Sentenza 9 luglio 1990
Massime • 1
L'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) è quello della pubblica incolumità; sempre, qualora, dal comportamento dell'agente, attivo od omissivo che sia, possa derivare un infortunio o a un disastro. Pertanto ai fini della configurabilità del delitto, tra gli infortuni rientrano le "malattie-infortunio", intendendosi per tali la sindrome morbosa imputabili all'Azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in esecuzione di lavoro. Esse rientrano tra quelle professionali in senso lato ma non le esauriscono, mentre nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell'Esercizio e a causa di lavoro ma che non siano prodotte da agenti esterni. Rientra pertanto nella previsione normativa dell'art. 437 cod. pen. la condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad impedire che agenti esterni chimici "aggrediscano" il fisico di chi sia ad essi esposto.*
Commentari • 5
- 1. Cass. 45935/19 - morti da amianto ed effetto acceleratorehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora avuto occasione di …
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Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani Cass. 45935/19 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora …
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Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora avuto occasione di …
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Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani Cass. 45935/19 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora …
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Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani Cass. 45935/19 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/1990, n. 12367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12367 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1990 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
M 1 2 3 6 7
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 9.7.199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE SENTENZA N. 946 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Corraolo Cermind Presidente Dott.
giorgie Broje Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
Viyames Valmii N. 10989/90 2. »
Вчимо вассиси 3.
Selim All'amm.
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ha pronunciato la seguente tte SENTENZA
sul ricorso proposto da IL DA.,da IL DAo odlie Bligna 11.5.5.1925 eP.G. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Rilasciata copia studi G MARUCCHI al SIG. Asscher to Rilasciata copia studio L. 2000 per diritti per dirit21 MAR 2000 15 NOV 1990 1991 IL EL
IL EL
.ulle coli in appill. in Bolognaavverso la sentenza 411.8 fchhrein 1990
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Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL EL
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
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Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Bruno Frangini alche ha concluso per l'accogliminati bol icons Wh im
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Udit. it difensore arrecall giancart, Bark? li DA venne rinviato al giudizio del tribunale di Bologna per risponde- del delitto di cui all'articolo 437-I e II c.-del codice penale, perché, la sua qualità di titolare della impresa V.A.F.di Bologna,che produceva a- li di paraffina,non provvedendo gli ambienti di lavoro di apparecchiature la aspirazione dei gas tossici, aveva cagionato una malattia inguaribile fropatia) a RI OL e a LE LA,che, durante la lavorazione, avevano
Sorbito,per inspirazione,i vapori da essa sprigionatisi. vicenda aveva avuto origine a seguito di rapporto di denuncia dell'Ispetto- to del Lavoro di Bologna del 15 aprile 1978.Nel corso della istruzione del cedimento vennero espletate perizie che confermarono le condizioni di pre- ietà e pericolosità dello ambiente di lavoro. I periti, peraltro,non espres-
o un giudizio di certezza assoluta,limitandosi a quello di elevata probabi- þá,sulla sussistenza di nesso di causalità tra le infermità delle due donne la intossicazione dalle stesse subita per effetto di quanto addebitato y'imputato. tribunale ritenne invece che tra condotta illecita e evento-malattia fosse to il rapporto di causalitá ma dichiarò di non doversi procedere a carico l'imputato in ordine al delitto di lesioni colpose gravissime perché estin- per prescrizione,cosf qualificata la originaria imputazione,nel presupposto la previsione normativa di cui all'articolo 437, del codice penale sia di- ta esclusivamente a prevenire e reprimere "infortuni",intesi quali fatti ļumatici,e non le "malattie professionali" decisione venne impugnata dal procuratore della Repubblica e dalle parti ili.
(corte di appello di Bologna,con sentenza dell'8 febbraio 1990, fű dell'avvi- invece che difettasse la prova in ordine al detto nesso di causalità e di- aró di non doversi procedere a carico dell'imputato in ordine al delitto di al primo comma dell'articolo 437 del codice penale, concessegli circostanze benuanti generiche, perché estinto per prescrizione. proposto ricorso avverso la sentenza sia l'imputato che il procuratore arale della Repubblica presso la corte di apello di Bologna. primo deduce vizio di violazione di legge per essersi erroneamente ritenuto la norma di cui all'art.437 sia applicabile anche al fine di prevenire in- mitá non causate da lesioni,essendo ciò in contrasto con quanto affermato la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 232 del 1983 cosi come evato dai giudici di primo grado. procuratore generale rileva che i giudici dell'appello,in assenza di impu- zione dell'imputato avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto provato il rapporto di causalità tra condotta omissiva dello stesso e ma- tia delle persone offese, non avrebbero potuto estendere l'esame su questo þ della decisione perché ormai coperto dal giudicato,dovendo gli stessi ece limitarsi a esaminare la fondatezza del gravame del pubblico stero. In secondo luogo rappresenta contraddittorietá della motivazione a parte nella quale non si é ritenuta raggiunta la certezza di prova della sistenza di detto nesso. ine denuncia che si è omessa la valutazione di circostanze emergenti dagli che sarebbero state idonee a fugare il dubbio espresso dai periti nelle conclusioni,dubbio acriticamente recepito. stata depositata memoria difensiva con la quale si contrastano dall'imputa- le argomentazioni del procuratore generale a sostegno della impugnazione o stesso proposta. odierna udienza sono comparsi e hanno concluso i difensori delle parti li e quello dell'imputato come indicato nella epigrafe della presente sen- a.
Cost decide: eliminarmente necessario definire l'ambito di applicabilită della norma ționatoria di cui all'articolo 437 del codice penale. etto fu il presupposto da cui partirono i giudici di primo grado ma non la lusione cui pervennero, mentre inversamente deve essere vato per quelli dell'appello che giunsero a conclusione condivisibile sul- þase. Qęró..di argomentazioni non totalmente accettabili. 1
invero non può esservi dubbio alcuno sul fatto che nel concetto di "infortu- sul lavoro",che attraverso la predisposizione delle misure protettive si nde a prevenire dal primo comma della disposizione in esame,non rientrino le alattie professionali" proposito la stessa formulazione della disposizione legislativa non lascia azio alcuno a diversa interpretazione. altrettanto esatto che l'interesse tutelato dalla norma in questione ello della pubblica incolumită, ma pur sempre qualora dal comportamento dello ente, attivo o omissivo che sia,possa derivare un infortunio o un disastro. noto che sul concetto di infortunio non vi è concordia di opinioni, cosť come n vi è concordia sulla distinzione tra infortunio e malattia professionale. articolo 2 del" Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbliga- ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", approvato n il D.P.R.n.1124 del 30 giugno 1965,si limita a indicare come infortunio el fatto prodotto "da causa violenta in occasione di lavoro da cui sia deri- ta la morte o una inabilită permanente al lavoro ...ovvero una inabilită mporanea...".Apparentemente quindi dovrebbe per tale considerarsi la altera- one dell'organismo conseguente a una causa violenta che abbia aggredito il sico della persona, e cioè alla azione di agenti meccanico-fisici.Ritiene pe- 1tro questa corte che,cosf intesa, la nozione sia eccessivamente duttiva, dovendo il concetto di "causa violenta" essere comprensivo di tutte possibili forme di lesivită tali da produrre un danno al lavoratore,e quin- quelle, ad esempio,bariche, elettriche,radioattive, chimiche, eccetera. Vå per- condivisa quella opinione dottrinaria secondo la quale rientrano tra gli fortuni le "malattie-infortunio",cosf intendendosi le sindromi morbose impu- bili alla azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico- fisici, purché sorte in occasione di lavoro. le malattie professionali invece non si avvertiva la necessità di una de- nizione essendo le stesse "tabellate", sicché tali erano tutte quelle indica- espressamente nelle tabelle allegate al D.P.R. m. 1124 del 1965. peraltro l'intervento della Corte costituzionale, che,com la sentenza 00
179 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma che mitava a quelle la tutela previdenziale, introducendo il cosiddetto "sistema sto", si avverte tale necessità al fine di distinguerle da quelle che si sono pra indicate come "malattie infortunio", che rientrano tra quelle professio- li in senso lato ma non le esauriscono. Allora potrà procedersi in via di clusione, facendo rientrare nelle malattie professionali in senso stretto tte quelle manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di la- to ma che non siano prodotte da agenti esterni. Frettamente quindi si é concluso dai giudici dell'appello di Bologna che entra nella previsione normativa dell'articolo 437 del codice penale la con- tta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazio- idonei a impedire che agenti esterni chimici "aggrediscano" il fisico di sia a essi esposto possono rilevare, contrariamente a quanto si pretende dall'imputato con la moria difensiva,le dimensioni della impresa. Interesse tutelato dalla norma é certamente quello della pubblica incolu- tá. Esso costituisce la ratio della previsione. Non é però assolutamente ri- esto che la condotta dell'agente sia idonea a causare detto pericolo nei fronti di una massa di persone, potendo invece riguardare anche un singolo voratore, divenendo indifferente il numero delle persone esposte al rischio tale senso la giurisprudenza di questa corte si è ormai consolidata ( tra ultime si rinvia a Sez. I, 22 settembre 1988, Barbagallo,in Cass. pen. 1989,n.
6; Sez.I,8 ottobre 1987,ivi,n.375 ). priva ancora di pregio l'altra proposizione di cui alla stessa memoria se― do la quale nel caso di specie difetterebbe proprio il presupposto per la fiourazione dell'illecito.ossia il pericola per la pubblica incolumità,ia nto la condotta
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j dei soli "guanti" che non potrebbero farsi rientrare nella nozione di
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parecchi" o di "impianti", ricadendo tale condotta nella esclusiva sfera di
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licazione delle norme contravvenzionali contenute nel D.P.R. n.164 del 1956
T ette a prevenire i semplici infortuni e non i più gravi eventi che vuole
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tare la disposizione del codice penale.
assunto non é comprensibile. E invero, anche a volere prescindere dalla testazione all'imputato secondo la quale non gli si addebitava la SSOW
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cata consegna di guanti ai lavoratori ma la omessa predisposizione di ido- apparecchiature per la aspirazione di sostanze tossiche nocive, deve rile- si che,per quanto risulta dalla sua stessa espressa formulazione, la norma cui all'articolo 437 del codice penale é diretta a prevenire 0 reprimere dotte dalle quali possano derivare non solo "disastri" ma anche semplici fortuni", diversificandosi dalle ipotesi contravvenzionali solo quindi sot- il profilo dell'elemento soggettivo. consegue il rigetto del ricorso dell'imputato. sando ora all'esame della impugnazione del procuratore generale deve re--
Ingersi la validità di quanto sostenuto nella memoria difensiva con la quale tende a contrastare la fondatezza del primo motivo di ricorso nella parte cui si sostiene che l'imputato non sarebbe stato legittimato a interporre bello avverso la sentenza di primo grado. E invero va rilevato che il n. 2 (l'articolo 513 del codice di rito abrogato concedeva tale possibilitá allo "putato che fosse stato prosciolto " per estinzione del reato qualsiasi se la causa che avesse dato luogo alla estinzione dell'illecito. almente inconsistente é il rilievo che solo attraverso la motivazione della tisione del tribunale si sarebbe reso conoscibile dall'imputato che i giudi- avevano ritenuto la sussistenza del nesso di causalitá tra la sua condotta
1'evento, essendo invece tanto evidenziabile con assoluta certezza dal di- sitivo, presupponendo la pronuncia in ordine all'accertato fatto di lesioni colpa un fatto addebitabile all'agente che quelle conseguenze aveva, Se- do i primi giudici, provocato. ha infine pregio, restando sempre a quanto forma oggetto su tale punto di tta memoria, la osservazione di principio che la impugnazione del pubblico istero avrebbe un effetto pienamente devolutivo per il giudice dell'appel-
of certamente era, per espressa disposizione legislativa, per il codice del 3 che con l'articolo 480 stabiliva che " l'appello del P.M.. attribuisce al dice superiore la piena cognizione del procedimento...". Con il codice del 350 ció si superó e venne introdotto , anche per la ipotesi del gravame del blico ministero, il principio dell'effetto limitatamente devolutivo ( tan- devolutum quantum appellatum ). Dalla applicazione di questo consegue che giudice di appello deve limitarsi a prendere cognizione, secondo quanto di- sto dall'articolo 515 del codice di procedura penale abrogato ( le cui di- sizioni si applicavano e si applicano nel presente procedimento ) dell'af- " limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi
#1 posti " itale principio si é voluto che siano le parti interessate a indicare ti sui quali deve esercitarsi il controllo da parte del giudice superiore, ció al fine di evitare una rinnovazione del giudizio in relazione a quelle ti della sentenza che debbono aversi per pacifiche stante la acquiescenza li stessi interessati. peraltro evidente che al giudice dell'appello non può interdirsi di portare suo esame su quei punti della decisione che siano legati da connessione es-
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. ziale con quelli investiti dal gravame in applicazione della regola di ט tere generale di cui al primo comma dell'articolo 545 del codice di proce-
a penale abrogato. da questa corte ta in ogni caso però fermo il principio. giá affermato "I, 10 giugno 1981, Bulzoni, Mass. uff., m. 150166 ), che punto della sione che delimita la cognizione del giudice di appello é ogni questione atto e di diritto suscettibile di autonoma valutazione e cioé tale che... ancanza di specifica doglianza sia assistita da presunzione di conformitá Jiritto e, comunque, non sia più suscettibile di modificazione ". nella fattispecie processuale in esame il giudice di primo grado aveva enuto che l'imputato si fosse reso responsabile di una condotta qualifica- come genericamente illecita dalla quale erano derivate conseguenze danno- er altri. Lo stesso imputato nulla a tale decisione aveva opposto, accet-
o la stessa o almeno dimostrando, attraverso il suo comportamento, di non interesse alcuno a una modificazione in senso a lui più favorevole. Si no quindi consolidati sia il fatto che lo stesso aveva posto in "
e sser e determinata condotta e sia quello che da questa erano derivate determinate seguenze. Al giudice dell'appello si era esclusivamente chiesto se quella Hotta, che si era giá accertato essere stata posta in essere e dalla quale conseguenze erano state causate, fosse o meno qualificata ". Ben ristret-
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erano quindi i limiti della sua cognizione dovendo essa circoscriversi ad ertare se la azione dell'imputato fosse sussumibile sotto una specifica visione legislativa. Una volta che cosť si fosse ritenuto, come in effetti enuto, il secondo giudice avrebbe dovuto trarne le conseguenze con la irro- one dellä sanzione ritenuta adeguata al fatto sulla commissione del quale arte dell'imputato non era stata posta da questi alcuna questione così co- sulla riconducibilitá a esso delle lesioni patite dalle due donne. Ne in e situazione può fondatamente sostenersi che, per rispondere al quesito po- ali, il giudice dovesse portare il suo esame su altri punti e in particola- sul già ritenuto e non contestato rapporto di causalitá, perché affatto le- giuri- da connessione essenziale con il problema di ordine squisitamente che gli si chiedeva di risolvere. ficorso del procuratore generale va quindi accolto sotto tale primo assor- te profilo con il conseguente annullamento della decisione denunciata con vio ad altro giudice che dovrà limitarsi alla determinazione della pena da pgarsi all'imputato in relazione al reato del quale é stato ritenuto re- hsabile. da dispositivo si provvede per le statuizioni anche per quanto relativo imborso delle spese sostenute dalle parti civili per questo grado del pro-
$60.
P.Q.M.
ei gli articoli 537 e 549 c.p.p.del 1930, annulla la sentenza impugnata ia ad altra sezione della corte di appello di Bologna per la determinazio- della pena in relazione al delitto di cui all'articolo 437 -I e I I C. rigetta il ricorso del IL che condanna al pagamento delle spese del cedimento, al versamento della somma di lire 200.000 a favore della Cassa
e ammende e al rimborso in favore delle parti civili RI OL Lelli
a delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 700.000,Com- te lire 800.000 per onorari, per ciascuna delle dette parti civili. 9 luglio 1990
Consigliere estensore il presidente POBITATA
Clame Nahiri l . IN CANCELLERIA
3~
14 SET 1290