Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2001, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , 1 O A I 9 P Z 9 I A 1 - R D 1 T 1 S - E IN 016 79 /0 1 I REP LICA TA 1 G C 2 I E . R D L U A I 9 D 3 G E E T E 6 N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 4 E . S . T E Oggetto T S T R SEZIONE SECONDA CIVILE A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 12115/98 Cron. 3535 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -Consigliere - Dott. Antonio VELLA -Consigliere- Rep. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud.06/06/00 - Rel. Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ CORTE SUPREMA DI CALMAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COMI SENTENZA Richiesta copie studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L 3000 GIANNATTASIO TERESA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR 6 FEB 2001 IL CANCEL presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CANCELLERIA DEL GUERCIO PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GIANNATTASIO ANGELINA, elettivamente domiciliato in V CRESCENZIO 43, presso lo studio dell'avvocato ROMA VIGLIETTO P., difeso dall'avvocato PALMIERI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 5/97 del Giudice di pace di 1112 CALABRITTO, depositata il 12/05/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. -2- 15532/98 Oggetto: pagamento somma SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 5.2.1996, NG SI - premesso che ave- va corrisposto all'Avv. Pasquale Del Guercio la somma indicata nell'atto di precetto da questi redatto, per conto dell'architetto Lucia Pappalardo;
che, essendo l'inti- mazione di pagamento rivolta anche alla propria sorella, TE SI, nella qualità di obbligata solidale, il versamento era stato comprensivo anche della quota a carico della stessa;
che, pertanto, con annotazione 3.7.1995 in calce al precetto, l'Av. Del Guercio, aveva dichiarato soddisfatte le pretese creditorie anche per le spese legali - conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Calabritto, TE SI per sentirla condannare alla restituzione in proprio favore della somma di £ 725.000 quale quota di sua competenza sul pagamento ch'ella aveva integral- mente effettuato. Costituendosi in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Del Guercio, TE SI contestava la fondatezza della domanda, opponendo che l'attrice aveva pagato solo la quota di sua spettanza, in quanto che la maggior somma dalla stessa versata era giustificata da una diversa incidenza percentuale delle spese, maggiore per il suo immobile. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed espletata prova testimoniale, con sentenza 12.5.1997 il giudice di pace ritenuto che la reiterata richiesta di escussione del teste Avv. Pasquale Del Guercio, già respinta in istruttoria per essere il teste anche procuratore e difensore della convenuta, non fosse ammissibile perché intempestiva, avendo il detto difensore rinunciato al mandato solo dopo l'espletamento della prova testimoniale;
che dalle deposizioni dei testi Geom. Normando Raffaele ed Avv. Antonio Zecca risultasse confermata la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice anche per le spese e competenze 15532/98 legali di spettanza della convenuta, mentre elementi in contrario non potevano essere desunti dalla deposizione del teste Geom. NI e dai conteggi prodotti -dall'Avv. Del Guercio – accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava TE SI al pagamento della somma di £ 725.000 in favore dell'attrice. Avverso tale sentenza TE SI proponeva ricorso per cassazio- ne con tre motivi. Resisteva NG SI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE -Con il primo motivo la ricorrente – denunziando violazione degli artt. 24/2 Cost. e 115/1 CPC, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 246 CPC - si duo- le che il giudice di pace non abbia ammesso a deporre l'Avv. Pasquale Del Guercio, nonostante l'art. 246 CPC ponga il divieto di testimoniare solo nell'ipotesi d'un diret- to coinvolgimento della persona chiamata a deporre nella situazione e nel rapporto controversi, ipotesi da escludere nella specie essendo l'interesse dell'Avv. Del Guer- cio distinto e diverso pur se connesso alla vertenza;
che, inoltre, escludendo tale testimonianza, abbia leso il suo diritto di difesa e si sia sottratto all'obbligo di prendere in considerazione le allegazioni istruttorie delle parti idonee ad indurlo ad una decisione diversa. Il motivo non merita accoglimento. E' vero, infatti, che la causa d'incapacità a testimoniare ed il correlativo di- vieto è, dopo la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 247 CPC ex C.Cost. 10/23.7.74 n. 248, solo quella espressamente prevista dall'art. 246 CPC che non consente alcuna interpretazione estensiva, onde ogni altra circostanza, quindi anche l'essere il difensore d'una delle parti, può solo influire sull'attendibilità del teste ma non determinare incapacità alcuna a deporre. 15532/98 Tuttavia, in materia d'ammissione o valutazione delle prove testimoniali da parte dei giudici del merito la funzione del giudice di legittimità si svolge, anzi tutto, -nell'accertamento della decisività della prova – id est dell'idoneità della stessa, sia pure in astratto, a consentire, ove assunta o diversamente valutata, una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuto il giudice a quo - e, solo una volta positivamente effettuato tale giudizio, nell'accertamento dell'eventuale error in procedendo commesso dai detti giudici. E', infatti, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente, ove in sede di legittimità denunzi la mancata ammissione d'un mezzo di prova, per testi o per interpello che sia, ha l'onere d'indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il detto giudice, cui è precluso l'esame diretto degli atti di causa, dev'essere in grado di compiere soltanto sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo, alle lacune del quale non è consentito sopperire con indagini integrative. Nel caso in esame, dunque, deducendosi un vizio dell'impugnata sentenza per la mancata l'escussione dell'Avv. Del Guercio, si sarebbe dovuto allegare e dimostrare, una volta argomentata la censura in relazione all'art. 244 CPC, il nesso eziologico tra l'esclusione del teste e la pronunzia sfavorevole, il che necessaria- mente implicava la trascrizione del capitolo di prova e la dimostrazione che un'eventuale risposta conforme alle aspettative, rapportata alle altre emergenze istruttorie prese in considerazione dal giudice del merito ai fini dell'adottata decisione, avrebbe condotto lo stesso giudice ad una pronunzia diversa. 15532/98 Né l'uno né l'altro degli indicati elementi di giudizio risultano, per contro, dal motivo in esame che, dunque, inidoneo a consentire la decisione del giudice di legittimità, va considerato inammissibile per difetto del requisito di specificità prescritto dall'art. 366 n. 4 CPC. Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando violazione e falsa appli- cazione degli artt. 2697 CC e 244 CPC – si duole che il giudice di pace abbia fondato - il proprio convincimento anche su di una prova sostanzialmente nulla, la testimo- nianza resa dal Geom. Normando Raffaele avendo avuto ad oggetto circostanze apprese da terzi ed essendo rimasta priva d'elementi di riscontri oggettivi e concordanti acquisiti al processo, tali non potendo essere considerati le circostanze desumibili dalla deposizione del teste Avv. Zecca. Il motivo non merita accoglimento. A parte l'evidente estraneità delle questioni prospettate alle prescrizioni di cui all'art. 244 CPC, infatti, quanto all'art. 2967 CC va tenuto presente come le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e d'idoneità delle prove addotte dalle parti onde assolvere a tale onere attengano al diritto sostanziale - sì che la loro violazione dà luogo ad errores in iudicando - e non al diritto processuale · la violazione delle cui norme dà luogo ad errores in procedendo- ond'è che, vertendosi in materia riservata ex lege alle pronunzie equitative del giudice di pace, sono inammissibili le censure basate su pretese violazioni di legge. Al riguardo questa Corte ha ripetutamente evidenziato come la sentenza del giudice di pace, ove resa in una controversia il cui valore non ecceda i due milioni di lire, sia da considerare pronunziata sempre secondo equità per testuale disposizione normativa - art. 113 sec. co. CPC, nel testo sostituito, con decorrenza 1.5.95, dall'art. 21 L 21.11.91 n. 374, che ha portato il giudizio così regolato nel- 15532/98 l'alveo della cosiddetta equità formativa o sostitutiva, non correttiva od integrativa - anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto pur senza riferimento alcuno all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza sic et simpliciter della norma giuridica applicata alla regola di equità; ciò che già ritenevasi per le pronunzie del conciliatore ed, a maggior ragione, devesi ritenere per quelle del giudice di pace, cui non è posta neppure la limitazione della rispondenza della decisione ai "principi generali della materia", vincolanti in passato il giudice conciliatore ma non, per manifesta espunzione della relativa previsione dalla normativa vigente, il giudice di pace. Onde la sentenza del giudice di pace, pronunziata a norma dell'art. 113 sec. co. CPC, è impugnabile con ricorso per cassazione soltanto in relazione ad errores in procedendo e non anche ad errores in iudicando, atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natura, sfugge ad ogni nuova valutazione da parte del giudice superiore, salvo il rispetto delle norme costituzionali, delle norme concer- nenti materie soggette a riserva assoluta di legge, delle norme di diritto comunitario di rango superiore alle ordinarie e dei principi generali dell'ordinamento. Le censure mosse dal ricorrente ex art. 360 n. 3 CPC non attengono ad al- cuna delle menzionate eccezioni al criterio dell'inimpugnabilità delle decisioni adottate ex lege secondo equità dal giudice di pace, giacchè la contestata assun- zione da parte del detto giudice della norma de qua in un'accezione difforme rispetto all'interpretazione di essa prospettata dal ricorrente esatta o meno che quest'ultima possa essere considerata - comporta non la violazione o falsa applica- zione della norma ma la lettura di essa in chiave equitativa, non denunziabile di per 15532/98 se stessa con il ricorso per cassazione secondo il richiamato principio generale, onde la censura in esame non può essere considerata ammissibile. D'altronde può anche rilevarsi, ad abundantiam, che, come già evidenziato trattando del primo motivo, quando il ricorrente denunzi violazioni di legge in or- dine alla validità delle prove poste dal giudice a quo alla base dell'impugnata sen- tenza, è necessario ch'egli specifichi il contenuto delle prove stesse onde consentire la verifica della fondatezza dei dedotti motivi della loro inidoneità ex lege a fornire il supporto probatorio della decisione adottata sulla base di esse in sede di merito, mentre nel motivo in esame non risultano riportati i testi integrali delle deposizioni in discussione ma solo le personali interpretazioni di esse quali intese della parte, ond'è che anche sotto tale profilo il motivo sarebbe, comunque, inammissibile. Con il terzo motivo la ricorrente denunziando omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia si duole che il giudice di pace non abbia fornito alcuna motivazione in merito al procedimento logico-giuridico posto a base della preferenza per le risultanze testimoniali addotte dalla parte attrice e sulle quali ha fondato la decisione, rispetto a quelle contrarie documentali da lei prodotte. Il motivo non merita accoglimento. Già, com'è da tralaticio insegnamento di questa Corte, non può imputarsi al giudice del merito d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni 15532/98 delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. Nel caso in esame, peraltro, devesi in più considerare come la sentenza re- sa dal giudice di pace ex art. 113 sec. co. CPC possa essere impugnata in sede di legittimità, sotto il denunziato profilo, soltanto ex art. 360 n. 4 CPC, ove affetta da nullità insanabile per essere la motivazione del tutto mancante od apparente o fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio deci-dendi, ed ex art. 360 n. 5 CPC, per essere la motivazione radicalmente ed insanabilmente illogica o contraddittoria. Orbene, nell'impugnata sentenza non è ravvisabile alcuna delle men- zionate ipotesi, la decisione adottata dal giudice di pace rappresentando la coerente conclusione d'un iter argomentativo, esaurientemente sviluppato e del tutto im- mune da vizi logici, dal quale la decisione equitativa del contrasto tra la domanda (pretesa di rimborso di quanto pagato per conto della convenuta) e l'eccezione (assunta inesistenza del detto pagamento) risulta di palmare evidenza, ond'è che il motivo, nei limiti in cui sarebbe ammissibile, risulta infondato. Tutte le argomentazioni svolte dalla ricorrente al riguardo si sostanziano, d'altronde, nell'invocare un'interpretazione delle risultanze probatorie e delle proprie deduzioni istruttorie - delle une e delle altre anche in questo caso facendo generico riferimento ed omettendo l'integrale trascrizione (delle ricevute non si indica l'emittente e la causale dell'emissione, delle deduzioni non si riporta il contenuto) e così rendendole insuscettibili di valutazione e quindi irrilevanti - in senso contrap- posto a quello assunto nell'impugnata sentenza e più favorevole alle tesi dell'esponente, in definitiva in una richiesta di riesame delle risultanze stesse in tal 15532/98 洲 senso, id est di una nuova diversa valutazione del fatto, istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento il ricorso va, dun- que, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in com- 000 plessive £ 2.120. delle quali £ 2.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di consiglio il 6.6.2000. Il Presidente снестио Сти бел Il Cas. est., Wettiny IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Ponatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA -6 FEB. 2001 O 4 L 7 L 3 ) O S Roma IL CANCELLIERE C1 B N S , I 1 A E 9 P N 9 I 1 O - D I 1 Z 1 A E - 1 R C T 2 I S . D I L G U E I 9 3 R G E A E D 6 N 4 . T . T T N S T E I S ( R E A