Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 6749
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Sentenza 16 maggio 2001

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L'art. 369 cod. proc. civ. non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata deve essere effettuato dalla parte ricorrente, onde è improcedibile il ricorso qualora sia stata prodotta una copia incompleta, a nulla rilevando che copia della sentenza, nella sua integralità risulti allegata dalla controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 6749
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6749
    Data del deposito : 16 maggio 2001

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