Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 1
Ricorre l'aggravante prevista dall'art. 640, comma primo, n. 2 cod. pen., ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso (la cui evenienza prescinde dalla sua volontà), correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale; ne deriva che l'aggravante è configurabile tanto nel caso in cui l'agente prospetti alla persona offesa la necessità di compiere rituali magici per scongiurare la realizzazione di un male futuro, quanto nell'ipotesi in cui il rituale magico venga indicato come l'unica soluzione per allontanare il male esistente.
Commentario • 1
- 1. TruffaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2016, n. 48249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48249 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
48 2 4 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 9022 Dott. MATILDE CAMMINO -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - N. 7263/2016 Dott. GEPPINO RAGO Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IL UL N. IL 30/09/1953 avverso la sentenza n. 10865/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO 1. Stefans Simell. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per la inamme: bilite de Pricentoe in fuborative per l'a culle en enso tente riudio per prefectione. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Yo Brutale froncatre del forect. Roca che infine c riculo. MOTIVI DELLA DECISIONE DE IL IU, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza dh prod 6.3.2015 con la quale la Corte d'Appello di Roma, confermando la decisione 1.10.2013, l'ha condannata alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e 1.000,00 € di multa per la violazione dell'art. 640 II^ comma (aggravato dalla minaccia della prospettazione di un male ingiusto) commesso l'11.9.2008. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'errata applicazione della ag- gravante di cui all'art. 640 comma 1 n. 2 cod. pen. La difesa si duole del fatto che la Corte territoriale non ha risposto alla questione posta con i motivi di appello re- lativa alla mancata contestazione della circostanza aggravante, nonché della man- cata risposta relativa alla prova della circostanza aggravante stessa: entrambe le doglianze riconducono al lamentato vizio di carenza di motivazione. La difesa so- stiene che la persona offesa, per quanto confusa, non può essere considerata per- sona ingenua priva di consapevolezza dello svolgimento da parte dell'imputata dei riti magici o esoterici e sulla loro idoneità a sortire l'effetto sperato. La difesa so- stiene inoltre che manca l'estremo della minaccia tanto che la stessa persona of- fesa ha dichiarato di non avere mai avuto paura dell'imputata, né angoscia per un pericolo o un male futuro: 2) Violazione di legge e vizio della motivazione per difetto della la condizione di pro- cedibilità della proposizione di una tempestiva querela;
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'illegittima costituzione della parte civile pur essendo intervenuta la remissione della querela;
4) Violazione di legge e vizio di motivazione in orine al reato contestato. La difesa so- These stiene che la prova si fonda esclusivamente sulla parola della persona che si è an- che costituita parte civile, sicché le dichiarazioni dovevano essere vagliate con particolare approfondimento, mancando di qualsivoglia riscontro. La difesa afferma che il Tribunale avrebbe tratto prove della minaccia [pag. 17 del ricorso] estrapolando una frase contenuta nella querela che poteva essere utilizza- ta ai soli fini della verifica della procedibilità e della contestazione, ma non per de- sumere fatti che devono essere oggetto di prova che deve formarsi nel contraddi- torio fra le parti. La difesa lamenta ancora: a) il difetto di prova dell'identità fra la persona imputata e colei che ha avuto i contatti con la persona offesa;
b) il difetto della prova che la persona offesa sia affetta da patologia psichiatrica che non è mai stata dimostrata nel corso del giudizio ed è stata erroneamente ritenuta nel corpo della decisione. La doglianza relativa all'utilizzazione di una proposizione contenuta nella "querela" ma non riferita dalla persona offesa deve essere consi- derata del tutto generica e aspecifica;
5) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
6) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata revoca delle sta- tuizioni civili. RITENUTO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è stato oggetto di deduzione nel corso del giudizio di appello che lo ha rigettato affermando che tanto dalle dichiarazioni della persona offesa che dallo stesso capo di imputazione si evince l'estremo dell'aggravante contestata di cui all'artico- lo 640 comma 1 n. 2 cod. pen. L'aggravante in parola ricorre ogni qualvolta venga ingenerato il timore di un pericolo immaginario, termine con il quale si deve intendere tutto ciò che è effetto dell'immagina- zione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza sussi- ste la truffa vessatoria ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso (la cui evenienza prescinde dalla sua volontà), di norma correlato all'azione di forze occulte, e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale. Nella specie, la prospettazione della necessità di compiere rituali magici al fine di "allon- tanare malanni" e a "liberare la madre deceduta dal male" costituiscono forme di minac- cia (regolarmente contestate nel capo di imputazione) riconducibili alla fattispecie in esame. La minaccia, correlata agli artifici e raggiri propri del delitto di truffa, ricorre tanto nel caso della prospettazione di una male futuro che potrebbe realizzarsi nel momento in cui la persona offesa non tiene un comportamento dovuto, tanto nel caso in cui venga prospettata alla persona offesa l'esistenza di un male attuale che in tanto può essere eli- minato solo in quanto si proceda, come nel caso in esame, all'attuazione di rituali magici prospettati come gli unici ad avere effetti liberatori dal persistente male. La prospettazione della capacità liberatoria dal "male" attribuita ai rituali magici, finisce quindi con l'essere una minaccia implicita, contenendo la prospettazione tacita, ma evi- dente, che in assenza dell'attuazione del rimedio prospettato (rituale magico) il "male" mantiene intatti i suoi effetti deleteri nei confronti della persona offesa, che nella specie cede agli artifici e raggiri, siccome in stato di sofferenza e di debolezza psicologica per il lutto della madre. La "contestazione" della circostanza aggravante, ancorché con formulazione sintetica, è regolarmente contenuta nel capo di imputazione, sicché la relativa doglianza è priva di fondamento. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché, riconosciuta la legit- timità dell'avvenuta contestazione della circostanza aggravante di cui al comma 1 n. 2 art. 640 cod. pen., il delitto è perseguibile di ufficio. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La difesa afferma e non dimostra che la persona offesa avrebbe raggiunto un accordo transattivo con l'imputata in ordine all'entità del risarcimento del danno con connessa estinzione di qualsivoglia ulteriore pre- tesa civilistica. Si tratta di affermazioni prive di riscontro sostanziale, smentite dallo stesso comporta- mento della persona offesa che si è costituita parte civile e dall'assenza di qualsivoglia decisione in sede di merito sulla legittimità della suddetta costituzione e sulla legittimità della domanda risarcitoria. Va infatti a tal proposito rilevato come la parte ricorrente non fornisca alcuna dimostra- zione in ordine al titolo per il quale avrebbe restituito la somma di € 50.000,00 alla per- sona offesa, in altri termini se detta somma ricomprenda ogni contenuto restitutorio e ri- sarcitorio, o attenga ad una parziale restituzione della maggior somma surrettiziamente carpita e ammontante a 240.000,00 €. La circostanza che il difetto di legittimazione della costituita parte civile derivi da un atto di remissione della querela, risulta indimostrata e sul piano giuridico essa è del tutto irri- levante, posto che l'illecito contestato è perseguibile di ufficio e non viene fornita spiega- zione delle causali dell'asserita transazione. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'affermazione della penale re- sponsabilità dell'imputata è contenuta in una decisione definibile "doppia conforme", sic- ché la motivazione della sentenza di appello e quella di primo grado si integrano vicende- volmente rispondendo a due parametri: in primo luogo vi è uniformità dei criteri di valu- tazione della prova tra le due decisioni;
on secondo luogo la sentenza di appello, richia- ma il contenuto della decisione di primo grado, sicché i denunciati vizi di motivazione possono trovare risposta nel contenuto della motivazione del Tribunale. Passando alle doglianze prospettate nel quarto motivo di ricorso va quindi osservato quanto segue. La fonte della prova rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa è legittima ed è sufficiente essendo stato oggetto di specifico vaglio sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello: non risponde al vero che si tratti di dichiarazioni incoerenti prive di riscontri. Sul punto va osservato che il Tribunale ha indicato in modo puntuale gli elementi di ri- scontro oggettivo ed esterni sulla cui base ha ritenuto del tutto tranquillante la prova uti- lizzata [v. § 7.1 e ss. a pag. 3 della sentenza del tribunale] e la difesa non ha confutato in modo specifico e puntuale l'oggettività dei riscontri indicati. In ordine all'incertezza dell'identificazione dell'imputata adombrata dalla difesa va osservato che il Tribunale ha indicato in modo preciso e circostanziato gli elementi di fatto che hanno consentito la piena e completa identificazione dell'imputata come autrice del reato: a) indagini della polizia giudiziaria;
b) accertamenti sull'utenza telefonica utilizzata dall'imputata; c) rico- noscimento fotografico della stessa;
d) rinvenimento nell'abitazione dell'imputata, a se- guito di perquisizione, di oggetti consegnati dalla persona offesa all'imputata medesima;
e) disponibilità economiche da parte dell'imputata, ingiustificate tivenute stante l'assen- za di attività lavorativa. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha reso am- pia e convincente motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionato- rio. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato ala luce delle retrostanti indicazioni delle ragioni della legittimità della costituzione della parte civile. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente va condannata al paga- mento delle spese processuali e della somma di € 1.500 alla Cassa delle ammende, rav- visandosi nella condotta processuale della ricorrente gli estremi della responsabilità pre- vista dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6.7.2016 Il giudice estensore il Presidente Dr. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 OY 2016 IL #Cancelliere D S E T R O C