Sentenza 23 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14933 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZION! UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Sole REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. 14933/02 per diritti € 1,55 2.3. OTT 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIER LA CORTE SUPREMA Oggetto Opposizione all'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg-ri Magistrati: R.G.N. 6612/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron.34348 Consigliere Dott. Bruno DURANTE 3871 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere - Rep. Ud. 14/06/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLE! SENTENZA sul ricorso proposto da: PO NN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 20, presso 10 studio legale MARANELLA, difesa dall'avvocato GIUSEPPE SPARANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCA INTESA SPA (già Banco AN VE S.p.A) con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Maurizio Brenna e del Dott. Giancarlo Di Sevo, nonchè BANCO AMBROSIANO VENETO SPA 2002 (già EURAGRIND SRL) con sede in Vicenza, in persona dei 1365 legali rappresentanti pro tempore Avv. Giancarlo Artusa 1 e dott, Ernesto Lanzani, elettivamente domiciliate in ROMA VIA S GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che le difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE TARZIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di VIGEVANO, emesso il 28/01/99 (R.G.Esecuzioni 19/92+91/88); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Giuseppe SPARANO;
udito l'Avvocato Luigi FLAUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammisssibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN IA PO ricorre per cassazione avverso il provvedimento in data 28.1.1999 col quale il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Vigevano, nell'esecuzione contro di lei promossa dal creditore ipotecario Banco AN VE s.p.a.. ha predi- ' sposto il piano di distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene pignorato con attribuzione della somma di £ 115.160.000 al creditore procedente, ed ha fissato l'udienza per l'audizione della debitrice e dei 2 creditori ai sensi dell'art. 596 c.p.c.. Resistono con controricorso Banca Intesa s.p.a. (già Banco AN VE s.p.a.) e Banco AN VE s.p.a. (già Euragrind s.r.l.), successore a ti- tolo particolare. Entrambe le parti hanno depositato memorie illu- strative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione: a) non abbia dichiarato la nullità dell'esecuzione e dell'ipoteca iscritta in base ad un decreto ingiunti- vo "revocato e sostituito dalla sentenza del tribunale, poi impugnata innanzi alla corte d'appello di Milano"; b) non abbia affermato la grave responsabilità del creditore procedente per aver proseguito l'esecuzione e per aver chiesto di avvalersi di un'illegittima iscri- zione ipotecaria;
c) non abbia rigettato le istanze del creditore procedente, dichiarando estinta l'espropriazione. E domanda che la corte di cassazione, in via prin- dell'esecuzione e, aicipale, dichiari l'estinzione sensi dell'art. 700 c.p.c., la cancellazione dell'ipoteca; in via subordinata, che disponga la so- spensione dell'esecuzione fino alla formazione del giu- 3 dicato sulle questioni concernenti la sussistenza del credito, essendo pendente il giudizio di appello avver- so la sentenza emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Il ricorso è inammissibile. come puntualmente rilevato dalla
contro
- E' noto - che presupposti imprescindibili della ri- ricorrent corribilità per cassazione, ex art. 111 Cost., di atti diversi da quelli aventi forma di sentenza, sono la de- cisorietà (intesa come idoneità del provvedimento al passaggio in giudicato) e la definitività (intesa come assenza di ogni altro rimedio nell'ordinamento proces- suale) del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, Cass., n. 5242/97). Tali caratteri palesemente difettano nel provvedi- mento col quale il giudice dell'esecuzione predispone, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., il progetto di distribu- zione della somma ricavata dalla vendita, contestual- mente fissando l'udienza per l'audizione dei creditori e del debitore, volta che l'udienza è fissata proprio per l'approvazione del progetto (con provvedimento su- scettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c.) e che, ai sensi degli artt. 598 e 512 c.p.c., se sorgono
contro
- versie, il giudice provvede all'istruzione della causa ovvero rimette le parti davanti al giudice competente. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soc- combenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 324,00 , oltre ad € 5000,00 (cinquemila) per onora- ri. Roma, 14 giugno 2002 L'estensore Il presidente Дайно Fiducia نسا IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 OTT 2002 Oggi IL CANCELLIEPE C1 Innocenzo Battista TRADE ROMA 2 AGI лоят лгам 5 DIC.2002 4 52538 20,66 149.77 4565 CENTOP лия, 77 (euro Serial 113 Gratia D HUPPO Responable Soniale A udiziari CX M. RACCHIN 5