Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 12 5 09 /20 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUP Oggetto Regolamento di competenza SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12015/99 Dott. Francesco SOMMELLA Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere 5178 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE 194 Rep. · Consigliere Ud. 27/09/00 TRIFONE - Rel. Consigliere Dott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORI per diritti L. 3000 SENT ENZA # 21 FEB 2001 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL CANCELLIERE FILIPPO, domiciliato in ROMA presso LA CAUTERUCCIO CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RAMO' CORTE DI FRANCESCO con studio in 17031 ALBENGA (SV) VIA TRIESTE LIRE 3000 CANCELLERIA 6/5 SC.C, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG074202 AICARDI MARIA ONORINA;
- intimata - avverso il provvedimento della Pretura di SAVONA SEZ DIST FINALE LIGURE, emesso il 05/05/99 (R.G. 4575/99);2000 1497 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 знамени consiglio il 27/09/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Savona, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza interinale di rilascio ex art. 665 c.p.c., emessa in data 5.5.1999 nella sezione distacca- ta di Finale Ligure, il Pretore di Savona ordinava a Filippo Cauteruccio, con riserva di esame delle ecce- zioni dallo stesso formulate in relazione alla intima- zione di sfratto notificatagli il 10.3.1999 da AR NO DI, il rilascio dell'immobile costituito da magazzino con adiacente terreno, fissando per la esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/78, la data del 31.10.1999 e disponendo per il giu- dizio di merito, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., previo mutamento del rito, la udienza del 28.7.1999. Avverso la ordinanza ha proposto regolamento di competenza Filippo Cauteruccio, il quale, lamentando che il godimento del complesso immobiliare gli derivava dalla sussistenza di un contratto agrario e non di un contratto di locazione di immobile urbano, chiede che questa Corte voglia dichiarare la competenza della se- зии 2 zione specializzata agraria del tribunale di Savona. AR NO DI non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devesi Osservare che la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: n. 1008/90; n. 2202/86; n. 3566/96) ritiene ammissibile il regolamento di competenza avente ad oggetto l'ordinanza di rilascio emessa dal pretore, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., nel procedimento di convalida di sfratto, nono- stante la contestazione da parte dell'intimato della sua competenza funzionale, deducendosi la sussistenza di un contratto agrario e la conseguente competenza del giudice specializzato. La suddetta ordinanza, invero, contiene, sia pure implicitamente, una pronuncia affermativa di competenza e, sotto tale aspetto, costituisce, in sostanza, una sentenza suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza. Ritenuta la ammissibilità dell'esperito mezzo di impugnazione, questo giudice di legittimità deve rile- varne la infondatezza. Rientrano, infatti, nella competenza funzionale del giudice specializzato agrario le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore ovvero alla ec- cezione del convenuto, la decisione della causa compor- м 3 зи ti un accertamento, positivo o negativo, dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in tema di con- tratti agrari, sempre che, in base alle stesse allega- zioni delle parti e senza la necessita di ulteriori in- dagini, non appaia infondata "ictu oculi" la tesi di- retta а ricomprendere il rapporto controverso nell'ambito di quelli disciplinati dalla legislazione speciale agraria (da ultimo: Cass. n. 1168/99; Cass. n. 5111/99; Cass. n. 4595/2000). Nel caso di specie, la eccezione del Cauteruccio circa la competenza delle sezioni specializzate agrarie esattamente è stata disattesa dall'adito pretore, appa- rendo la stessa "prima facie" infondata. Dalla stessa consulenza privata del Cauteruccio si ricava inequivo- cabilmente, infatti, che, all'inizio del rapporto di locazione, il terreno circostante l'immobile -adibito a magazzino ovvero ad autorimessa, secondo la diversa te- si delle parti- era del tutto inidoneo alla coltivazio- ne;
aveva la modestissima estensione di soli 150 metri quadrati, insufficiente per l'utile svolgimento di una attività agricola di tipo imprenditoriale;
non era as- solutamente dimostrato che esso fosse stato mai utiliz- zato quale deposito di prodotti o attrezzi agricoli a servizio di un locale cantina per la vinificazione. Esclusa, perciò, la competenza funzionale della se- и р 4 и з zione specializzata agraria del tribunale di Savona da- ta la insussistenza di un rapporto contrattuale agra- rio, deve, tuttavia, questa Corte -rigettata, comunque, la impugnazione proposta dal Cauteruccio con il regola- mento di competenza- dichiarare che per il -prosieguo del giudizio nel merito la competenza attualmente spet- ta non più al pretore, ma al tribunale di Savona, cui essa è stata trasferita dal 2 giugno 1999, in seguito all'efficacia del decreto legislativo 19.1.1998 n. 51, sulla istituzione del giudice unico di primo grado, in conseguenza della soppressione dell'ufficio del preto- da escludere che nella speciere. In particolare, è possa trovare applicazione la disposizione transitoria di cui all'art. 133 del citato decreto legislativo, in base al quale permane la competenza del pretore per le cause pendenti innanzi al tale ufficio alla data di en- trata in vigore dello stesso decreto qualora la causa si trovi nella fase decisoria, per essere già state precisate le conclusioni о per essere stata la causa comunque ritenuta per la decisione, situazione proces- suale che non ricorre nella concreta fattispecie. Le spese del presente giudizio, in cui la DI non ha svolto difesa, restano interamente compensate. P.T.M. La Corte di Cassazione, rigettato il ricorso, di- 5 зни chiara la competenza del tribunale di Savona e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 27 settembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE зроили ши Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 21 FEB. 2001 Concettia Amendola IL CANCELLIERE C1 Concette Amendola 40000 290000 довтлько 77 4 M AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 5.A.PR. 2008erie 4 1.77 al n. 58.2 . versate (ouro Clu bemessi 177 -- p. Il Dirigente Area Servizi Dr. Marcello MANCINI Il Responsabile Servizio At Gludiziari Dr. Mauro RACHIOFINI R A P 6