CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2026, n. 19626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19626 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI NA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria svolta la relazione dal Consigliere Gabriella EL;
udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura CONDEMI, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito altresì l’avv. Giuseppe Fonte del foro di Catanzaro, per NA ZI, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19626 Anno 2026 Presidente: GN ND Relatore: EL EL Data Udienza: 26/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con la quale il GUP aveva rigettato l’istanza di dissequestro della somma di euro 88.500,00, posta sotto vincolo con decreto del GIP del 24/09/2022, eseguito il 06/10/2022, nell’ambito di un procedimento penale (n. 97/2022 RGNR DDA, operazione c.d. “Tre Croci”), avente a oggetto attività di narcotraffico, anche in forma associat a, in particolare all’interno del porto di Gioia Tauro). Tra i soggetti raggiunti d a misura cautelare personale vi era NC TE, sul quale sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante mafiosa, oltre a più reati fine ai sensi dell’art. 73 del medesimo decreto, riguardanti ingenti quantitativi di cocaina. Nei confronti del citato TE, il giudice aveva disposto anche il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, rispetto alla condotta di narcotraffico, dei beni ritenuti nella sua disponibilità, sino alla concorrenza di euro 324.280,00. A fronte delle doglianze veicolate con il riesame, il Tribunale ha ritenuto inammissibile quella inerente alla somma di denaro, siccome oggetto di provvedimento di restituzione e ha rigettato le altre, dopo aver precisato che non era stata messa in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti, sul punto dando rilievo alla mancata impugnazione dell’ordinanza applicativa della misura personale. La misura reale aveva riguardato anche varie somme, tra le quali quella di euro 88.500,00 conservata in una busta arancione. Il titolo era stato confermato dal Tribunale del riesame, con rigetto del ricorso proposto avanti alla Corte di cassazione. Il TE era stato, poi, condannato ad anni 15 e mesi 8 di reclusione e euro 47.000,00 di multa, anche per il titolo associativo, oltre che più reati fine, con confisca di quanto in sequestro. 2. Quanto alla somma da ultimo citata, il Tribunale ha precisato che la moglie del TE, NA ZI, aveva formulato istanza di restituzione per ben due volte (procc. n. 228 – R/2024 e n. 12 – R/2025) e che, in particolare, nell’ultimo procedimento, era stato rigettato l’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza e dichiarata l’inammissibilità del conseguente ricorso da parte della Corte di cassazione (giusta sentenza n. 22642/2025). A sostegno della nuova richiesta, la difesa aveva opposto la riconducibilità della somma a regalie nuziali (i due avendo contratto matrimonio il 15/09/2022, cioè circa 20 giorni prima del sequestro), assumendo che il manoscritto (riportante una lista di nominativi e corrispettivi in denaro), parimenti sequestrato, inerisse ai doni di nozze, tale foglietto essendo stato menzionato nel verbale di consegna della documentazione in sequestro, con la precisazione che, per mera svista, di esso non si era fatta menzione invece nel verbale di sequestro. Come elemento di novità, in quella sede, la difesa aveva allegato la circostanza che la Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 3 13783/2025) aveva affermato la non confiscabilità dei beni del terzo interessato. Il GUP, tuttavia, riteneva che tale circostanza non integrasse il necessario elemento di novità rispetto alle precedenti decisioni, per esser stata essa considerata nel giudizio abbreviato, in sede di confisca. Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che le argomentazioni difensive reiterassero quelle già prospettate e disattese negli altri procedimenti, aggiungendo che l’assunto difensivo sarebbe comunque sconfessato dalla circostanza che quel denaro non potrebbe essere ricondotto alla ZI, mancandone la prova, a tal fine valorizzando quanto in precedenza affermato circa la non riferibilità della lista alle regalie di nozze, bensì alle transazioni illecite, non essendo stato allegato l’elenco degli invitati, né dichiarazioni provenienti da tali soggetti e neppure precisato in che misura le presunte regalie fossero state effettuate a favore della ZI o del marito. 3. La difesa della ZI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla riconducibilità della somma all’attività illecita e non beni di provenienza lecita, nella disponibilità della ZI , terza interessata, nei confronti della quale non avrebbe potuto essere disposta la confisca per equivalente;
oltre a violazione di legge in ordine alle ragioni del periculum in mora. Premesso un richiamo ai principi formulati in materia di apparenza della motivazione, la difesa ha contestato la ritenuta non pertinenza dei principi affermati nella sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite penali. La difesa ha osservato che il primo giudice aveva riconosciuto la riconducibilità delle somme alle regalie, rigettando l’istanza sull’errato presupposto che la restituzione non fosse possibile perché la somma apparteneva anche all’imputato, errore in diritto che la difesa aveva chiesto di correggere proprio alla stregua dei principi di diritto affermati dalla sentenza richiamata. Il Tribunale, invece, non ne avrebbe tenuto conto, omettendo di considerare che almeno la metà di quella somma era riconducibile alla ZI. Sotto altro profilo, poi, si assume l’assenza di motivazione quanto al periculum in mora, richiamando il contenuto del gravame rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha operato una premessa, distinguendo tra le doglianze oggetto delle precedenti valutazioni e quelle allegate dalla difesa come elementi di novità e, quanto alle prime, ha richiamato il provvedimento reso nel procedimento n. 12 – R/2025, in esso essendosi chiarite le ragioni per le quali la somma oggetto dell’istanza non era stata ricondotta alle regalie nuziali e il manoscritto non riconducibile esattamente alla sola somma della quale si chiede il dissequestro. Sul punto, peraltro, si era già osservato che la difesa non aveva supportato le proprie asserzioni con elementi dimostrativi della loro veridicità (quali, a esempio, la lista degli invitati, prova che si fosse tenuto un ricevimento, dichiarazioni dei presunti donatori), non essendo stato neppure 4 allegato se dette presunte donazioni fossero state fatte alla ZI o al coniuge o a entrambi, la prima non avendo dimostrato che la somma o parte di essa fosse di sua esclusiva pertinenza. La stessa Corte di legittimità, nel conseguente procedimento instaurato con ricorso dell’interessata, aveva stigmatizzato l’assenza delle allegate violazioni di legge, anche sotto il profilo dell’apparenza della motivazione. 3. Fatta tale premessa, Il Tribunale ha ritenuto l’assenza di elementi di novità, valutando come ultronei i principi affermati dal Supremo consesso di legittimità in un caso nel quale nelle precedenti decisioni si era ritenuto che la somma oggetto dell’istanza di restituzione non fosse neppure in parte riconducibile alla ZI. 4. Ciò posto, il motivo è manifestamente infondato. È principio consolidato, da ribadirsi in questa sede, quello per il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, Rv. 285608 – 01; n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 – 01). Con la conseguenza che non possono essere dedotti, con il predetto mezzo di impugnazione, vizi della motivazione che non rientrano nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Rv. 248468 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 – 01; n. 49739 del 10/1072023, Rv. 285608 – 01). 4.1. Alla luce di tali coordinate in diritto, deve escludersi che il provvedimento impugnato sia incorso nella dedotta violazione di legge, posto che la risposta del Tribunale è tutt’altro che apparente, costituendo la doverosa, semplice constatazione della riproposizione della medesima istanza. Del tutto legittimamente, invero, il giudice territoriale ha richiamato la precedente decisione, con la quale si era stigmatizzata l’assenza di prova della pertinenza della somma (o di parte di essa) alla ZI. Cosicché, di nessun pregio, come correttamente rilevato dal Tribunale, è il richiamo alla decisione con la quale le Sezioni Unite penali di questa Corte di cassazione hanno affermato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756 – 01); che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783/2025 cit., Rv. 287756 – 02); infine, che la confisca 5 per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, a una funzione recuperatoria e sanzionatoria in quanto avente a oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783/2025, [...], Rv. 287756 – 03). 4.2. Tuttavia, nell’ordinanza censurata, si fa espresso riferimento alla precedente decisione, con la quale era stata rigettata la richiesta di restituzione della somma di denaro, cosicché deve considerarsi assorbita ogni valutazione inerente alla provenienza lecita della stessa e alla riconducibilità, sia pure in parte, alla ZI, sul punto avendo il giudice del merito formulato una valutazione congruamente argomentata, come riconosciuto dal giudice delle leggi. Sicché, operata detta premessa, in applicazione di principi già affermati, deve ritenersi inammissibile la reiterazione di un’impugnazione già proposta avverso il medesimo provvedimento, sussistendo al riguardo una preclusione processuale (Sez. 2, n. 29668 del 04/04/2019, Rv. 276736 – 01, in fattispecie relativa all'impugnazione, mediante appello cautelare e successivo ricorso per cassazione, del medesimo provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo rispetto al quale erano già stati esperiti i medesimi mezzi di gravame). Il che ha determinato l’assorbimento del motivo inerente alla sussistenza del periculum in mora, una volta ritenuta la mera riproposizione della stessa istanza di dissequestro, sulla quale più volte si era pronunciato il Tribunale investito del gravame cautelare. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/05/2026 La Consigliera est. Il Presidente EL EL ND GN
udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura CONDEMI, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito altresì l’avv. Giuseppe Fonte del foro di Catanzaro, per NA ZI, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19626 Anno 2026 Presidente: GN ND Relatore: EL EL Data Udienza: 26/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con la quale il GUP aveva rigettato l’istanza di dissequestro della somma di euro 88.500,00, posta sotto vincolo con decreto del GIP del 24/09/2022, eseguito il 06/10/2022, nell’ambito di un procedimento penale (n. 97/2022 RGNR DDA, operazione c.d. “Tre Croci”), avente a oggetto attività di narcotraffico, anche in forma associat a, in particolare all’interno del porto di Gioia Tauro). Tra i soggetti raggiunti d a misura cautelare personale vi era NC TE, sul quale sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante mafiosa, oltre a più reati fine ai sensi dell’art. 73 del medesimo decreto, riguardanti ingenti quantitativi di cocaina. Nei confronti del citato TE, il giudice aveva disposto anche il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, rispetto alla condotta di narcotraffico, dei beni ritenuti nella sua disponibilità, sino alla concorrenza di euro 324.280,00. A fronte delle doglianze veicolate con il riesame, il Tribunale ha ritenuto inammissibile quella inerente alla somma di denaro, siccome oggetto di provvedimento di restituzione e ha rigettato le altre, dopo aver precisato che non era stata messa in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti, sul punto dando rilievo alla mancata impugnazione dell’ordinanza applicativa della misura personale. La misura reale aveva riguardato anche varie somme, tra le quali quella di euro 88.500,00 conservata in una busta arancione. Il titolo era stato confermato dal Tribunale del riesame, con rigetto del ricorso proposto avanti alla Corte di cassazione. Il TE era stato, poi, condannato ad anni 15 e mesi 8 di reclusione e euro 47.000,00 di multa, anche per il titolo associativo, oltre che più reati fine, con confisca di quanto in sequestro. 2. Quanto alla somma da ultimo citata, il Tribunale ha precisato che la moglie del TE, NA ZI, aveva formulato istanza di restituzione per ben due volte (procc. n. 228 – R/2024 e n. 12 – R/2025) e che, in particolare, nell’ultimo procedimento, era stato rigettato l’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza e dichiarata l’inammissibilità del conseguente ricorso da parte della Corte di cassazione (giusta sentenza n. 22642/2025). A sostegno della nuova richiesta, la difesa aveva opposto la riconducibilità della somma a regalie nuziali (i due avendo contratto matrimonio il 15/09/2022, cioè circa 20 giorni prima del sequestro), assumendo che il manoscritto (riportante una lista di nominativi e corrispettivi in denaro), parimenti sequestrato, inerisse ai doni di nozze, tale foglietto essendo stato menzionato nel verbale di consegna della documentazione in sequestro, con la precisazione che, per mera svista, di esso non si era fatta menzione invece nel verbale di sequestro. Come elemento di novità, in quella sede, la difesa aveva allegato la circostanza che la Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 3 13783/2025) aveva affermato la non confiscabilità dei beni del terzo interessato. Il GUP, tuttavia, riteneva che tale circostanza non integrasse il necessario elemento di novità rispetto alle precedenti decisioni, per esser stata essa considerata nel giudizio abbreviato, in sede di confisca. Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che le argomentazioni difensive reiterassero quelle già prospettate e disattese negli altri procedimenti, aggiungendo che l’assunto difensivo sarebbe comunque sconfessato dalla circostanza che quel denaro non potrebbe essere ricondotto alla ZI, mancandone la prova, a tal fine valorizzando quanto in precedenza affermato circa la non riferibilità della lista alle regalie di nozze, bensì alle transazioni illecite, non essendo stato allegato l’elenco degli invitati, né dichiarazioni provenienti da tali soggetti e neppure precisato in che misura le presunte regalie fossero state effettuate a favore della ZI o del marito. 3. La difesa della ZI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla riconducibilità della somma all’attività illecita e non beni di provenienza lecita, nella disponibilità della ZI , terza interessata, nei confronti della quale non avrebbe potuto essere disposta la confisca per equivalente;
oltre a violazione di legge in ordine alle ragioni del periculum in mora. Premesso un richiamo ai principi formulati in materia di apparenza della motivazione, la difesa ha contestato la ritenuta non pertinenza dei principi affermati nella sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite penali. La difesa ha osservato che il primo giudice aveva riconosciuto la riconducibilità delle somme alle regalie, rigettando l’istanza sull’errato presupposto che la restituzione non fosse possibile perché la somma apparteneva anche all’imputato, errore in diritto che la difesa aveva chiesto di correggere proprio alla stregua dei principi di diritto affermati dalla sentenza richiamata. Il Tribunale, invece, non ne avrebbe tenuto conto, omettendo di considerare che almeno la metà di quella somma era riconducibile alla ZI. Sotto altro profilo, poi, si assume l’assenza di motivazione quanto al periculum in mora, richiamando il contenuto del gravame rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha operato una premessa, distinguendo tra le doglianze oggetto delle precedenti valutazioni e quelle allegate dalla difesa come elementi di novità e, quanto alle prime, ha richiamato il provvedimento reso nel procedimento n. 12 – R/2025, in esso essendosi chiarite le ragioni per le quali la somma oggetto dell’istanza non era stata ricondotta alle regalie nuziali e il manoscritto non riconducibile esattamente alla sola somma della quale si chiede il dissequestro. Sul punto, peraltro, si era già osservato che la difesa non aveva supportato le proprie asserzioni con elementi dimostrativi della loro veridicità (quali, a esempio, la lista degli invitati, prova che si fosse tenuto un ricevimento, dichiarazioni dei presunti donatori), non essendo stato neppure 4 allegato se dette presunte donazioni fossero state fatte alla ZI o al coniuge o a entrambi, la prima non avendo dimostrato che la somma o parte di essa fosse di sua esclusiva pertinenza. La stessa Corte di legittimità, nel conseguente procedimento instaurato con ricorso dell’interessata, aveva stigmatizzato l’assenza delle allegate violazioni di legge, anche sotto il profilo dell’apparenza della motivazione. 3. Fatta tale premessa, Il Tribunale ha ritenuto l’assenza di elementi di novità, valutando come ultronei i principi affermati dal Supremo consesso di legittimità in un caso nel quale nelle precedenti decisioni si era ritenuto che la somma oggetto dell’istanza di restituzione non fosse neppure in parte riconducibile alla ZI. 4. Ciò posto, il motivo è manifestamente infondato. È principio consolidato, da ribadirsi in questa sede, quello per il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, Rv. 285608 – 01; n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 – 01). Con la conseguenza che non possono essere dedotti, con il predetto mezzo di impugnazione, vizi della motivazione che non rientrano nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Rv. 248468 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 – 01; n. 49739 del 10/1072023, Rv. 285608 – 01). 4.1. Alla luce di tali coordinate in diritto, deve escludersi che il provvedimento impugnato sia incorso nella dedotta violazione di legge, posto che la risposta del Tribunale è tutt’altro che apparente, costituendo la doverosa, semplice constatazione della riproposizione della medesima istanza. Del tutto legittimamente, invero, il giudice territoriale ha richiamato la precedente decisione, con la quale si era stigmatizzata l’assenza di prova della pertinenza della somma (o di parte di essa) alla ZI. Cosicché, di nessun pregio, come correttamente rilevato dal Tribunale, è il richiamo alla decisione con la quale le Sezioni Unite penali di questa Corte di cassazione hanno affermato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756 – 01); che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783/2025 cit., Rv. 287756 – 02); infine, che la confisca 5 per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, a una funzione recuperatoria e sanzionatoria in quanto avente a oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783/2025, [...], Rv. 287756 – 03). 4.2. Tuttavia, nell’ordinanza censurata, si fa espresso riferimento alla precedente decisione, con la quale era stata rigettata la richiesta di restituzione della somma di denaro, cosicché deve considerarsi assorbita ogni valutazione inerente alla provenienza lecita della stessa e alla riconducibilità, sia pure in parte, alla ZI, sul punto avendo il giudice del merito formulato una valutazione congruamente argomentata, come riconosciuto dal giudice delle leggi. Sicché, operata detta premessa, in applicazione di principi già affermati, deve ritenersi inammissibile la reiterazione di un’impugnazione già proposta avverso il medesimo provvedimento, sussistendo al riguardo una preclusione processuale (Sez. 2, n. 29668 del 04/04/2019, Rv. 276736 – 01, in fattispecie relativa all'impugnazione, mediante appello cautelare e successivo ricorso per cassazione, del medesimo provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo rispetto al quale erano già stati esperiti i medesimi mezzi di gravame). Il che ha determinato l’assorbimento del motivo inerente alla sussistenza del periculum in mora, una volta ritenuta la mera riproposizione della stessa istanza di dissequestro, sulla quale più volte si era pronunciato il Tribunale investito del gravame cautelare. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/05/2026 La Consigliera est. Il Presidente EL EL ND GN