Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
In tema di libertà controllata, l'irreperibilità del soggetto comporta non solo la conversione della libertà controllata in esecuzione della pena detentiva corrispondente, ma anche la analoga conversione di ulteriori provvedimenti di libertà controllata, che non possono essere eseguiti mediante consegna dell'ingiunzione all'interessato a causa del suo stato di irreperibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 23947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23947 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1915
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 035535/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN AM KA, nato a [...], IL 30/03/1967;
avverso ORDINANZA del 13/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 13/05/2003 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia convettiva nei confronti di EN ER ME la libertà controllata, in precedenza applicata con tre distinti provvedimenti, nella corrispondente pena detentiva in relazione a ciascun provvedimento. In particolare il Tribunale, premesso che tutte e tre le ordinanze erano state ritualmente notificate all'interessato e che la prima ordinanza era già in esecuzione, riteneva che fossero eseguibili anche le altre due ordinanze di conversione, in quanto la materiale consegna dell'ingiunzione contenente le prescrizioni si era resa impossibile a seguito della irreperibilità del condannato verificatasi nel corso della esecuzione della prima ordinanza. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 63 e 66 L. 689/1981 sul rilievo che le altre due ordinanze, benché notificate,
non erano state eseguite mediante consegna dei relativi provvedimenti contenenti l'ingiunzione all'osservanza delle prescrizioni. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
Invero il comportamento del soggetto, il quale, sottoposto al regime della libertà controllata, si rende irreperibile, comporta non solo la conversione della libertà controllata in esecuzione nella pena detentiva corrispondente, ma anche la conversione di ulteriori provvedimenti della libertà controllata, che non possono essere eseguiti mediante consegna dell'ingiunzione all'interessato a causa del suo stato di irreperibilità. Infatti deve ritenersi che tale stato di irreperibilità, rendendo impossibile la consegna dell'ingiunzione al condannato, costituisce prova evidente della sua volontà di sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni imposte con il regime della libertà controllata.
Orbene nel caso di specie risulta dagli atti che il ricorrente, già sottoposto al regime della libertà controllata, si è reso irreperibile, violando in tal modo non solo le prescrizioni, cui era stato sottoposto con la prima ordinanza, ma anche le prescrizioni contenute nelle altre due ordinanze, atteso che ha reso impossibile la materiale consegna dell'ingiunzione alla osservanza delle prescrizioni a causa del suo stato di irreperibilità. Non vi è dubbio che tale comportamento lascia desumere una precisa volontà del ricorrente di sottrarsi all'esecuzione delle altre due ordinanze e, di conseguenza, di non osservare le prescrizione imposte con le suddette ordinanze.
Pertanto, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 (euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004