Sentenza 25 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 T I . R G IN0 0875/ 02 N A E ' R L 7 EPUBBLICA IT 6 L A 9 E 1 D - D 5 I - E S 3 T N N E E E G S S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G E I " E A L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.04853/99 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Cron.2385 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA stradale sul ricorso proposto da: SS CA, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo 33, presso l'avv.prof. Massimo Confortini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PREFETTO di FERRARA intimato avverso la sentenza del Pretore di Ferrara n.252 del 27.03/29.05.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 6/2045 2001 udienza del 04/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo SS AR proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Ferrara per infrazione al codice della strada, sostenendone la inefficacia perché tardiva. In gradato subordine, eccepiva l'illegittimità della contestazione differita, la carenza di prove della responsabilità. In estremo subordine, chiedeva la riduzione dell'ammontare della sanzione pecuniaria. Con sentenza 27.03.98, depositata il 29.05.98, il Pretore di Ferrara accoglieva l'ultima subordinata, riducendo la sanzione a lire 223.200 e rigettava, nel rimanente, il ricorso. La contestazione differita era imposta dalle concrete modalità di organizzazione del servizio, mentre il termine di 60 gg. per l'emissione della ordinanza-ingiunzione era pacificamente ordinatorio, non verificandosi né potendosi verificare alcuna decadenza del Prefetto per la sua inosservanza e non giustificandosi la disparità di trattamento rispetto alle infrazioni previste dall'art. 18 1.s. 689/81. Il mancato avviso, nel verbale di accertamento, del raddoppio della sanzione come conseguenza del mancato accoglimento del ricorso al Prefetto giustificava il ritorno ai minimi edittali. Il ricorso -notificato al Prefetto presso la Prefettura il 5.03.99-nonché, per tuziorismo, presso l'Avvocatura distrettuale il 6.03.99 e presso l'Avvocatura generale il 1°.03.99- propone un solo motivo di censura, rilevando in fatto che il ricorso al Prefetto era stato depositato il 23.02.94 mentre l'ordinanza 2 ingiunzione era stata emessa circa tre anni dopo, il 22.01.97 ed assumendo, in diritto, la violazione dell'art. 204 dlgs 285/92 per aver ritenuto la natura ordinatoria, anziché perentoria, del termine. Il Prefetto, intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione La censura è fondata. Con disposizione che costituisce principio generale dell'ordinamento (ivi, art. 29) (ivi, art. 29), l'art. 2 dlgs 241/90 dispone che deve essere fissato, per ogni procedimento amministrativo, il termine entro il quale deve concludersi. Tale termine, se non diversamente disposto dalla disciplina specifica, è quello di trenta giorni, fissato dal terzo comma del richiamato articolo. L'art. 204 dlgs 285/92, in applicazione di tale principio, ha determinato il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione in 30 giorni, poi elevati a 60 dall'art. 106 del dlgs 360/93 ed ora a 180 dall'art. 68.4 della legge finanziaria 488/99, statuizione, quest'ultima, che non trova applicazione nel caso in esame. Secondo Cass. 2064/98 il combinato disposto degli artt. 201/204 dlgs 285/92 comporta che, dal deposito del ricorso, inizia a decorrere un termine complessivo di 90 giorni entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione. Sia la norma di principio, sia la normativa specifica omettono di indicare le conseguenze dell'inosservanza del termine che, secondo soluzioni che trovano riscontro in altrettanti indirizzi giurisprudenziali, non spiega altro effetto che legittimare il ricorso alla diffida (art. dpr 3/57: Consta V 980/97; 3 IV 511/98); meramente acceleratorio (Consta II 1154/96; V 621/96) o rende illegittimo l'esercizio tardivo (Consta VI 1869/97). In quest'ultimo caso, l'essitenza di un termine decadenziale per proporre opposizione comporta che, se il trasgressore non deduce la causa di annullamento nell' opposizione, il vizio non può più essere dedotto. Tale ultima soluzione è stata accolta da Cass. 2064/98 e seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass.468/99; 10541/00). I successivi allungamenti del termine vengono interpretati come conferma della rilevanza del termine perché, ove fosse meramente acceleratorio, non sarebbe giustificabili gli interventi del legislatore per prolungarlo né l'affermazione (art. 29 dlgs 241/90 che il dovere di osservare il termine costituisce un principio generale dell'ordinamento. Mutuando la terminologia dalla dottrina processuale, il termine è stato qualificato come ordinatorio in quanto privo di effetti sulla potestà di provvedere e sul provvedimento emesso e perentorio quando si è inteso affermare che l'inosservanza comportava la perdita o l'illegittimo esercizio del potere (Cass.468/99; 6895/97). Sono perciò inconferenti le argomentazioni della sentenza impugnata -la perentorietà determinerebbe una inammissibile situazione di stasi del procedimento;
sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento rispetto alle situazioni regolate dall'art. 18 della 1.s. 689/81- in quanto già superate dalla richiamata giurisprudenza;
in accoglimento del ricorso si deve, giudicando nel merito poiché non occorrono altri accertamenti di fatto (art. 384 cpc), annullare l'ordinanza ingiunzione opposta. La compensazione delle spese Caf dell'intero giudizio si giustifica sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Spese compensate dell'intero giudizio. Roma, 4 ottobre 2001 Il Presidente Pollins Cons.aff. CONTE SASAZIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Ala Deposi to 25 GEN 2002 il IL CANCELLIERE E N A IO L L Z E A D R T 9 " IS 7 . 1 T G 3 R E . 'A R N L A L 7 D 6 E 9 D E 1 - I T -5 S N 3 N E E S E S E " G I G A E L 5 Caf