Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
Allorché, prima dell'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005 n. 251, che ha sottratto al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento nella quale, ai fini del calcolo della pena, sia stato implicitamente effettuato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, la statuizione non può essere modificata per effetto della normativa sopravvenuta, stante il principio di irretroattività delle disposizioni "in peius" del trattamento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2009, n. 28851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28851 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 580
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 14341/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino;
avverso la sentenza pronunciata in data 16 settembre 2008 dal Tribunale di Ariano Irpino;
nei confronti di:
RE NI, nato a [...] il [...];
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ariano Irpino applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a RE NI, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi otto di arresto per plurime violazioni di obblighi e prescrizioni, risalenti al 14 e 31 luglio, all'1 e 2 agosto, nonché al 20 e 30 settembre 2005, inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Avellino con Decreto del 24 marzo dello stesso anno (L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 9, comma 2).
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, chiedendone l'annullamento.
Rileva:
- che, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, citato art. 9, comma 2, l'inosservanza riguardante gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno integra un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni;
- che all'imputato era stata contestata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, ma il giudice non aveva proceduto al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. Va detto, anzi tutto, che erra il ricorrente nell'affermare che il Tribunale non ha proceduto al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.. Risultava, invero, contestata la recidiva reiterata ed il fatto che il Tribunale abbia applicato la diminuzione legata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche impone di ritenere che sia stato compiuto un giudizio implicito di prevalenza (cfr. in tal senso Cass. 5^ 14 gennaio 1997 Brignola, RV 206997) o, più probabilmente, che siano stati esclusi (nell'accordo delle parti) gli effetti della recidiva che sulla misura della pena (sul punto cfr. Cass. 6^ 10 marzo 1995, Riccio, RV 201823; Cass. 6^ 23 settembre 1992, Tavola, RV 193525). Deve soltanto aggiungersi, onde non ingenerare equivoci, che non è applicabile nel caso di specie la L. 5 dicembre 2005, n. 251 nella parte in cui (art. 3) ha modificato l'art. 69 c.p., comma 4, precludendo al giudice di riconoscere, in sede di giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, la prevalenza di qualsivoglia circostanza attenuante sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99 c.p., comma 4. Il principio di irretroattività delle norme penali aggravatrici del trattamento sanzionatorio impedisce, invero, l'applicazione della nuova disposizione ai fatti, come quelli oggetto della sentenza impugnata (v. supra 1), commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (8 dicembre 2005).
3.2. Il ricorso coglie nel segno, invece, là dove afferma che erroneamente il Tribunale ha applicato la pena dell'arresto ad un reato, quello di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, che la legge configura come delitto.
Peraltro, deve ritenersi che si sia trattato di mero errore di denominazione della specie della pena.
Basti dire che le parti hanno determinato la pena - base in un anno ed è più ragionevole ritenere che intendessero al minimo edittale contemplato per il delitto di cui al più volte menzionato art. 9, comma 2 (punito con la reclusione da uno a cinque anni) piuttosto che al massimo previsto per la contravvenzione di cui al comma 1, medesimo art. (punita con l'arresto da tre mesi ad un anno). All'errore anzidetto può, pertanto, ovviarsi con la rettifica consentita dall'art. 619 c.p.p., comma 2, disposizione che trova la propria ratio nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa porre rimedio a cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio (cfr., per tutte, Cass. S.U. 24 giugno 1998, Kremi, RV 211072).
P.Q.M.
rettifica la specie della pena in quella della reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009