Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 2
L'appello dell'imputato, ritenuto inammissibile nella parte in cui contesta il giudizio di responsabilità in ordine al fatto addebitatogli e non in quella relativa ad altri aspetti, quali la qualificazione dell'elemento soggettivo o il "quantum" della pena, non preclude al giudice dell'impugnazione la possibilità di rilevare eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e, quindi, anche di escludere l'attribuibilità della condotta all'appellante, sempre che l'impugnazione non sia affetta da un'originaria causa di inammissibilità.
Non va considerata "de relato" la testimonianza avente ad oggetto un dialogo fra terze persone, occasionalmente ascoltato, trattandosi di fatto caduto sotto la diretta percezione del dichiarante. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 195, comma terzo. cod. proc. pen., applicandosi detta norma all'ipotesi in cui il teste ha appreso da un terzo il fatto riferitogli).
Commentario • 1
- 1. Applicazione dell'art. 131-bis c.p.: rilevanza della particolare tenuità del fatto nei reati di pericolo astratto (Corte appello Napoli - Sesta sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2012, n. 41088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41088 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
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