Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
Ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di decadenza di cento giorni dall'espletamento dell'incarico, che l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale, e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., ove nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/10/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1793
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 033782/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NUOVA CARROZZERIA BERTANI;
avverso ORDINANZA del 03/12/2003 G.I.P. TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza del 3 dicembre 2003, emessa ai sensi dell'art. 666 c.p.p. e segg., e art. 127 c.p.p., il G.I.P. presso il Tribunale di
Monza ha respinto il ricorso con il quale RT AN, titolare della ditta "Nuova Carrozzeria Bertani", con sede in Limbiate (MI), aveva proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale il P.M. presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta, dallo stesso avanzata, di liquidazione dei compensi spettantigli per l'attività di custodia e di trasporto di veicolo sottoposto a sequestro penale ed affidato alla sua custodia. Nel suo provvedimento, il G.I.P., rifacendosi alla tesi espressa dal P.M., ha negato la richiesta liquidazione, avendo ritenuto il ricorrente decaduto dal relativo diritto sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71, detta richiesta deve essere presentata,
a pena di decadenza, entro 100 giorni dal compimento dell'incarico e, quindi, dalla cessazione della custodia. Non avendo il ricorrente rispettato tale termine, egli è stato ritenuto decaduto dal diritto alla liquidazione dei compensi. Detta norma è stata dal G.I.P. applicata al caso di specie poiché, a suo giudizio, il custode, pur non espressamente menzionato dal citato art. 71, deve tuttavia ritenersi uno degli "ausiliari del magistrato" e dunque destinatario egli pure della regola generale colà prevista.
Ricorre RT AN e deduce violazione di legge, con riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71. Contesta, in particolare, il ricorrente l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 71 che riguarda, a suo giudizio, la liquidazione di spese diverse da quelle di custodia, per le quali invece deve ritenersi applicabile il successivo articolo 72 del D.P.R. citato che attiene alle modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi del custode e che non fa riferimento alcuno a termini di decadenza. Conclude, quindi, il ricorrente chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.
Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che detta disposizioni in materia di spese di giustizia, tende certamente a diversificare - riproducendo, peraltro, disposizioni tratte dalla previgente normativa - la figura del custode giudiziario da quella degli altri ausiliari del giudice. Già all'art. 3 c.p., nel fornire la definizione dell'"ausiliario del giudice", distingue "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione" da altro soggetto "comunque idoneo al compimento di atti"; laddove i soggetti rientranti nel primo gruppo si qualificano per la loro particolare e specifica competenza in determinate arti o professioni, mentre quelli rientranti nel secondo gruppo mancano di una qualificazione professionale ma sono solo idonei "al compimento di atti". Su tale diversificazione qualitativa degli ausiliari si innesta, nel testo legislativo in esame, una diversa collocazione testuale, che tende a trattare separatamente le due categorie;
ciò appare evidente, ad esempio, dalla lettura dell'articolo 107 testo citato (che riguarda gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), e artt. 155 e 156 testo citato (che riguardano le spese relative alla procedura di vendita di beni sequestrati e confiscati).
Discipline del tutto differenti, poi, detta il predetto T.U. proprio in materia di indennità spettanti alle due diverse categorie. Mentre le indennità di custodia, invero, sono disciplinate dagli artt. 58, 59, 72 e 276 testo citato, le indennità spettanti a testimoni, interpreti ed agli altri ausiliari sono disciplinate dagli artt. 49 e segg., 71 e 275 testo citato. E dunque, mentre gli artt. 50 e segg. testo citato, individuano le diverse spettanze che competono agli "ausiliari del magistrato nel processo penale", nonché la misura e le modalità di determinazione degli onorari, spese ed indennità e le modalità di presentazione delle relative domande di liquidazione, gli articoli 58 e 59 testo citato, riguardano le "indennità di custodia nel processo penale" e tutto quanto ad essa si riferisce. La stessa normativa transitoria è contenuta, per la parte che riguarda la misura degli onorari degli ausiliari e la determinazione delle indennità di custodia, in due diversi articoli (rispettivamente, artt. 275 e 276 testo citato) che dettano disposizioni del tutto differenti.
Orbene, appare evidente come, in tale contesto che tende, in via generale, non certo ad assimilare, bensì a tenere separate le due categorie ed, in particolare, a differenziarne la disciplina giuridica proprio con riferimento alle modalità di liquidazione delle rispettive indennità, la disposizione dell'art. 71 testo citato - in specie quella che riguarda il tema della decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato a percepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo nella presentazione della relativa istanza - riguardi solo costoro, non anche il custode. Per questo, invero, separatamente dispone il successivo art. 72 che non fa riferimento alcuno a decadenze, per cui del tutto arbitrario sarebbe estendere al custode una disciplina espressamente dettata per una diversa categoria di ausiliari. Detta norma, inoltre, richiama anche l'art. 168 dello stesso T.U. che, con riferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca, tenendole distinte, la "liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato" e la liquidazione "dell'indennità di custodia", con ciò ulteriormente ribadendo la scelta del legislatore di evitare un'assimilazione delle due categorie e, dunque, confermarne le peculiarità e differenze. Si deve, dunque, concludere nel senso che l'art. 71 del citato testo legislativo, che del resto ripropone il R.D. n. 1043 del 1923, art. 24, è norma di carattere eccezionale rispetto a quelle del codice civile che regolano la prescrizione per cui si applica solo alle figure di ausiliari colà espressamente richiamate. Esso, invece, non si applica al custode, per il quale l'art. 72 testo citato non prevede alcuna ipotesi di decadenza e per il quale trova applicazione il principio civilistico generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948 c.c., n. 4, ove esso sia correlato ad una prestazione periodica (Cass. S.U. n. 25161/2002). Si impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Corte, infine, rileva come non appaia chiaro nell'esercizio di quali funzioni il IP sia stato investito della questione ed abbia emesso il provvedimento impugnato. Ove egli, come sembra di capire, avesse agito quale giudice dell'esecuzione, dovrebbe rilevarsi che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, detta regole precise in tema di opposizione a provvedimenti riguardanti il pagamento di indennità spettanti agli ausiliari del giudice ed allo stesso custode.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006