Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per provare la colpa grave dell'istante, ostativa alla concessione dell'indennizzo, può utilizzare anche atti dichiarati inutilizzabili nel procedimento di cognizione.(In motivazione la Corte ha precisato come l'inutilizzabilità concerne esclusivamente la formazione della prova nel giudizio di cognizione e non riguarda la condotta del soggetto interessato dal punto di vista fattuale e storico, nella cui prospettiva deve invece essere svolta la valutazione sull'ingiustizia della detenzione subita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2008, n. 30066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30066 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 19/06/2008
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1429
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 16522/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NN, n. a Botricello il 10.4.1977;
avverso l'ordinanza in data 10 gennaio 2006 con la quale la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Patrizia;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso con l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 10 gennaio 2006 la Corte di Appello di Bologna ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da GA NN a seguito dell'applicazione della misura cautelare in carcere inflitta nei suoi confronti dal 3.3.2000 all'8.5.2002 per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., dal quale era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste, e per quello di concorso in omicidio volontario ex art.575 c.p., dal quale era stato assolto per non aver commesso il fatto ex art. 530 c.p.p., comma 2. Con l'ordinanza impugnata la Corte di merito ha escluso il diritto alla riparazione ravvisando la colpa grave dell'istante nel comportamento dallo stesso tenuto prima della emissione della misura nei suoi confronti ed anche nel mantenimento della stessa, avendo il GA omesso di fornire nel corso del procedimento ogni spiegazione in merito al fatto che gli era stata contestato di essersi recato, insieme a suo cognato, NG EN - coimputato e ritenuto responsabile del delitto -, in provincia di Milano, per prelevare e condurre a Salsomaggiore l'autovettura utilizzata per commettere l'omicidio di RC IU, pregiudicato calabrese, sottoposto a misure di prevenzione.
GA NN propone ricorso per Cassazione avverso la suddetta ordinanza con tre motivi.
Con il primo motivo, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. sostenendo che nessuno degli argomenti posti a fondamento del rigetto della istanza di riparazione era stato posto a base dell'ordinanza che dispose la misura cautelare, venendo così a mancare quel necessario ed indefettibile nesso di causalità tra il comportamento del soggetto e l'emanazione ed il mantenimento della misura restrittiva.
Con il secondo motivo, si duole della inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 203 e 240 c.p.p.. Si sostiene che il cardine del sistema accusatorio, costituito dalla asserita partecipazione del LO alla riunione malavitosa nell'abitazione della vittima, era fondato, come emergeva dalla ordinanza cautelare, sulle dichiarazioni di anonimi informatori della polizia giudiziaria e su missive anonime indirizzate all'autorità inquirente, prive di ogni riscontro probatorio e, pertanto, erroneamente utilizzate dal giudice della riparazione, nonostante l'inutilizzabilità di siffatti elementi.
Con il terzo motivo, infine, si duole della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito aveva apoditticamente affermato la frequentazione dell'istante con immigrati calabresi dalle solide propensioni delinquenziali, mentre dagli atti emergeva esclusivamente l'esistenza di rapporti tra il LO ed il futuro cognato, anch'egli implicato nei fatti e l'incensuratezza del primo, apprezzato anche sul luogo del lavoro, come emergeva dalle dichiarazioni testimoniali del datore di lavoro. Il ricorso è infondato, essendo insussistenti le denunciate carenze motivazionali in ordine alla incidenza causale del comportamento del LO in riferimento all'emissione della misura cautelare. Nè si apprezza un'erronea applicazione dei principi vigenti nella subiecta materia.
In proposito appare opportuno ricordare i principi affermati da questa Corte in merito al contenuto ed ai limiti della indagine devoluta al giudice della riparazione sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi all'affermazione del diritto dell'istante. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., sotto diversi profili, le sentenze delle Sezioni unite 13 dicembre 1995, Samataro, e 26 giugno 2002, De Benedictis), afferma che la nozione di "colpa grave" di cui all'art.314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nei mantenimento (ergo, nella mancata revoca) di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal riguardo, secondo il ragionamento sviluppato da giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extraprocessuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato anzi, a ben vedere, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto".
Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella attività (v. Sezione 4, 5 dicembre 2007, Petruzzella). In questa prospettiva, nel valutare il comportamento tenuto dall'istante, il giudice della riparazione, deve fare riferimento al materiale acquisito al processo di cognizione, tra cui, assume certamente una posizione di rilievo l'ordinanza cautelare, che consente al giudicante di rapportare il comportamento tenuto dall'imputato alla situazione esistente ne momento in cui tale provvedimento venne adottato o mantenuto, così da effettuare il giudizio che gli compete sulla base dello stesso materiale avuto a disposizione dal giudice che ha provveduto sulla cautela. Ma non è l'ordinanza cautelare l'unico elemento documentale che può e deve esaminarsi.
Elementi di valutazione della condotta sinergica all'evento detenzione possono e devono essere tratti, infatti, anche dal giudizio svoltosi in sede di merito, qualora nel corso della istruzione dibattimentale siano emerse circostanze rilevanti in tal senso, che meglio qualificano i fatti posti a fondamento della misura cautelare.
L'ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nella linea del suddetto quadro interpretativo, avendo apprezzato come colpevole, ai fini e per gli effetti dell'esclusione del diritto alla riparazione, una serie di comportamenti addebitabili all'istante (essersi recato la sera del 15 luglio 1999, insieme al cognato, suo complice, in provincia di Milano per trasportare in Salsomaggiore l'autovettura, oggetto di furto, che sarebbe stata utilizzata per compiere l'omicidio; le numerose telefonate intercorse tra i due, durante il viaggio di ritorno, emergenti dai tabulati telefonici;
avere omesso di fornire nel corso del procedimento ogni spiegazione in merito al viaggio di cui al punto precedente;
essere solito frequentare immigrati calabresi dalle solide propensioni delinquenziali;
avere partecipato alla "tempestosa" riunione in casa della vittima, una ventina di giorni prima dell'agguato, per discutere la ripartizione di affari illeciti;
la reazione spaventata del GA alla notizia che la convivente della vittima lo aveva indicato fra le persone che avevano partecipato alla riunione in casa della stessa), concretamente idonei a far ritenere che il ricorrente si sia sottratto all'osservanza di elementari regole di cautela, con la conseguente creazione di un'apparenza di partecipazione ad attività criminale che ha dato ragionevolmente luogo alla privazione della libertà personale.
Taluni degli elementi sopra indicati (i rapporti tra l'istante ed il coimputato, dichiarato responsabile dell'omicidio, la partecipazione del GA alla tempestosa riunione a casa della vittima, da cui scaturì, secondo l'accusa, la decisione dell'omicidio, la reazione angosciata del GA alla notizia di cui si è detto supra), contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, sono stati posti a fondamento anche della misura cautelare, con la quale si contestava all'indagato di avere condotto l'automobile utilizzata per l'omicidio.
Dalle sentenze di merito emerge con chiarezza l'ulteriore elemento di accusa a carico del GA in merito all'accertato rientro dal viaggio in provincia di Milano, due giorni prima dell'omicidio. Il materiale probatorio posto a fondamento della ordinanza impugnata, come emerge con chiarezza dalle sentenze di merito in atti, è costituito, oltre che dall'esito delle indagini svolte dai CC, che evidenziavano la partecipazione dell'istante alla tumultuosa riunione svoltasi nell'abitazione del RC, qualche giorno prima dell'omicidio, dal contenuto di conversazioni telefoniche e soprattutto ambientali intercettate, dall'esame dei tabulati telefonici e dalle modalità di acquisizione dell'auto Fiat di provenienza furtiva che sarebbe servita per la consumazione dell'omicidio, trasferita da Milano a Salsomaggiore. Anche la doglianza afferente l'asserita valorizzazione da parte del giudice della riparazione del silenzio serbato dall'interessato, è infondata.
La Corte di merito ha ritenuto che il GA, omettendo di fornire giustificazione in merito al viaggio nella provincia di Milano, avesse con colpa grave contribuito al mantenimento del provvedimento cautelare nei suoi confronti,impedendo la rivalutazione degli elementi indiziari di responsabilità acquisiti dalla A.G. requirente al fine di evitare proprio la protrazione dello stato custodiale. A tale proposito deve osservarsi che indubbiamente la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce esercizio di un proprio diritto, riconosciutogli dalla legge, e, perciò, essa è circostanza di norma del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione;
così come, di regola, anche la reticenza e persino la menzogna, che costituiscono pure esse modalità e contenuti dell'esercizio del diritto di difesa dell'indagato.
Ma è altrettanto indubbio che tali condotte, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, e le taccia;
in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, vi è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo e indiziario, e di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nell'instaurazione dello stato detentivo. In una tale prospettiva, poiché a quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che invece li taccia (o che reticentemente o falsamente altri ne prospetti) contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo.
In questa prospettiva si è mossa l'ordinanza impugnata. Corretta appare, di conseguenza, la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto il silenzio del GA nel corso del procedimento sul "senso" del viaggio medesimo, con la conseguente omessa attivazione da parte dello stesso dei meccanismi processuali diretti a conseguire la rivalutazione della sussistenza degli elementi indiziari di responsabilità, sinergico al protrarsi dello stato di detenzione, in quanto comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare e, sulla base di tale considerazione, ha escluso la sussistenza del diritto alla riparazione.
Non può, pertanto, fondatamente essere posto in dubbio fondatamente da parte ricorrente che la Corte di merito, abbia correttamente assolto l'obbligo di motivazione, verificando in concreto che il provvedimento con il quale fu disposta la misura coercitiva fu adottato anche per effetto di quei comportamenti evidenziati nella ordinanza impugnata e giudicati gravemente colposi, che, però, pur trovando conferma ed ulteriore precisazione nel giudizio di merito, sono stati ritenuti non decisivi ai fini del giudizio di responsabilità del GA in ordine ai reati contestatigli. Si palesano, pertanto, infondate anche le doglianze proposte dal ricorrente con il secondo motivo, giacché, all'evidenza, il giudice della riparazione ha individuato gli elementi della colpa sinergica alla detenzione attraverso il riferimento a comportamenti dell'istante, desumendoli dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, e dalle annotazioni della PC, il cui contenuto significativamente accusatorio, non può essere posto in dubbio. La Corte di merito, pertanto, nell'escludere il diritto alla riparazione dell'istante non si è fondato sugli elementi provenienti da fonti confidenziali o anonime, ma su intercettazioni, per le quali, peraltro, è stata rigettata ogni eccezione di inutilizzabilità.
E ciò tacendo del fatto che, in ogni caso, nell'ambito del procedimento di equa riparazione, il giudice ben può utilizzare, per farne discendere la prova della colpa grave dell'istante, ostativa alla concedibilità dell'indennizzo, atti pur dichiarati inutilizzabili nel processo di cognizione penale.
Questo perché la nozione di "inutilizzabilità" (art. 191 c.p.p.) concerne la formazione della prova nel giudizio penale di cognizione, e non riguarda certo la condotta dell'imputato dal punto di vista fattuale e storico, che il giudice della riparazione può e deve apprezzare, operando su un piano diverso rispetto al giudice della cognizione penale, attraverso la valutazione non degli elementi probatori di accusa a carico dell'imputato - la cui ritenuta insussistenza processuale in sede di cognizione, eventualmente anche proprio a causa di inutilizzabilità, costituisce il presupposto per l'equa riparazione - bensì della condotta del soggetto interessato, che va desunta evidentemente dallo stesso materiale già vagliato, ad altro fine, dal giudice della cognizione, eccezion fatta solo per quei comportamenti che siano stati espressamente esclusi da quest'ultimo (di recente, Cassazione, Sezione 4, 17 aprile 2008, Piazzola;
nonché, Sezione 4, 13 maggio 2008, Moretti). Anche il terzo motivo è infondato.
Non può essere sottovalutato, infatti, che il contesto ambientale al quale partecipava il GA (v. in particolare, i rapporti con il cognato e la partecipazione alla riunione a casa del pregiudicato per gravi reati e sottoposto a misura di prevenzione), era elemento significativo ai fini della individuazione delle frequentazioni dell'istante con elementi della mala vita calabrese. La valutazione della Corte di merito, che ha rinvenuto in tali frequentazioni un ulteriore elemento ostativo alla riparazione, non si palesa, pertanto, manifestamente illogica e non è pertanto censurabile in questa sede.
Dal che consegue il rigetto del ricorso con le pronunzie di cui al dispositivo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008