Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2002, n. 10606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10606 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
E N IO 26/4/1989N NOME DEL POPOLO ITALIANO Z A R ITALIANA REPUBBLICA TRIBUTAR SUPREMA DI CASSAZIONE T IS N. 5 EG R A D O R. F. TE C D. SI DEL SEN N. 131 TA SEZIONE QUI CIVALE,10106/02 E SEN I A IA R TE A M Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.21271/1999 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Antonio MERONE Cron 28210 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI DI BLASI Rel. - Consigliere Ud. 11/04/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Leasin SE N TENZA - Deducibilità Interpretazione sul ricorso proposto da: portata domand giudiziale compet LL S.R.L. (già IA s.n.c.), in persona del giudice di merit Insindacabilit in Cassazione i: legale rappresentante IA TO, nonché i soci presenza d LL TO e LL NI, tutti congrua motivazione. elettivamente domiciliati in Roma, via Vallisneri, 11, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Pacifici che li rappresenta e difende, giusto mandato a margine del ricorso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elido Guerrini di Lucca;
ricorrenti
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore;
6 0 15 intimata avversO la sentenza n.96 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sez. n.6, del 9-07-1999, depositata il 9-07-1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11-04-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito per i ricorrenti l'Avv. Guerrini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n. 101/91, del 23-11-1991, notificato il 29-11-1991, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Borgo a Mozzano rettificava ai fini IRPEF- ILOR per l'anno 1986, il reddito dichiarato da IA TO in proprio e quale socio rappresentante della IA s.n.c., elevandolo da L.138.479.000 a L.269.823.000. L'impugnazione, con la quale il contribuente eccepiva l'illegittimità del recupero a tassazione di costi ed oneri relativi ad un contratto di leasing immobiliare e di minusvalenza per cessione di macchinario, veniva accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Lucca. 2 L'appello dell'Ufficio, veniva accolto dalla Tributaria Regionale della Toscana, Commissione alla censura relativa al contratto di limitatamente leasing immobiliare. Con ricorso notificato il 19-11-1999, ed affidato ad un mezzo, il contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata Amministrazione non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo i ricorrenti censurano 1'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.p.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C.- Si deduce, in particolare, che i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto violato, ad opera della Commissione Tributaria di primo grado, la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per avere considerato, circostanza pacifica e non contestata quella relativa alla non inerenza del costo, quando, invece, non solo tale circostanza era stata puntualmente contestata dalla contribuente ma, oltretutto, l'inerenza del costo era a ritenersi un fatto accertato per effetto delle decisioni rese in tema di IVA dai Giudici Tributari e, passate in giudicato. Sul punto il Giudice di appello così argomenta: " in 3 merito al secondo motivo di appello, sempre riguardante il lacanone leasing, circa non inerenza del costo all'attività d'impresa>> deve essere constatato che nel ricorso originario il contribuente nulla aveva eccepito in merito ed i primi giudici, forse tratti in inganno da questo, non si sono pronunciati sulla questione per nelle deduzioni dell'Ufficio e quanto riscontrabile accertamento. Pertanto l'appello nell'avviso di dell'Ufficio in merito a questo argomento deve ritenersi fondato, non certo sulla competenza del canone leasing, ma sulla non inerenza di tale costo all'attività d'impresa visto che in detto anno il bene veniva utilizzato dall'impresa individuale Poliespansi di OV IA, soggetto giuridico diverso dalla società ricorrente". Ritiene il Collegio, che la trascritta motivazione, alla stregua del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, non consente ingresso alla prospettata censura. Si è, infatti, affermato che il contenuto sostanziale della domanda>>, ossia l'effettiva volontà coltivata dalla parte e gli scopi di utilità pratica da essa perseguita tramite il ricorso introduttivo del giudizio, integra un tipico giudizio di fatto, come tale riservato in via esclusiva al giudice di merito e 4 sottratto, ove congruamente motivato, al sindacato di legittimità della Cassazione (Cass. 23-04-99 n. 4064; 27-01-97 n. 829; 09-01-97 n. 98). In base a tale principio, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, deve ritenersi corretto sotto il profilo logico e giuridico l'operato del giudice di appello che nell'interpretare la domanda della ricorrente in sede di riesame, ha ritenuto, sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni in fatto effettuati, di attribuire alla stessa una portata più limitata rispetto a quella desumibile dalle statuizioni della sentenza di primo grado. Ritiene, al riguardo, il Collegio che correttamente la C.T.R., avendo 'constatato che nel ricorso originario il contribuente nulla aveva eccepito in merito" e che "in detto anno il bene veniva utilizzato da soggetto giuridico diverso" abbia logicamente dedotto che tra le domande>> proposte dalla contribuente non vi fosse, pure, quella tendente ad accertare l'inerenza del costo del leasing immobiliare all'attività d'impresa. Peraltro, le doglianze non sono puntuali giacchè, a fronte di una decisione che sulla base degli accertamenti fatti ha espressamente escluso che la ricorrente col ricorso originario abbia mai proposto domanda volta al riconoscimento dell'inerenza dei costi 5 del leasing immobiliare, la ricorrente si è limitata a prospettare di avere avanzato la stessa con il ricorso depositato il 23-01-92, senza esplicitare i termini dell'allegazione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura. Tanto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, per il quale i motivi devono avere carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sì da consentire سلام collegamento delle relativeil enunciazioni con la argomentazioni che la sentenza impugnata e con le sostengono e non può risolversi in un mero rinvio a precedenti atti del processo (Cass. 20-03-99 n. 2607; 20-04-98 n. 4013; 23-03-99 n. 2750). Nella misura in cui, poi, con il mezzo si sia inteso prospettare un travisamento dei fatti, per avere la C.T.R. ritenuto inesistenti allegazioni, invece, contenute negli atti processuali, si porrebbe un problema di inammissibilità del ricorso per Cassazione, configurandosi un errore revocatorio. Conclusivamente il ricorso va respinto. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'11 Aprile 2002. Il Presidente Dott. Ebner Vittorio Glauco Il Consigliere Relatore Estensore Dott. An IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CANCELLERIA 19 LUG. 2002 SE 01