Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L 4 O 7 B 3 . E N E , ) 1 N E 9 O I 9 C Z 1 A - A 1 P R UBBL009 8 4 / 0 1 1 I T - S 1 I D 2 G . E E L R IC 9 A 3 D D IU E E T 6 G 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N . E E S T E N T T. R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A (IS Oggetto INDENNITA COMPENSATIVA IN SEZIONE PRIMA CIVILE AGRICOLTURA: ENTE PASSIVAMENTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEGITTIMATO R.G.N. 8085/99 ROCCHI Presidente Dott. Alfredo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron. 2001 Dott. Laura MILANI Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 27/10/2000 ha pronunciato la seguente Vfly SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio LOSITO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI IL SOLE 24 ORE dal Sig per diritti L. 3000 RIPETTA 157, presso l'avvocato LUCCHESE ALBERTO, che lo al 2-4 CANCELLERE rappresenta e difende, giusta procura in calce ricorso;
LIRE 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA;
CG575299 - intimata avversO la sentenza n. 816/98 del Giudice di pace di BARI, depositata il 16/04/98; #2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica • 1973 udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lucchese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 16 aprile 1998, il Giudice di Pace di Bari ha respinto la domanda con cui OL TO aveva chiesto alla regione Puglia il pagamento dell'indennità compensativa di cui alle leggi reg.15/1978 e 29/1982, oltrecchè del Reg.CEE 797/1985: pur dichiarando, infatti, che egli avesse un diritto soggettivo perfetto a conseguirla, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, detto giudice ha ritenuto che, disposto dalla legge il trasferimento della relativa funzione dalla regione Puglia alla Comu- nità montana, il potere-dovere di concedere la chiesta indennità spettava a quest'ultima amministrazione con conseguente difetto di legittimazione passiva della Re- gione, peraltro rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza la TO ha proposto ricorso affidato ad un motivo. La regione Puglia non si è costituita. 2 Motivi della decisione Con il ricorso proposto OL TO, denunciando violazione degli art.22 della legge reg. Puglia 15 del 1978 e 4 della legge reg.Puglia 29 del 1982, si duole che il Giudice di pace abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia a conceder- gli la chiesta indennità compensativa perché la relati- va funzione sarebbe stata delegata alle Comunità monta- ne, senza considerare: a) che proprio alla Regione la leg- ge aveva conservato specifiche prerogative, quali la trasmissione alla stessa degli elenchi dei benficiari nonché il dovere di accreditare i fondi occorrenti per l'espletamento della delega;
b) che era la stessa legge a stabilire che gli atti posti in essere dalle Comunità generano obbligazioni in capo alla Regione, peraltro te- nuta al reperimento dei relativi fondi;
c) che oltre al finanziamento quest'ultimo ente conserva attribuzioni proprie, quali il potere di diffidare l'ente delegato, di revocare la delega e perfino di sostituirsi ad esso;
d) che d'altra parte, nessuna responsabilità è ravvisa- bile a carico delle Comunità montane se non nel caso che abbiano regolarmente ricevuto l'accreditamento e ciò malgrado fatto trascorrere inutilmente in termine assegnato dalla legge per il pagamento dell'indennizzo. Il ricorso è inammissibile. 3 Il giudice di pace, muovendo dalla premessa che la legge reg. Puglia 29 del 1982 abbia delegato alle Comu- nità Montane (art.1) le funzioni concernenti la conces- sione dell'indennità compensativa di cui all'art.20 della precedente legge reg.15 del 1978, già devolute da questo provvedimento legislativo alla stessa Regione Puglia, e che dunque, per effetto della delegazione am- ministrativa intersoggettiva disposta dal legislatore regionale, le relative attribuzioni in merito all'indennità in questione siano state trasferite alle menzionate Comunità, ha dichiarato la carenza di legit- timazione passiva dell'ente regionale convenuto contro il quale era stata proposta dal ricorrente una domanda "per l'adempimento di una obbligazione di pagamento di cui non era gravato"; ed ha ritenuto che "il difetto di legittimazione passiva è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo". In realtà dette affermazioni sono erronee perché la individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità compensativa in esame e, come tale abi- litato a resistere alla domanda proposta dal soggetto cui essa è attribuita dalla legge reg.15/1978 attiene alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio so- stanziale controverso (sent.3044/1983; 53/1981) e non alla legittimazione ad causam -intesa come il diritto 4 potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di me- rito, favorevole contraria-; per cui la relativa que- stione essendo soggetta a tutte le limitazioni e le preclusioni previste dalle norme processuali, poteva essere esaminata dal giudice di pace soltanto se propo- sta dalla Regione Puglia convenuta mediante apposita eccezione;
e non era rilevabile di ufficio. E tuttavia, la violazione del principio della cor- rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non deter- mina nullità assoluta della sentenza, ma vizio denuncia- bile con i normali mezzi di impugnazione, che, invece il TO non ha ritenuto di fare valere con il ricor- so;
con il quale, invece, ha dedotto violazione delle ricordate norme regionali sostenendo che pur dopo la delegazione amministrativa di cui si è detto la regione Puglia aveva conservato poteri e prerogative tali da non perdere la titolarità passiva del rapporto obbliga- torio inerente alla corresponsione dell'indennità com- pensativa, attribuitale dagli art.20 e segg. della leg- ge reg. Puglia 15/1978. Ed ha ridotto altresì espressa- mente la domanda nei limiti di cui al secondo comma dell'art.113 cod. proc. civ., che colloca la relativa sentenza del giudice di pace nell'ambito dell'equità necessaria, rendendola in base al disposto del successi- vo art.339, 2° comma soltanto ricorribile per cassazio- 5 ne. Sennonchè questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio che le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per Cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai nu- meri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per viola- zioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge pro- cessuale, restando escluse le altre violazioni di leg- ge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per Cassa- zione (in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) per nullità della sentenza attinente alla sua mo- tivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perples- se, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio deci- dendi " (Cass.sez.un. 15 ottobre 1999 n. 716; 3 maggio 1999 n.4384; 20 marzo 1999 n.2599). Nel caso concreto, invece, il ricorrente ha impu- gnato la sentenza del giudice di pace non già per alcu- na delle violazioni appena indicate, bensì per quella dell'art. 22 della legge reg.Puglia 15/78 e dell'art. 4 della successiva legge reg. 29/82, che non sono norme di rango costituzionale e neppure introducono o recepi- scono principi generali dell'ordinamento, limitandosi, invece, a prederminare il procedimento per l'istruzione delle domande proposte per il conseguimento dell'indennità compensativa e per la relativa liquida- zione nonché a disporre la delegazione amministrativa di cui si è detto a favore delle Comunità montane: e, quindi, denuncia inammissibilmente un errore in iudi- cando consistito nel ritenere trasferito a questi ulti- mi enti la titolarità passiva del rapporto obbligatorio concernente il pagamento dell'indennità sudetta a favo- re dei soggetti beneficiari. Per cui non essendo stato dedotto il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. -il solo che poteva essere ragionevolmente denunciato in questa sede- il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va emessa in ordine al regolamen- to delle spese processuali in quanto la Regione Puglia, nei cui confronti l'esito della lite è stato favorevo- le, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000. ConfiglierIl Consigliere estensore Il Presidente Alfred Salvatore Salvago মনIL CANCELLIERE бино Maria Di Nuzzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN. 2001 Love Oggi, IL CANCELLIERE arja Di Nuzzo МА в