Sentenza 11 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 06798/02 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 19027/99 Consigliere Cron..19371 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Pasquale PICONE Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere- Ud.20/02/02 - Rel. ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: PI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISTOLESE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO PUTZOLU, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocato Centrale dell'Istituto, I presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 764 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in atti;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 384/98 del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 13/10/98 R.G.N. 09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di ricorso proposto contro l'Inps da NT NN, il Pretore di Tempio Pausania condannava detto Istituto a corrispondere all'assicurato l'assegno di invalidità con decorrenza dal 31.12.1992. Proponeva appello l'Inps, chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento del beneficio con una diversa decorrenza. Il Tribunale di Tempio Pausania, attenendosi alle risultanze della consulenza tecnica espletata nel secondo grado di giudizio, rilevava che, mentre al momento della presentazione della domanda amministrativa (26.4.1989), il grado di invalidità era determinabile nel 60%, e quindi non era sufficiente ai fini del conseguimento della prestazione assicurativa, il successivo peggioramento delle infermità, e l'elevazione fino al 76% del grado di invalidità, avevano comportato il perfezionamento del diritto del NN all'assegno, per il superamento della soglia legale di invalidità, a partire dall'1.1.1996. Ricorre per cassazione il NN. L'Inps ha depositato procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 445 c.p.c. e omessa o insufficiente motivazione, lamenta che il giudice di appello non abbia in alcun modo precisato quali erano le ragioni per cui aveva ritenuto di preferire le argomentazioni sviluppate dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, invece di quelle dell'omologo ausiliario nominato nel primo grado, il quale aveva visitato l'assicurato in epoca molto più vicina all'insorgere delle patologie. Il ricorso è infondato. 3 L'esame della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di appello, richiamata dalla sentenza impugnata, di cui integra la motivazione, evidenzia che il parere espresso da detto consulente è ampiamente motivato, non solo sulla base dell'esame e della valutazione della copiosissima documentazione sanitaria allegata agli atti e dell'ulteriore visita medica del periziando compiuta dal consulente, ma anche mediante l'esame e la valutazione critica sia delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate nel primo grado del giudizio, sia delle varie consulenze e relazioni mediche di parte. E' allora senza dubbio sostanzialmente pertinente il principio, in altre occasioni enunciato da questa Corte, secondo cui, qualora il giudice di merito, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte in primo grado e fra loro contrastanti, aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili aliunde (Cass. 13 luglio 2001 n. 9657; cfr. anche, a contrario, Cass. 29 marzo 2001 n. 4652 e Cass. 24 luglio 2001 n. 10052). Nella specie, peraltro, come si è detto la consulenza tecnica valorizzata dal giudice di appello enuncia espressamente le ragioni per cui è stata disattesa la precedente consulenza e l'attuale ricorrente ha omesso di formulare specifiche censure al riguardo. Consegue il rigetto del ricorso. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Inps.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Saver bl see h Seniselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancell IL CANCELLIEREHe lle 11 MAG.2007 oggi, CANCELLIERE Cube I A D S , S O A 0 3 L T 1 3 L , . 5 O A T B S . R E I P A N D ' S L I 3 A L N T 7 E I - S C D 8 O O - I P 1 S A 1 M N D I E E S E A , I G D O A R G E T E T O S L I N T G E T I E S A R E R L I L D E O D 5