Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/1990, n. 12367
CASS
Sentenza 9 luglio 1990

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L'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) è quello della pubblica incolumità; sempre, qualora, dal comportamento dell'agente, attivo od omissivo che sia, possa derivare un infortunio o a un disastro. Pertanto ai fini della configurabilità del delitto, tra gli infortuni rientrano le "malattie-infortunio", intendendosi per tali la sindrome morbosa imputabili all'Azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in esecuzione di lavoro. Esse rientrano tra quelle professionali in senso lato ma non le esauriscono, mentre nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell'Esercizio e a causa di lavoro ma che non siano prodotte da agenti esterni. Rientra pertanto nella previsione normativa dell'art. 437 cod. pen. la condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad impedire che agenti esterni chimici "aggrediscano" il fisico di chi sia ad essi esposto.*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/1990, n. 12367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12367
Data del deposito : 9 luglio 1990

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