Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 1
Il ricorso per cassazione previsto per il procedimento disciplinare dalla legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89 è soggetto, salvo che per speciali disposizioni concernenti il termine di proposizione e di deposito, alle norme di carattere generale (e relative sanzioni) dettate dal codice di procedura civile, con la conseguenza che, assieme al ricorso per cassazione, deve essere depositata, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8806 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EM ILIO DÈ CAVALIERI 11 presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che lo difende unitamente all'avvocato IVANO CHIESA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 44/00 della Corte d'Appello di GENOVA, sez. prima civile emessa il12/10/2000, depositata il 30/10/00;
R.G.79/2000;
udita la relazione della causa volta nella camera di consiglio il 24/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
uditi gli Avvocati ANDREA DI PORTO ED IVANO CHIESA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ che ha chiesto si dichiari improcedibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Nell'ottobre del 1999 il P.G. presso il tribunale di Savona promosse giudizio disciplinare nei confronti di ND ER, notaio in Albenga, chiedendo applicarsi la sanzione della destituzione, per tre violazione, di cui l'ultima costituita dall'aver omesso di attestare che su un immobile destinato ad albergo, esisteva un vincolo decennale di destinazione alberghiera e di certificare l'importo dell'ipoteca che gravava sul medesimo, come risultava accertato dalla sentenza penale del Pretore di Milano del 6.7.1998. Il tribunale infliggeva al notaio la sanzione della sospensione dalla professione per mesi sei.
Proponeva appello l'incolpato.
La corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 30.10.2000, riteneva che l'azione disciplinare era prescritta relativamente al primo episodio ascritto, mentre per il secondo non poteva essere promossa, essendo già intervenuta una decisione del consiglio dell'ordine, che infliggeva l'avvertimento.
Riteneva, invece, la responsabilità per il terzo episodio, in quanto, avendo il notaio Villa richiesto al notaio ER una visura in relazione all'Hotel Majestic, l'indagine non doveva essere limitata all'esistenza di ipoteche, ma di tutti i vincoli trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari, tra cui anche dell'esistente vincolo di destinazione alberghiera in favore della regione Liguria.
Riteneva la corte che, avendo il ER formato un documento sostanzialmente non completamente genuino, aveva realizzato la fattispecie di cui all'art. 147 l.n..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ER.
Il P.G. presso questa Corte ha richiesto che sia dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia improcedibile. Infatti, nonostante che il ricorso indichi che sia stata depositata la copia autentica della sentenza della Corte di appello impugnata, in effetti la copia depositata non è autentica.
Ciò costituisce violazione dell'art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c., che dispone che insieme con il ricorso sia depositata copia autentica della sentenza impugnata.
Trova applicazione al riguardo l'orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'art. 369 c.p.c. prescrive il deposito della copia autentica della sentenza, a pena di improcedibilità del ricorso, senza che siano possibili equipollenti, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei motivi (Cass. S.U. n. 11932/1998; Cass. N. 11361/1996).
2. Va, a tal fine, rilevato che l'art. 157 l. n. 89/1913, in tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, rinvia, per quanto non espressamente previsto alle norme del codice di procedura civile. Pertanto, il ricorso per cassazione previsto per il procedimento disciplinare dalla legge notarile è soggetto, salvo che per speciali disposizioni concernenti il termine di proposizione e di deposito, alle norme di carattere generale (e relative sanzioni) dettate dal codice di procedura civile (Cass. N. 2071/1983), con la conseguenza che, assieme al ricorso per cassazione, deve essere depositata, a pena di improcedibilità ex art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata (cfr. Cass. N. 369/ 1971).
3.1. Nè si può condividere 1 assunto del ricorrente, sviluppato nella memoria, secondo cui, essendogli stata notificata su richiesta del cancelliere, a norma degli artt. 154, 155 l. n. 89/1913 e dell'art. 273 r.d. n.1326/1914, la copia integrale della sentenza della corte di appello ed avendo egli depositato detta copia notificatagli, non vi era dubbio che essa fosse conforme all'originale, anche perché il riscontro di conformità tra copia ed originale avrebbe dovuto essere effettuato dall'ufficiale giudiziario notificante.
Inoltre, secondo il ricorrente, la ratio dell'art. 369, c. 2, c.p.c., nel richiedere che la copia della sentenza sia autentica, risiede nella necessità di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei motivi, finalità ampiamente assolte dalla copia della sentenza depositata.
Va, infatti, anzitutto ribadito che l'art. 369 c.p.c., ai fini della procedibilità del ricorso per Cassazione richiede che sia depositata la copia autenticata della sentenza impugnata, mentre eguale requisito non è richiesto per l'appello a norma dell'art. 347 capoverso c.p.c. e ciò presuppone inderogabilmente l'onere ulteriore di richiesta al cancelliere di autenticazione della detta decisione secondo rigorose regole formali che l'ordinamento prevede e disciplina (Cass. 25.1.1986, n. 491).
3.2. L'attività di autenticazione delle copie di atti processuali costituisce solo una delle attività che deve compiere il cancelliere, oltre alla documentazione delle attività proprie, degli organi giudiziari e delle parti, della conservazione dei fascicoli, delle comunicazioni, delle notificazioni ecc. (art. 57 e 58 c.p.c.). Ciò comporta due conseguenze.
La prima è che, avendo il cancelliere adempiuto all'attività di notificazione della copia, della sentenza, ciò non significa che sia stata anche necessariamente compiuta l'attività di autenticazione. Infatti l'art. 58 c.p.c. distingue tra attività del cancelliere di autenticazione e quella di notificazione.
Nella specie manca, appunto, l'autenticazione della sentenza da parte del cancelliere.
3.3. Inoltre il fatto che detta sentenza sia stata notificata dall'ufficiale giudiziario non comporta che egli abbia fatto un'attestazione di autenticità della copia notificata all'originale, sia perché l'attestazione di autenticità della sentenza compete solo al cancelliere e non all'ufficiale giudiziario, sia perché la notifica della copia di un atto presuppone solo un previo controllo di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario tra la copia dell'atto notificato e l'atto restituito al soggetto che ha richiesto la notifica, e quindi è attività ben diversa da quella di autenticazione della sentenza.
Infatti se l'atto restituito al soggetto richiedente la notifica non è la sentenza in originale (e non può esserlo, poiché essa va custodita dal cancelliere) o la copia autentica della stessa (e tanto non risulta nella fattispecie, ne' è assunto dallo stesso ricorrente) il controllo di conformità, - che avrebbe implicitamente effettuato l'ufficiale - giudiziario, attiene in, ogni caso a due copie non autentiche della sentenza.
Va rilevato, altresì, che al mancato deposito della sentenza autenticata da parte del, ricorrente non può sopperirsi con equipollenti, al fine di evitare la sanzione dell'improcedibilità del ricorso, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. 25.11.1998, n. 11932).
3.4. Irrilevante è poi il fatto che il deposito di copia della sentenza autenticata sia avvenuto in sede di udienza camerale. Infatti l'art. 369 c.p.c. non osta all'effettuazione del deposito della sentenza in copia autentica separatamente dal ricorso (ex art. 372 c.p.c., che pur riguardando i documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso puo applicarsi estensivamente a quelli relativi alla procedibilità dello stesso), purché nel termine di, giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso (Cass., 28.10.2000, n. n. 14240; Cass. 21.10.1995, n. 10959). Tanto non, è avvenuto nella fattispecie.
Ne consegue che va dichiarato improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001