Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2012, n. 41088
CASS
Sentenza 6 giugno 2012

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L'appello dell'imputato, ritenuto inammissibile nella parte in cui contesta il giudizio di responsabilità in ordine al fatto addebitatogli e non in quella relativa ad altri aspetti, quali la qualificazione dell'elemento soggettivo o il "quantum" della pena, non preclude al giudice dell'impugnazione la possibilità di rilevare eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e, quindi, anche di escludere l'attribuibilità della condotta all'appellante, sempre che l'impugnazione non sia affetta da un'originaria causa di inammissibilità.

Non va considerata "de relato" la testimonianza avente ad oggetto un dialogo fra terze persone, occasionalmente ascoltato, trattandosi di fatto caduto sotto la diretta percezione del dichiarante. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 195, comma terzo. cod. proc. pen., applicandosi detta norma all'ipotesi in cui il teste ha appreso da un terzo il fatto riferitogli).

Commentario1

  • 1Applicazione dell'art. 131-bis c.p.: rilevanza della particolare tenuità del fatto nei reati di pericolo astratto (Corte appello Napoli - Sesta sezione)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2012, n. 41088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41088
Data del deposito : 6 giugno 2012

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