Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL 6 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 15690/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 16135 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T E NZ A sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SPORTELLI SA, EB ER, ED AN, NO OS, VIGNALI VALERIA, VARACCA ANNAMARIA, VIGNALI CRISTINA, ZANARDI MARCO, ZILIOLI FABRIZIO, 2002 ZUCCONI GIUSEPPE;
240
- intimati -
1- avverso la sentenza n. 66/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 16/04/99 - R.G. N. 15/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MARRARI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricoro so per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo al Pretore di Parma Sportelli SA chiedeva la condanna dell'Ente Poste Italiane al pagamento della somma a lei spettante a titolo di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dall'accordo del 3/7/93 fra il Governo, le OO. SS. e quelle imprenditoriali, in caso di mancata stipulazione del nuovo contratto di lavoro dopo la scadenza di quello vigente;
vacanza che per i dipendenti delle Poste Italiane si era protratta per 15 mesi (dal 2/7/93 e fino al 30/9/94, data questa del primo aumento contrattuale, secondo le previsioni del CCNL del 26/11/94). Il Pretore emetteva il decreto ingiuntivo, detraendo conformemente alla richiesta di parte, la somma di £ 160.000 riconosciuta in base all'art. 65 del nuovo contratto a titolo di una tantum, in relazione alla vacanza contrattuale dal 1/1 al 30/9/94. Analoghi decreti ingiuntivi venivano emessi ad istanza degli altri lavoratori indicati in rubrica. L'Ente Poste proponeva opposizione avverso tutti i decreti ingiuntivi, ma il Pretore, riunite le cause, li rigettava. Il Tribunale di Parma, investito in grado di appello ad istanza dell'Ente Poste italiane, con sentenza del 1 - 16/4/99, confermava la decisione, precisando che la controversia rientrava nella giurisdizione del G. O. (Cass. n. 7406 del 1996 e S. U. n. 8587 del 1997). Nel merito, infondata era la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui il protocollo d'intesa del luglio 1993 conteneva norme programmatiche per il futuro e non era operante rispetto ad accordi e contratti già scaduti in precedenza, perché lo scopo dello stesso era quello ti adeguare le retribuzioni, comprese quelle che erano in attesa di perequazione, essendo il precedente contratto scaduto da tempo;
detto protocollo era applicabile ai contratti del settore pubblico, che oltre ad essere penalizzati dal blocco per legge (art. 7 L. n. 438/92), avevano subito la deindicizzazione. Deponevano per questa interpretazione, da una parte, il testo del protocollo (da cui non emergeva una volontà contraria alla “immediata" efficacia dell'accordo) e la mancata distinzione in merito all'epoca di scadenza dei contratti;
dall'altra la “ratio" della disposizione, che tendeva a perequare le retribuzioni al costo della vita nelle more del rinnovo contrattuale e ad attenuare gli effetti derivanti dall'abolizione della scala mobile;
“ratio" applicabile sia ai contratti futuri che a quelli ormai scaduti da tempo e non rinnovati. Le stesse ragioni valevano per il rigetto dell'ulteriore censura in ordine alla pretesa inapplicabilità del protocollo nell'ipotesi di successione di contratti non omogenei, come nel caso di specie, in cui 3 un contratto di diritto privato succedeva ad uno per il comparto del pubblico impiego recepito in apposito DPR: “se, infatti, si deve affermare l'applicabilità del protocollo in esame ravvisandosi nello .. stesso proprio la ratio che ha ispirato il protocollo, ne deriva che la predetta difformità formale appare irrilevante", posto che la situazione concreta era riconducibile alla fattispecie disciplinata dal protocollo. Ciò si desumeva anche dalla disposizione dell'art. 65 del CCNL 26/11/94, che espressamente riconosceva, per il periodo 1° 2 gennaio 30 settembre 1994 la somma di £ 160.000 “a parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale"; sussisteva quindi il problema del danno subito per il ritardo nella stipulazione del contratto, per il quale era prevista l'indennità compensativa. Né era fondata la ulteriore censura, relativa alla interpretazione di questa disposizione contrattuale, in quanto la somma riconosciuta di 160.000, altro non era se non un “acconto" rispetto al totale dell'indennità spettante ai dipendenti postali, come emergeva dalla dizione di “parziale recupero” in essa contenuto;
era quindi esatta la l'affermazione del Pretore, secondo cui il citato art. 65 aveva riconosciuto soltanto una parte dell'importo da erogare sull'intero periodo di vacanza contrattuale. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione Poste Italiane Spa, fondato su quattro motivi. I lavoratori non si sono costituiti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione dell'art. 6, comma 6°, del D. L. n. 487 del 1/12/93, conv. in L. n. 71 del 29/1/94 (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che l'art. 6 della legge istitutrice dell'Ente Poste prevede che “ai dipendenti ..continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti... fino alla stipulazione di un nuovo contratto"; il provvisorio congelamento dei trattamenti riguarda sia il lato qualitativo, con l'ultrattività della disciplina pubblicistica, sia quello quantitativo, inteso come misura dei trattamenti, con la conseguenza 3 che la fissazione per legge dei trattamenti impedisce l'applicabilità al caso di specie di fonti di natura contrattuale, quale è il protocollo del 25/7/93 (S. U. n. 8587 del 5/9/97). Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 1372 e 1364 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che l'accordo del 23/7/93, in quanto contratto di diritto privato, non può che vincolare le parti stipulanti e non l'Ente poste che non ha preso parte alla stipulazione;
evidente quindi è la violazione sia dell'art. 1372 c.c. che limita l'efficacia del contratto alle parti stipulanti e sia dell'art. 1364 c.c. che esclude, implicitamente, che il precetto contrattuale possa estendersi ad oggetti diversi da quelli sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Né è sostenibile la tesi che l'art. 65 del CCNL attribuendo la somma a parziale recupero valga a ricondurre la disciplina contrattuale alla disposizione del protocollo del 1993, per l'intrinseca illogicità di questa motivazione, sia per mancanza di un rinvio in senso proprio all'accordo (dimostrando, invece, le parti l'intenzione di disporre direttamente della materia nel rispetto dei principi sanciti nel protocollo) sia perché la disposizione speciale sta al posto di quella generale e prevale sulla stessa. Lamentando, col terzo motivo, vizio di motivazione e violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che ha sbagliato il Tribunale a ritenere che il protocollo del 23/7/93 sia un atto dispositivo, anziché programmatico, in quanto a favore di questa seconda interpretazione depone non solo l'uso nel testo della disposizione del tempo futuro, ma anche il complesso delle disposizioni in esso contenute, attinenti a tematiche generalissime, quali la politica dei redditi, il sistema generale della contrattazione collettiva, ecc.; ciò dimostra che l'accordo ha natura di un documento di indirizzo, ma il Tribunale ha omesso di tenerne conto violando così l'art. 1363 c.c. che impone di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre. Inoltre, la motivazione della sentenza presenta vari vizi logici: interpreta irrazionalmente la disposizione di cui all'art. 65 CCML dell'accordo del 1993 come "parziale recupero" e non invece come misura che le parti intendono accordare;
attribuendo al termine “parziale” il significato di “provvisorio", in modo da sovvertire la disposizione pattizia;
ritiene che la funzione dell'accordo si quella di perequare le retribuzioni al potere di acquisto, senza tenere conto che per patto espresso tale risultato viene garantito solo in parte (30% in un primo tempo e 50% dopo), con la conseguenza della piena legittimità del recupero “parziale" previsto dal contratto del novembre 1994; non spiega le ragioni per le quali l'indennità viene concessa dal luglio del 1993, quando i dipendenti non erano fra i destinatari dell'accordo e non dal dicembre dello stesso anno, quando l'Amministrazione postale è stata trasformata in ente pubblico economico;
trascura, infine, la circostanza che nel meccanismo procedimentale previsto dall'accordo del 1993 l'indennità di vacanza contrattuale decorre dal 4° mese successivo alla scadenza del 5 contratto, o "dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva", che nel caso di specie non era stata certo presentata al momento della stipulazione di quell'accordo. Deducendo, col quarto motivo, violazione delle regole di 300 An interpretazione dei contratti e vizio di motivazione (art. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che l'accordo del 1993 disponeva una procedimentalizzazione delle trattative che riguarda sicuramente le future scadenze contrattuali, per cui era impensabile un effetto retroattivo che verrebbe a sconvolgere le finalità dell'accordo e le aspettative delle parti stipulanti, che alla scadenza del contratto precedente ignoravano di dover seguire una determinata procedura. Peraltro i dipendenti postali per l'anno 1993 avevano già percepito una indennità di vacanza contrattuale prevista da apposita legge Il ricorso è fondato. I quattro motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi. In proposito si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "il protocollo d'intesa del 23/7/93, che ha introdotto una “indennità di vacanza contrattuale" per adeguare le retribuzioni dei lavoratori al mutato costo della vita nelle more e nella carenza dei rinnovi contrattuali, non può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti postali, atteso che, per il periodo anteriore alla trasformazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente pubblico economico, all'applicabilità di detto protocollo ostano, in linea di principio, la natura non normativa di tale atto e, in linea di fatto, la previsione di 6 una specifica indennità di vacanza contrattuale sino alla data del 1° gennaio 1994 (data di decorrenza della accordi di comparto "ex lege" n. 93 del 1983) determinata forfettariamente, per il 1992, ex art. 7 D. L. n. 384 del 1992, convertito in L. n. 438 del 1992, in £ 20.000 mensili per tredici mensilità e che per il periodo successivo, le stesse disposizioni legislative attuative della suddetta trasformazione (D. L. n. 487 del 1993, convertito in L. n. 71 del 1993) prevedono (art. 6, comma 6°) che ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sicché, pur dopo l'anzidetta trasformazione, ai rapporti di lavoro fra l'Ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro, la precedente normativa pubblicistica” (Cass. n. 5452 del 11/4/2001). Il Collegio condivide questo principio, sul rilievo essenziale che il Tribunale non ha minimamente esaminato la disciplina pubblicistica applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti postali fino alla stipulazione del primo contratto di diritto privato del novembre 1994 ed è giunto alla decisione impugnata sulla base di due affermazioni W. che non possono essere condivise: dell'assunto assiomatico, cioè, che "si deve affermare l'applicabilità del protocollo in esame . ravvisandosi nello stesso proprio la “ratio" che ha ispirato il protocollo" e quindi che "appare irrilevante" quella che definisce come una semplice "difformità formale" e che invece è una diversa disciplina sostanziale prevista per il settore pubblico;
7 dell'affermazione che il “parziale recupero" dell'inflazione, pattiziamente determinato dalle parti in £ 160.000 per il periodo successivo alla trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di lavoro di diritto privato, possa essere qualificato come un "acconto", su maggiori competenze spettanti per il periodo precedente alla detta trasformazione, giungendo così a stravolgere il significato delle parole ed a negare l'applicabilità della disciplina pubblicistica, che invece è rimasta in vigore per espressa previsione legislativa. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Sussistono le condizioni previste dall'art. 384 CPC per la pronuncia di merito da parte della Corte ed per il rigetto dell'originaria domanda, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell'intero processo vanno interamente compensate fra le parti, per giusti motivi.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero processo. Roma 17 gennaio 2002 IL PRESIDENTE NL CONSIGLIERE EST. Francece Maimane Wy 4 . Shillieдля 18 APR. 2007 4. 8