Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
La mancata comparizione dell'imputato/querelato contumace all'udienza può essere interpretata di per sé come volontà di accettare la remissione di querela, quando possa ricavarsi dal contesto processuale la sua volontà di accettare la remissione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2008, n. 47483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47483 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/11/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 2009
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 028940/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di LUCCA;
Nei confronti di
IZ ON N. il 23.08.1981;
avverso la sentenza emessa dal GIUDICE di PACE di PIETRASANTA, in data 15.03.2007. visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di Popolo che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Per l'imputato l'avv. Tribulato Sebastiano chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, in data 15.03.2007, il Giudice di Pace di Pietrasanta ha dichiarato N.D.P. nei confronti di IZ ON in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di TT NO a seguito di incidente stradale, avvenuto in Stazzona il 23.10.2005, per intervenuta remissione di querela. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca che denuncia erronea applicazione della legge penale in quanto erroneamente il giudice di pace ha ritenuto la tacita remissione di querela desumibile dal contegno omissivo del querelante mai comparso in udienza.
In particolare deduce il ricorrente che da comportamenti meramente omissivi da parte del querelante non è dato arguire la volontà di rimettere la querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Il Procuratore ricorrente è incorso in errore ritenendo che la decisione del Giudice di Pace di dichiarare l'estinzione del reato de quo, contestato al MI CO, fosse basata su di una remissione tacita della querela da parte della persona offesa - querelante.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, invece, chiaramente che il comportamento tacito preso in considerazione è quello dell'imputato/querelato, rimasto contumace, ritenuto dal Giudice sintomatico di una accettazione della rimessa querela. Comunque, quanto a questa questione, non posta dal ricorrente, secondo cui la mancata comparizione all'udienza dell'imputato/querelato non possa essere considerata una ricusazione tacita della remissione della querela, si osserva che per l'efficacia della remissione non è necessaria una esplicita accettazione del querelato, ma il querelato può rifiutare, esplicitamente o tacitamente, la remissione.
La mancata comparizione all'udienza dell'imputato/querelato può essere interpretata di per sè come volontà di accettare la remissione quando possa ricavarsi dal contesto processuale una sua volontà contraria alla ricusazione della remissione della querela. Ed invero, la disposizione dell'art. 155 cod. pen. pone l'accento, circa l'efficacia della remissione di querela, non sulla sua accettazione da parte del querelato ma sulla sua ricusazione, che può essere espressa o tacita. In effetti si da per scontata l'accettazione, a meno che l'imputato non la ricusi. La norma precisa che vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione. Sono necessari, in sostanza, atti che, sebbene non manifestino esplicitamente la volontà di accettare la remissione di querela, siano incompatibili con una volontà di ricusarla.
La mancata comparizione, unitamente al disinteresse manifestato per il procedimento a proprio carico (come rileva il giudice nel caso di specie) può considerarsi un atto tacito che denoti la volontà di non ricusare la remissione.
Dunque, è da ritenere che la sua mancata comparizione all'udienza non va interpretata come un atto incompatibile con la volontà di accettare la remissione, e, pertanto, questa ha piena efficacia con la conseguenza che il reato correttamente è stato dichiarato estinto per tale causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 13 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008