CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18070 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI EF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 27 settembre 2018, il Tribunale di Trieste aveva condannato MI ST in ordine in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta semplice, riuniti nel vincolo della continuazione, in relazione al fallimento della società "Taurus & Co. S.r.l.", dichiarata fallita il 24 ottobre 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18070 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 23/03/2023 Con sentenza pronunziata il 16 novembre 2021, la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza di primo grado, escludendo la continuazione tra i reati - ritenendo integrata l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. (valutata sub-valente rispetto alle attenuanti generiche) - e rideterminando la pena. Secondo l'ipotesi accusatoria, il MI, nella qualità di amministratore unico della società, in concorso con VI RA (amministratore di fatto della società, giudicato separatamente), avrebbe distratto la somma di euro 40.000,00, prelevata dai conti societari e avrebbe aggravato lo stato di dissesto della società, allorché, a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, proseguiva la gestione senza conferire alcuna risorsa finanziaria, aumentando così le passività senza richiedere il fallimento. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Sostiene che: la presunta somma distratta, in realtà, sarebbe stata destinata al pagamento di una provvigione a un intermediario per l'aggiudicazione di un contratto di subappalto relativo alla costruzione di un impianto di betonaggio che la fallita avrebbe dovuto realizzare a servizio di una centrale nucleare in Bielorussia;
tale destinazione sarebbe provata dalle dichiarazioni rese dalla teste SV, che avrebbe accompagnato il VI nei viaggi all'estero e negli incontri con tale NI AC EV, direttore della ditta ucraina "Dosamuat", con la quale il contratto avrebbe dovuto essere concluso. La Corte di appello, però, avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste, sostenendo che da esse sarebbe desumibile che la somma sarebbe stata destinata al pagamento di una "tangente", quando invece la teste si sarebbe limitata a riferire che il RI avrebbe rappresentato al VI la necessità che la società pagasse una provvigione. Il travisamento sarebbe palese poiché il termine provvigione riguarda il compenso di un intermediario che mette in contatto le parti e non può esser confuso con il pagamento di una "tangente". 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Rappresenta che la difesa, con l'atto d'appello, aveva rilevato che i testi ET e FA, presenti anche loro alle trattative per la stipula del contratto di subappalto, non avevano fatto alcun riferimento al presunto pagamento di una "tangente". La Corte di appello, tuttavia, avrebbe omesso di esaminare la questione prospettata dalla difesa e, più in generale, non avrebbe fornito adeguata 2 giustificazione sulla ragione per la quale nessuno dei testi presenti alle trattative avesse mai sentito parlare di una "tangente". 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe attribuito la responsabilità all'imputato, a titolo di amministratore di diritto, senza aver adeguatamente motivato in ordine alla consapevolezza da parte di quest'ultimo del pagamento della somma di denaro a titolo di "tangente" e non di provvigione. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen e 216 e 223 legge fall. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché, da un lato, avrebbe ritenuto che la somma distratta fosse stata destinata al pagamento di una "tangente" e, dall'altro, avrebbe ritenuto corrette le valutazioni del giudice di primo grado, che, però, non avrebbe ritenuto provato il pagamento della "tangente". 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da un lato, evidenzia che non era stata mai rilasciata fattura né vi era menzione nel bilancio del pagamento della somma a titolo di provvigione e, dall'altro, nel riportare la testimonianza del maresciallo Benedetti, precisa che quest'ultimo aveva riferito che il pagamento in questione era stato indicato in prima nota, come «provvigione Eugeni». Evidenzia, inoltre, che, dalla testimonianza del curatore fallimentare, emergeva che, in assenza del rilascio di una fattura, l'imputato, in bilancio, aveva riportato l'uscita come credito verso il VI, dando la qualificazione contabile che gli era possibile. 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 217 e 223 legge fa Il., 2426, 2423 e 2423-bis cod. civ. Sostiene che l'accusa al capo B dell'imputazione (quello relativo alla bancarotta semplice), in sostanza, avrebbe contestato all'imputato un artificio contabile, consistito nella sopravvalutazione dell'immobile in cui aveva sede la società, al fine di coprire le perdite di esercizio dell'anno 2009; artifizio senza il quale sarebbe risultato un saldo negativo del patrimonio della fallita. I giudici di merito avrebbero ritenuto fondata l'illegittimità dell'operazione contabile, evidenziando che la rivalutazione sarebbe stata operata oltre i termini stabiliti dalla legge e avrebbe inciso sull'aggravamento del dissesto. 3 Il ricorrente sostiene, invece, che: l'operazione di rivalutazione a bilancio di un cespite si limiterebbe semplicemente «a mettere in luce un maggior potenziale reale valore del bene>>; sarebbe stata comunque consentita fino all'anno precedente;
da sola non spiegherebbe l'aggravamento del dissesto. I giudici di merito, inoltre, non avrebbero tenuto conto degli elementi positivi e in particolare della circostanza che la società aveva concluso nel 2012 una commessa dal valore di circa 900.000,00 euro. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, non ha desunto la destinazione illecita della somma distratta dalle casse sociali dalle sole dichiarazioni rese dalla teste SV, ma da una serie di elementi, primo fra tutti, le dichiarazioni rese dall'amministratore di fatto VI RA. Ha evidenziato, poi, le modalità del pagamento - euro 40.000,00 prelevati in contanti dalle casse sociali e in contati consegnati al destinatario - e la mancanza di un'adeguata documentazione contabile che giustificasse la destinazione di tale denaro a scopi leciti. Ha ritenuto, invece, che era inverosimile la tesi difensiva della destinazione della somma al pagamento di una provvigione per la lecita intermediazione svolta da una terza persona, atteso che: nessuna indicazione risultava in ordine all'identità del presunto intermediario;
nessuna indicazione risultava in ordine alla specifica attività che sarebbe stata svolta da quest'ultimo; le modalità di pagamento in contanti erano poco compatibili con il pagamento di un corrispettivo per lo svolgimento di un'attività lecita;
mancava il rilascio di qualsiasi fattura per lo svolgimento dell'attività di intermediazione;
nel bilancio non risultava annotato alcun pagamento per l'attività di intermediazione. Nell'ambito di tale quadro, ha ritenuto che anche le dichiarazioni della SV confermassero la tesi del pagamento della "tangente", avendo questa riferito di aver sentito dire al RI che il pagamento della somma in questione fosse necessaria per la stipula del contratto di sub-appalto: per la Corte territoriale, in considerazione di tutti gli altri significativi elementi, tale somma non poteva che essere destinata a fini illeciti. 4 -._ La Corte di appello, dunque, non ha sostenuto che la SV avesse specificamente affermato che la somma fosse stata destinata al pagamento di una "tangente", ma ha ritenuto - con valutazione che appare priva di vizi logici - che le dichiarazioni rese dalla teste, inserite nel quadro degli altri significativi elementi, confermassero la destinazione della somma a "finalità corruttive". Al riguardo, va ricordato che il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando si incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa;
l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Ebbene, nel caso in esame, emerge chiaramente che la Corte di appello ha compreso chiaramente le dichiarazioni rese dalla teste IR, non avendo affatto affermato che essa avesse specificamente parlato del pagamento di una "tangente". Il ricorrente, peraltro, non ha dimostrato neppure che il presunto travisamento fosse decisivo, in modo tale da minare alle fondamenta il ragionamento della Corte di appello, che, peraltro, come detto, si poggiava soprattutto su altri elementi. 1.2. Il secondo e il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, attenendo al merito delle valutazioni della Corte di appello - sono inammissibili. Al riguardo, occorre ricordare che esula <<dai poteri della corte di cassazione quello una "rilettura" degli elementi fatto posti a fondamento decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice merito, senza che possa integrare il vizio legittimità mera prospettazione diversa, e per ricorrente più adeguata, delle risultanze processuali» (sez. u, n. 22242 del 27 01 2011, scibè); principio ribadito sottolineando come <> (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). Con particolare riferimento alla presenza anche di un amministratore di fatto (VI RA), va rilevato che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'eventuale responsabilità di quest'ultimo non escludesse quella del responsabile di diritto (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261814), evidenziando come, peraltro, nel caso in esame, il ruolo del MI non era riducibile a quello di una mera "testa di legno", atteso che egli aveva rivestito la carica per circa quindici anni, partecipando attivamente alla gestione dell'azienda. Proprio l'effettivo ruolo rivestito dall'imputato in seno alla società ha indotto la Corte di appello a escludere che egli fosse rimasto all'oscuro del pagamento della "tangente", come dimostrato anche dalla circostanza che era stato proprio lui a prelevare i 40.000,00 euro, consegnati poi al VI. 1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha chiaramente affermato che la somma di denaro in questione fosse stata destinata al pagamento di una "tangente". Ha, poi, correttamente rilevato come la destinazione della somma a tale fine illecito - come già rilevato dal giudice di primo grado - integrasse comunque il reato di bancarotta distrattiva, riportando anche la giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Sez. 5, n. 32740 del 09/07/2014, Di Corato, Rv. 261654). 6 Alcuna contraddizione, dunque, è riscontrabile nella sentenza della Corte di appello;
tantomeno, nella parte in cui viene rilevato che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che, anche a voler ritenere che la somma di denaro fosse stata destinata a "finalità corruttive", rimaneva comunque integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. 1.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha dato rilievo alla mancanza di una fattura e di una specifica annotazione nel bilancio, aventi a oggetto il pagamento di una somma di euro 40.000,00, quale corrispettivo per l'intermediazione svolta da una terza persona, al fine della stipula del contratto di subappalto. Mancanze che - valutate assieme a tutti gli altri significativi elementi (dichiarazioni del VI, pagamento in contanti, ecc.) - hanno indotto la Corte territoriale a ritenere non fondata la tesi difensiva della destinazione della somma a fini leciti. La mera presenza di una prima nota con l'indicazione «provvigione Eugeni» non appare affatto porsi in termini di incompatibilità logica con il ragionamento fatto dalla Corte territoriale. La circostanza, poi, che l'imputato, in bilancio, avrebbe riportato l'uscita come credito verso il VI sembra tutt'altro che incompatibile con la ricostruzione della Corte di appello, atteso che conferma che in bilancio non vi fosse alcuna annotazione relativa al pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo per l'intermediazione svolta da una terza persona, al fine della stipula del contratto di subappalto. 1.5. Il sesto motivo è inammissibile. Il ricorrente sposta l'attenzione sull'operazione di rivalutazione dell'immobile, ma in realtà all'imputato viene contestato e i giudici hanno ritenuto dimostrato che la situazione della società, a seguito delle perdite subite nell'anno 2010, era già completamente pregiudicata e che l'unica alternativa alla richiesta di fallimento era quella di una ricapitalizzazione della società. La vicenda della rivalutazione dell'immobile è stata posta in rilievo dai giudici di merito solo per evidenziare che l'imputato aveva usato tale espediente per evitare una delle due soluzioni sopra evidenziate, ponendo in essere un'operazione che non era consentita dalla legge, che non apportava alcuna reale liquidità all'impresa e che ne pregiudicava ulteriormente la già grave situazione patrimoniale. A fronte di tale motivazione, le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono del tutto generiche, atteso che non "aggrediscono" l'effettiva "ratio decidendi" della sentenza e non si confrontano con l'effettiva portata della decisione dei giudici di merito. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellg ricorrente al pagamento delle 7 spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 23 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 27 settembre 2018, il Tribunale di Trieste aveva condannato MI ST in ordine in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta semplice, riuniti nel vincolo della continuazione, in relazione al fallimento della società "Taurus & Co. S.r.l.", dichiarata fallita il 24 ottobre 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18070 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 23/03/2023 Con sentenza pronunziata il 16 novembre 2021, la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza di primo grado, escludendo la continuazione tra i reati - ritenendo integrata l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. (valutata sub-valente rispetto alle attenuanti generiche) - e rideterminando la pena. Secondo l'ipotesi accusatoria, il MI, nella qualità di amministratore unico della società, in concorso con VI RA (amministratore di fatto della società, giudicato separatamente), avrebbe distratto la somma di euro 40.000,00, prelevata dai conti societari e avrebbe aggravato lo stato di dissesto della società, allorché, a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, proseguiva la gestione senza conferire alcuna risorsa finanziaria, aumentando così le passività senza richiedere il fallimento. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Sostiene che: la presunta somma distratta, in realtà, sarebbe stata destinata al pagamento di una provvigione a un intermediario per l'aggiudicazione di un contratto di subappalto relativo alla costruzione di un impianto di betonaggio che la fallita avrebbe dovuto realizzare a servizio di una centrale nucleare in Bielorussia;
tale destinazione sarebbe provata dalle dichiarazioni rese dalla teste SV, che avrebbe accompagnato il VI nei viaggi all'estero e negli incontri con tale NI AC EV, direttore della ditta ucraina "Dosamuat", con la quale il contratto avrebbe dovuto essere concluso. La Corte di appello, però, avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste, sostenendo che da esse sarebbe desumibile che la somma sarebbe stata destinata al pagamento di una "tangente", quando invece la teste si sarebbe limitata a riferire che il RI avrebbe rappresentato al VI la necessità che la società pagasse una provvigione. Il travisamento sarebbe palese poiché il termine provvigione riguarda il compenso di un intermediario che mette in contatto le parti e non può esser confuso con il pagamento di una "tangente". 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Rappresenta che la difesa, con l'atto d'appello, aveva rilevato che i testi ET e FA, presenti anche loro alle trattative per la stipula del contratto di subappalto, non avevano fatto alcun riferimento al presunto pagamento di una "tangente". La Corte di appello, tuttavia, avrebbe omesso di esaminare la questione prospettata dalla difesa e, più in generale, non avrebbe fornito adeguata 2 giustificazione sulla ragione per la quale nessuno dei testi presenti alle trattative avesse mai sentito parlare di una "tangente". 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe attribuito la responsabilità all'imputato, a titolo di amministratore di diritto, senza aver adeguatamente motivato in ordine alla consapevolezza da parte di quest'ultimo del pagamento della somma di denaro a titolo di "tangente" e non di provvigione. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen e 216 e 223 legge fall. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché, da un lato, avrebbe ritenuto che la somma distratta fosse stata destinata al pagamento di una "tangente" e, dall'altro, avrebbe ritenuto corrette le valutazioni del giudice di primo grado, che, però, non avrebbe ritenuto provato il pagamento della "tangente". 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da un lato, evidenzia che non era stata mai rilasciata fattura né vi era menzione nel bilancio del pagamento della somma a titolo di provvigione e, dall'altro, nel riportare la testimonianza del maresciallo Benedetti, precisa che quest'ultimo aveva riferito che il pagamento in questione era stato indicato in prima nota, come «provvigione Eugeni». Evidenzia, inoltre, che, dalla testimonianza del curatore fallimentare, emergeva che, in assenza del rilascio di una fattura, l'imputato, in bilancio, aveva riportato l'uscita come credito verso il VI, dando la qualificazione contabile che gli era possibile. 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 217 e 223 legge fa Il., 2426, 2423 e 2423-bis cod. civ. Sostiene che l'accusa al capo B dell'imputazione (quello relativo alla bancarotta semplice), in sostanza, avrebbe contestato all'imputato un artificio contabile, consistito nella sopravvalutazione dell'immobile in cui aveva sede la società, al fine di coprire le perdite di esercizio dell'anno 2009; artifizio senza il quale sarebbe risultato un saldo negativo del patrimonio della fallita. I giudici di merito avrebbero ritenuto fondata l'illegittimità dell'operazione contabile, evidenziando che la rivalutazione sarebbe stata operata oltre i termini stabiliti dalla legge e avrebbe inciso sull'aggravamento del dissesto. 3 Il ricorrente sostiene, invece, che: l'operazione di rivalutazione a bilancio di un cespite si limiterebbe semplicemente «a mettere in luce un maggior potenziale reale valore del bene>>; sarebbe stata comunque consentita fino all'anno precedente;
da sola non spiegherebbe l'aggravamento del dissesto. I giudici di merito, inoltre, non avrebbero tenuto conto degli elementi positivi e in particolare della circostanza che la società aveva concluso nel 2012 una commessa dal valore di circa 900.000,00 euro. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, non ha desunto la destinazione illecita della somma distratta dalle casse sociali dalle sole dichiarazioni rese dalla teste SV, ma da una serie di elementi, primo fra tutti, le dichiarazioni rese dall'amministratore di fatto VI RA. Ha evidenziato, poi, le modalità del pagamento - euro 40.000,00 prelevati in contanti dalle casse sociali e in contati consegnati al destinatario - e la mancanza di un'adeguata documentazione contabile che giustificasse la destinazione di tale denaro a scopi leciti. Ha ritenuto, invece, che era inverosimile la tesi difensiva della destinazione della somma al pagamento di una provvigione per la lecita intermediazione svolta da una terza persona, atteso che: nessuna indicazione risultava in ordine all'identità del presunto intermediario;
nessuna indicazione risultava in ordine alla specifica attività che sarebbe stata svolta da quest'ultimo; le modalità di pagamento in contanti erano poco compatibili con il pagamento di un corrispettivo per lo svolgimento di un'attività lecita;
mancava il rilascio di qualsiasi fattura per lo svolgimento dell'attività di intermediazione;
nel bilancio non risultava annotato alcun pagamento per l'attività di intermediazione. Nell'ambito di tale quadro, ha ritenuto che anche le dichiarazioni della SV confermassero la tesi del pagamento della "tangente", avendo questa riferito di aver sentito dire al RI che il pagamento della somma in questione fosse necessaria per la stipula del contratto di sub-appalto: per la Corte territoriale, in considerazione di tutti gli altri significativi elementi, tale somma non poteva che essere destinata a fini illeciti. 4 -._ La Corte di appello, dunque, non ha sostenuto che la SV avesse specificamente affermato che la somma fosse stata destinata al pagamento di una "tangente", ma ha ritenuto - con valutazione che appare priva di vizi logici - che le dichiarazioni rese dalla teste, inserite nel quadro degli altri significativi elementi, confermassero la destinazione della somma a "finalità corruttive". Al riguardo, va ricordato che il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando si incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa;
l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Ebbene, nel caso in esame, emerge chiaramente che la Corte di appello ha compreso chiaramente le dichiarazioni rese dalla teste IR, non avendo affatto affermato che essa avesse specificamente parlato del pagamento di una "tangente". Il ricorrente, peraltro, non ha dimostrato neppure che il presunto travisamento fosse decisivo, in modo tale da minare alle fondamenta il ragionamento della Corte di appello, che, peraltro, come detto, si poggiava soprattutto su altri elementi. 1.2. Il secondo e il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, attenendo al merito delle valutazioni della Corte di appello - sono inammissibili. Al riguardo, occorre ricordare che esula <<dai poteri della corte di cassazione quello una "rilettura" degli elementi fatto posti a fondamento decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice merito, senza che possa integrare il vizio legittimità mera prospettazione diversa, e per ricorrente più adeguata, delle risultanze processuali» (sez. u, n. 22242 del 27 01 2011, scibè); principio ribadito sottolineando come <
tantomeno, nella parte in cui viene rilevato che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che, anche a voler ritenere che la somma di denaro fosse stata destinata a "finalità corruttive", rimaneva comunque integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. 1.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha dato rilievo alla mancanza di una fattura e di una specifica annotazione nel bilancio, aventi a oggetto il pagamento di una somma di euro 40.000,00, quale corrispettivo per l'intermediazione svolta da una terza persona, al fine della stipula del contratto di subappalto. Mancanze che - valutate assieme a tutti gli altri significativi elementi (dichiarazioni del VI, pagamento in contanti, ecc.) - hanno indotto la Corte territoriale a ritenere non fondata la tesi difensiva della destinazione della somma a fini leciti. La mera presenza di una prima nota con l'indicazione «provvigione Eugeni» non appare affatto porsi in termini di incompatibilità logica con il ragionamento fatto dalla Corte territoriale. La circostanza, poi, che l'imputato, in bilancio, avrebbe riportato l'uscita come credito verso il VI sembra tutt'altro che incompatibile con la ricostruzione della Corte di appello, atteso che conferma che in bilancio non vi fosse alcuna annotazione relativa al pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo per l'intermediazione svolta da una terza persona, al fine della stipula del contratto di subappalto. 1.5. Il sesto motivo è inammissibile. Il ricorrente sposta l'attenzione sull'operazione di rivalutazione dell'immobile, ma in realtà all'imputato viene contestato e i giudici hanno ritenuto dimostrato che la situazione della società, a seguito delle perdite subite nell'anno 2010, era già completamente pregiudicata e che l'unica alternativa alla richiesta di fallimento era quella di una ricapitalizzazione della società. La vicenda della rivalutazione dell'immobile è stata posta in rilievo dai giudici di merito solo per evidenziare che l'imputato aveva usato tale espediente per evitare una delle due soluzioni sopra evidenziate, ponendo in essere un'operazione che non era consentita dalla legge, che non apportava alcuna reale liquidità all'impresa e che ne pregiudicava ulteriormente la già grave situazione patrimoniale. A fronte di tale motivazione, le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono del tutto generiche, atteso che non "aggrediscono" l'effettiva "ratio decidendi" della sentenza e non si confrontano con l'effettiva portata della decisione dei giudici di merito. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellg ricorrente al pagamento delle 7 spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 23 marzo 2023.