Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 113
CASS
Sentenza 28 ottobre 2005

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Ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di decadenza di cento giorni dall'espletamento dell'incarico, che l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale, e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., ove nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 113
    Data del deposito : 28 ottobre 2005

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