, Rv. 280307). Ne consegue che deve ritenersi legittima la valutazione di tardività dell'istanza di ricusazione, presentata dal ricorrente il successivo 21 settembre 2022. 1.1 Rileva, inoltre il Collegio che il ricorso omette di confrontarsi con l'ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso ovvero la mancata allegazione di documenti comprovanti l'inscindibilità delle posizioni e la dedotta incompatibilità (cfr.Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costantino, Rv. 281682 - 03). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., solo nell'ipotesi in cui la 3 corte di appello, delibata l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre ente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di RI De IT, avv. Alessandro Diddi, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione dei Giudici del Tribunale di Vibo Valentia, BR NO e DA AN, rispettivamente Presidente e giudice Penale Sent. Sez. 6 Num. 25301 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 04/04/2023 a latere del Collegio che sta celebrando il dibattimento del processo denominato "Rinascita Scott". Deduce due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione dell'art. 41 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, con provvedimento de plano, ha erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di ricusazione considerando come dies a quo del termine di tre giorni il deposito della sentenza emessa nel procedimento denominato "Nemea", in cui il ricorrente non riveste la qualità di imputato. Ad avviso della difesa, invece, va considerato quale dies a quo l'udienza del 19 settembre 2021 nel corso della quale il Tribunale ha comunicato alle parti il mancato accoglimento dell'istanza di astensione presentata dai Giudici NO e AN. 1.2 Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, ha ritenuto manifestamente infondati gli argomenti concernenti la natura di reato a concorso necessario della fattispecie contestata al ricorrente, tenuto, altresì, conto del fatto, che, come emerso dall'accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dal coimputato Mancuso, i due processi presentano fonti di prova comuni. 2. Il Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso evidenziando che, pur non condividendo l'orientamento fatto proprio dalla Corte di appello sull'individuazione del dies a quo, questo va individuato nell'udienza del 2 settembre 2022 nel corso della quale il Presidente del collegio informava le parti dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione dei Giudici NO e AN presentata dall'imputato TI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Va, innanzitutto, premesso che sul tema della decorrenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. sono emersi due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, cui sembrerebbe avere aderito l'ordinanza impugnata, ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di 2 pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (cfr. Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627; Sez. 2, n. 18210 del 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049; Sez. 2, n. 30441 del 18/06/2003, Rea, Rv. 226570). Altro orientamento, afferma, invece, che, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui l'imputato ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105; Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014 D'Urso, Rv. 260893). Con riferimento al caso di specie, osserva, tuttavia, il Collegio che, qualunque orientamento si voglia adottare, l'istanza del ricorrente sarebbe in ogni caso tardiva. Va, infatti, considerato che anche a voler ritenere che il ricorrente non ha avuto conoscenza della causa di ricusazione alla data di pubblicazione della sentenza, il primo momento in cui ha appreso formalmente della sua esistenza va individuato nell'udienza del 2 settembre 2022 nel corso della quale fu comunicato alle parti l'accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dal coimputato TI in relazione alle valutazioni di merito espresse dai due magistrati nella sentenza emessa nel processo denominato "Nemea". Pertanto, ai sensi dell'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., il ricorrente avrebbe dovuto formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine di tale udienza, eventualmente con riserva di formalizzazione della relativa istanza nei tre giorni successivi (cfr. Sez. 2, n. 34055 del 9/10/2020, Ferrara, Rv. 280307). Ne consegue che deve ritenersi legittima la valutazione di tardività dell'istanza di ricusazione, presentata dal ricorrente il successivo 21 settembre 2022. 1.1 Rileva, inoltre il Collegio che il ricorso omette di confrontarsi con l'ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso ovvero la mancata allegazione di documenti comprovanti l'inscindibilità delle posizioni e la dedotta incompatibilità (cfr.Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costantino, Rv. 281682 - 03). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., solo nell'ipotesi in cui la 3 corte di appello, delibata l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre ente