Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
È affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione adottata, in assenza delle conclusioni delle parti e prima dell'udienza alla quale la trattazione del procedimento era stata rinviata per la produzione della documentazione mancante, .In motivazione la S.C. ha affermato che la nullità di cui è viziato il provvedimento "de quo" non è assoluta, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 179 cod. proc. pen., ma riguarda l'inosservanza di una norma concernente l'intervento delle parti nel processo, che si realizza con la partecipazione in contraddittorio all'acquisizione e alla formazione della prova, con la possibilità di interloquire a fronte delle richieste delle altre parti e di esprimere le proprie valutazioni conclusive in esito al procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2009, n. 48373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48373 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Асг
43 48373 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 25/11/2009
- Presidente - 1633/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
N. Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO
CARLO GIUSEPPE BRUSCO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott.
N. 42126/2008 SILVANA GIOVANNA IACOPINO Dott.
- Consigliere -
GIACOMO FOTI Dott.
- Consigliere -
Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ĽO sul ricorso proposto da:
1) MA TO N. IL 11/03/1955 Contro
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l'ordinanza n. 225/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/02/2008 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
lette/sentitele conclusioni del PG Dott. Vito D'AMBROSIO che la concluso per il in petto del ricorso "
Uditi difensori ,
K
I) MA TO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 28 febbraio 2008 della Corte d'Appello di Napoli che ha respinto la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, per la durata di anni quattro e mesi otto, a seguito dell'emissione nei suoi confronti di misura cautelare della custodia in carcere per reati (partecipazione ad associazione di tipo camorristico, omicidi volontari, violazione della legge sulle armi) dai quali stato successivamente assolto con sentenza divenutaera definitiva.
Secondo la Corte di merito la riparazione doveva essere esclusa perché l'istante avrebbe dato luogo, con la sua condotta gravemente colposa, all'emissione della misura e alla sua permanenza.
II) A fondamento del ricorso si deduce anzitutto la violazione, da parte della Corte di merito, dei diritti di difesa e al contradditorio perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata pronunziata, dopo che il procedimento era stato rinviato ad altra udienza per l'acquisizione di documenti, senza che le parti avessero potuto prendere le necessarie conclusioni.
Con gli altri motivi si deduce invece che la motivazione sull'esistenza della colpa preclusiva sarebbe apparente e contradditoria. Con i motivi aggiunti depositati tempestivamente si ribadiscono le critiche contenute nel primo motivo di ricorso.
Il Procuratore generale presso questa Corte e il Ministero ricorrente hanno invece concluso per il rigetto del ricorso.
III) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nel corso del giudizio di riparazione è infatti avvenuto, dopo alcune udienze di natura interlocutoria, che all'udienza del 28 febbraio 2008 la Corte abbia testualmente così provveduto: "La
Corte rilevato che non è stata ancora prodotta la documentazione mancante, rinvia all'udienza del 26/6/08; parti edotte". Nella parte del verbale che segue, predisposto a stampa, risultano in bianco le parti nelle quali si fa riferimento alle conclusioni delle parti.
Inopinatamente lo stesso giorno 28 febbraio 2008 risulta invece essere stata pronunziata l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione nella quale si afferma contrariamente 1
al vero che "nell'udienza camerale odierna le parti hanno concluso come da verbale". In realtà, come si è visto, non solo le parti non avevano concluso ma il procedimento era stato rinviato ad altra udienza (il che, tra l'altro, smentisce l'ipotesi che si sia trattato di una mera omissione).
2 IV) Così accertato il fatto contestato con il motivo di ricorso occorre verificare quali conseguenze ne derivino.
E' parere della Corte che la situazione descritta concretizzi una nullità di ordine generale, ma non assoluta (non trattandosi di alcuno dei casi previsti dall'art. 179), riguardante l'inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti (art. 178 lett. c del codice di rito). L'intervento delle parti nel processo si realizza infatti con la partecipazione in contradditorio alla acquisizione e formazione delle prove, con la possibilità di interloquire a fronte delle richieste delle altre parti e con la possibilità di esprimere le proprie valutazioni conclusive in esito al procedimento.
Se ad una delle parti viene preclusa la partecipazione ad uno di questi momenti si realizza una non consentita limitazione dei suoi poteri di intervento nel processo che ne sminuisce irrimediabilmente le sue facoltà difensive. Del resto al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 315 comma 3 e 646 comma 1 c.p.p., l'art. 127 del medesimo codice il cui comma 3 prescrive che il pubblico ministero e i difensori siano sentiti se compaiono e questa previsione non può che riferirsi anche alle conclusioni che vengono adottate al termine del procedimento.
Non sembra che esistano precedenti di legittimità che abbiano affrontato un caso analogo a quello oggi trattato ma può richiamarsi, per la definizione dei poteri di intervento, la giurisprudenza che ha ritenuto concretizzare la violazione di questi poteri della parte, per esempio, il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva (v. Cass., sez. I, 7 luglio 2009 n. 31245, Pascali, rv. 244321; 14 ottobre
2005 n. 45104, Runfola, rv. 232702) che una lesione dei poteri di intervento verosimilmente inferiore a quella che si verifica nel caso oggi in esame.
E può ancora utilmente richiamarsi la giurisprudenza che ha ritenuto che l'estinzione del reato prima del dibattimento non possa essere dichiarata senza l'audizione preventiva delle parti
(v. Cass., sez. II, 6 ottobre 2004 n. 41498, Morgante, rv. 230577; 20 settembre 2004 n. 40832, Polacco, rv. 229924; sez. un. 19 dicembre 2001 n. 3027, Angelucci, rv. 220555).
V) Alle considerazioni svolte consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice che l'ha pronunziata che provvederà anche sul regolamento delle spese tra
R le parti del presente giudizio.
3 Gli altri motivi proposti con il ricorso devono ritenersi assorbiti.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il giorno 25 novembre 2009.
IL PRESIDENTE
(dr. Aldo Sebastiano Rizzo)
IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 DIC. 2009
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