Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 369 cod. proc. civ. non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata deve essere effettuato dalla parte ricorrente, onde è improcedibile il ricorso qualora sia stata prodotta una copia incompleta, a nulla rilevando che copia della sentenza, nella sua integralità risulti allegata dalla controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT GI, NT GH, NT LI, NT RI, NT FA, NT TT, tutti nella qualità di eredi di IA NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CESARE BECCARIA 16, presso lo studio dell'avvocato NICOLA SALINARI, che li difende unitamente all'avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
S.V.E.A. S.a.s, di IO CO E c. in persona del socio accomandatario IO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUSILLO, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO PENTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2353/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. UR GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso NT, nel resto: l'improcedibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.3.83 ER, RI, AM, AR, CE e IO EN, premesso che erano eredi dell'avv. IA EN;
che quest'ultimo, nella qualità di avvocato, aveva prestato la sua attività professionale in favore e per conto della S.a.s. V.E.A. in vari procedimenti giudiziari, ricevendo soltanto il rimborso delle spese vive ed acconti per diritti ed onorari di L. 200.000 e 300.000 e rimanendo creditore per compensi di L. 13.241.575; tanto premesso, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli essa società per sentirla condannare al pagamento pro quota in loro favore della somma indicata, oltre svalutazione monetaria dalla richiesta ed interessi.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva e deduceva di avere pagato ogni prestazione professionale svolta dal defunto avvocato, chiedendo quindi il rigetto della domanda. Interrotto il processo per la morte del difensore della società convenuta e riassunto ad opera del nuovo procuratore, ammessa ed espletata le prove orali articolate, prodotta documentazione, la causa veniva riservata a decisione.
Con sentenza n. 4580/95 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda, condannava la S.a.s. (SVEA) al pagamento, pro quota, in favore degli eredi EN dell'importo di Lire 1.412.500, oltre interessi in misura legale dalla domanda e fino al soddisfo oltre alla rifusione delle spese processuali per metà. Avverso detta sentenza proponevano appello principale ER, RI, AM, CE e IO EN, ed appello incidentale la S.a.s. (SVEA), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore.
Con sentenza del 30.10 - 26.11.1009 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello principale ed, accogliendo l'appello incidentale, respingeva la domanda degli eredi EN.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione ER, RI, UR, AR, FA e IO EN, con tre motivi di gravame;
resiste la società SVEA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che dalla sentenza impugnata risulta parte non UR, ma AM EN, che non è fra i ricorrenti.
Il ricorso di UR EN è pertanto inammissibile, mentre non vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di AM EN avendo ciascun erede agito pro quota. Col primo motivo i ricorrenti si lamentano che la sentenza di 2^ grado è stata notificata mancante della pag. 6 e chiedono che questa Corte imponga alla società SVEA una nuova notifica con conseguente nuova decorrenza dei termini per l'impugnazione.
Osserva questa Corte che deve essere dichiarato l'improcedibilità del ricorso dei EN ER, RI, AR, FA e IO perché è incompleta la copia della sentenza impugnata prodotta;
che nessun rilievo ha per la decisione il fatto che della sentenza nella sua integralità risulti allegata copia al fascicolo di parte controricorrente.
Con sentenza del 25.11.1998 n. 11932 le S.U. della Cassazione, componendo un contrasto insorto nell'ambito delle sezioni semplici hanno precisato che nell'art. 369 c.p.c. non sono previste eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata debba essere fatta dalla parte ricorrente. La pagina 6 mancante alla sentenza impugnata conteneva argomentazioni rilevanti per stabilire se i motivi di censura erano o meno fondati.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di EN UR e improcedibile quello di EN ER, RI, AR FA e IO.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in cancelleria il 16 maggio 2001