Sentenza 7 gennaio 2000
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione relativa, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che condanni l'imputato a pagare, in favore della parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, ai sensi della l. 30 luglio 1990, n.217, le spese dalla stessa sostenute, liquidate dal giudice, in quanto tale condanna deve essere pronunciata in favore dello Stato. (Nella specie, la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero, non richiedendo il caso ulteriori accertamenti, a seguito dell'annullamento "in parte qua", ha anche disposto il pagamento delle spese liquidate in favore dello Stato).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2000, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 7/1/2000
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele LEONASI " N. 39
3. " Giovanni DI ROBERTO " REGISTRO GENERALE
4. " Adolfo DI VI " N. 24648/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Frosinone
avverso la sentenza in data 22/4/1999 del Tribunale di Frosinone - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla condanna delle spese -
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO CHE /:
- nel pronunciare sentenza a sensi dell'art. 444 C.P.P. nei confronti di Sanità Assunta il Tribunale di Frosinone le ha applicato la pena richiesta dalle parti, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in L. 500.000;
- il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che, a norma dell'art. 14, 3^ co. L. 30/7/1990 n. 317, le spese riconosciute alla parte civile (ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) vanno pagate a favore dello Stato stesso;
- il ricorso è fondato, dovendosi la norma citata leggere sulla base della nota successiva sentenza della Corte Costituzionale (n. 443 del 1990) relativa al pagamento delle spese alla parte civile nel caso di sentenza di patteggiamento: la ratio che fonda l'art. 14 legge sul patrocinio dei non abbienti (evitare che il difensore della p.c. consegua due volte il compenso) non può essere accantonata se le spese vengono riconosciute non in conseguenza dell'accoglimento della domanda della parte civile ma per semplice effetto della pronuncia sul patteggiamento;
- la sentenza va, in conclusione, annullata per la sola parte relativa, potendosi già in questa sede procedere alla integrazione che non richiede ulteriori accertamenti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 622, 620 lett. f) C.P.P. e 14 L. n. 217/90, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione concernente il rimborso delle spese a favore della parte civile e ne dispone il pagamento in favore dello Stato nella misura ivi liquidata.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000