Sentenza 10 marzo 1998
Massime • 1
Qualora, esercitata l'azione penale, il giudice innanzi al quale sia stato incardinato il giudizio dichiari la propria incompetenza territoriale, deve considerarsi preclusa al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale gli atti siano stati trasmessi ai sensi del primo comma dell'art. 23 c.p.p. (come risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 76 del 1993), la possibilità di formulare la richiesta di archiviazione; le valutazioni del pubblico ministero che riceve gli atti, invero, non possono non essere vincolate in forza del principio di irretrattabilità dell'azione penale, dovendosi ritenere che l'esercizio dell'azione penale dia luogo di per sè solo al processo ancorché si ricolleghi all'iniziativa di un pubblico ministero incompetente ed alla richiesta di giudizio ad un giudice anch'esso incompetente, atteso che l'incompetenza non può spiegare alcun effetto sull'avvenuto promovimento dell'azione ma solo determinare, se ed in quanto rilevata, il trasferimento del processo presso il giudice competente. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero con il quale si deduceva l'abnormità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, richiesto dell'archiviazione di una notizia di reato in relazione alla quale era già stata esercitata l'azione penale davanti a giudice dichiaratosi incompetente, aveva restituito gli atti e dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta ritenendo che al pubblico ministero istante non fosse consentita attività diversa dall'emissione di un nuovo decreto di citazione a giudizio)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/1998, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Francesco Simeone Presidente del 10/3/1998
Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
Dott. Walter Celentano " N. 1787
Dott. Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
Dott. Ernesto Perna La Torre " N. 38711/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Frosinone avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. della stessa Pretura il 19.06.1997. Sentita la relazione fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Walter Celentano
Letta la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte Suprema, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Premessa in fatto
Richiesto dell'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di EL RG ed altri, il Giudice delle indagini preliminari della Pretura di Frosinone rilevato che il procedimento in questione era pervenuto al Pubblico Ministero presso il proprio ufficio ai sensi dell'art.23 c.p.p. a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale dichiarata dal Pretore di Bari innanzi al quale il giudizio era stato incardinato con provvedimento del 29.10.1996;
ritenuto che
al suddetto P.M. fosse precluso, in forza del principio di irretrattabilità dell'azione penale, ogni attività ulteriore o esito processuale diverso dall'emissione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ha dichiarato "non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di archiviazione", disponendo per la restituzione degli atti al P.M..
Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, per l'annullamento dell'ordinanza.
Motivi della decisione
Il ricorrente Pubblico Ministero denuncia come abnorme l'impugnato provvedimento del G.i.p. prospettando la contrarietà del suo contenuto decisorio al principio giuridico processuale dell'autonomia del pubblico ministero presso il Giudice competente, cui spetta, ex art.51 comma 3^ c.p.p., l'esercizio dell'azione penale (quando non siano ritenuti sussistenti i presupposti per la richiesta di archiviazione) il quale, invece, accogliendosi l'interpretazione del giudicante, resterebbe vincolato al decreto di citazione emesso dal pubblico ministero presso il giudice ritenutosi poi incompetente travolto e privato di effetti proprio dalla dichiarazione di incompetenza.
Il ricorso è infondato.
Nei termini generali in cui è posto dal ricorrente, il rilievo circa l'autonomia del Pubblico Ministero presso il Giudice competente nelle valutazioni circa l'esercizio (non sussistendo i presupposti per l'archiviazione) dell'azione penale corrisponde al dettato normativo - artt. 50 n.1 e 51 n.3 C.p.p. - sicché neanche abbisogna di essere riconosciuto come corretto.
Nella situazione processuale che viene a determinarsi in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. presso il Giudice che rileva poi la propria incompetenza, provvedendo di conseguenza nel senso di cui all'art.23 c.p.p. letto nella formulazione derivante dalla dichiarazione di (parziale) illegittimità intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 1993, le valutazioni del P.M. che riceve gli atti non possono non essere vincolate, in forza del principio di irretrattabilità (artt. 112 Cost. e 50 n.3 c.p.p.) dell'azione penale già esercitata.
Discende, infatti, dai principi generali del processo penale che l'esercizio dell'azione penale dà luogo di per sè solo al processo, anche se è svolto ad iniziativa di Pubblico Ministero incompetente, con richiesta di giudizio al Giudice anch'esso incompetente "atteso che l'incompetenza non spiega influenza alcuna sull'esercizio dell'azione penale, determinando solo, se e quando rilevata (art.21 c.p.p.) il trasferimento del processo presso il Giudice competente.
Appare dunque corretto che il giudicante del provvedimento ora impugnato abbia assunto il suddetto principio dell'irretrattabilità dell'azione penale a criterio risolutore della questione giuridica venuta al suo esame ed abbia dunque dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M. presso il suo Ufficio, per ciò solo che la richiesta stessa manifestamente contrastava con il principio stesso. Il ricorso va dunque respinto.
P.Q.M.
la Corte, v^ l'art.611 e 615 c.p.p., rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1998