Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Non è incompatibile a pronunciarsi in sede esecutiva sull'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo il giudice che lo abbia emesso all'esito del giudizio di merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 7118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7118 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - ORDINANZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1825
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 12058/2010
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TESTA UA N. IL 25/08/1965;
avverso l'ordinanza n. 541/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 23/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI Elisabetta;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli ha condannato con decisione definitiva ST IN, per violazioni edilizie alla pena di mesi sei di reclusione e multa, con demolizione dell'opera abusiva. Avverso l'ingiunzione a demolire disposta il 17 giugno 2009 dalla competente Procura della repubblica, lo stesso aveva proposto istanza di sospensione dell'ordine di demolizione al giudice dell'esecuzione, rigettata con ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 24 febbraio 2010, che è stata impugnata dal difensore dello stesso con ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1, Violazione della legge penale e di norme delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) e L. n. 47 del 1985, art. 13, in relazione all'art. 665 c.p.p.. Anche se l'organo di esecuzione può essere lo stesso che ha emesso il provvedimento di merito, non può però esercitare le funzioni di giudice dell'esecuzione la medesima persona fisica che ha giudicato nel merito la vicenda di cui si tratta, come avvenuto nel caso di specie. Il magistrato investito dell'incidente di esecuzione avrebbe dovuto pertanto astenersi.
2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'incidente proposto anche se la difesa aveva segnalato che era stata depositata richiesta di concessione in sanatoria e domanda di compatibilità paesaggistica alla Sopraintendenza per i beni Architettonici di Napoli, affermando che non sussisteva la prova del buon esito della procedura amministrativa. Avrebbe invece dovuto svolgere un accertamento o acquisire la documentazione presso l'amministrazione comunale. Sarebbe quindi stato violato il diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia favorevole della domanda di concessione in sanatoria, poiché nel caso in cui la demolizione dell'opera fosse eseguita la eventuale sanatoria in via amministrativa eventualmente concessa verrebbe ad essere vanificata. Per contemperare gli interessi in gioco si sarebbe dovuto sospendere l'ordine di demolizione, in attesa della definizione positiva o negativa dell'iter amministrativo ritualmente proposto dall'interessato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivi di ricorso risultano manifestamente infondati.
1. Il fatto che il giudice - persona fisica che ha emesso il provvedimento impugnato quale giudice dell'esecuzione sia lo stesso che ebbe ad emettere la decisione di merito non costituisce alcuna causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., e, in ogni modo, la questione avrebbe dovuto semmai essere posta a fondamento di un'istanza di ricusazione da parte dell'interessato.
2. In riferimento al secondo motivo di ricorso, questa Corte Suprema ha affermato che l'ordine di demolizione, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale che lo dispone, non è suscettibile di passare in giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Il giudice dell'esecuzione, revoca perciò l'ordine di demolizione impartito con la sentenza, quando risultano già emessi atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione di tali atti in breve tempo (in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 24273 del 24/6/2010, PG in proc. Petrone, Rv. 24779). Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, con argomentazione immune da vizi logici, ha ritenuto difettare la prognosi positiva di emanazione di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'ordine di demolizione in esecuzione. Egli infatti ha dato conto, da un lato, che non era stato fornito alcun riscontro documentale circa la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria del manufatto, dall'altro, che la domanda di compatibilità paesaggistica allegata all'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione era risalente ad epoca remota (oltre i cinque anni), senza che fosse intervenuto nelle more alcun provvedimento positivo nei confronti del ricorrente, ritenendo che tale domanda non potesse giustificare una concreta prospettiva di esito favorevole. Nè il giudice era tenuto a svolgere in via autonoma ulteriori approfondimenti, atteso che l'ambito di accertamento giudiziale in fase esecutiva è limitato alla prospettazione delle parti. Alla dichiarazione di inammissibilità del gravame conseguono, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del procedimento e del pagamento di una somma di mille Euro a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011