Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
Anche dopo l'abrogazione della Legge 30 luglio 1990 n. 217 ad opera del d.P.R. n. 115 del 1002, la liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato appartiene alla competenza del giudice della fase o del grado in relazione al quale è stata prestata l'opera del professionista, in quanto quest'ultima è compiutamente apprezzabile solo dal giudice dinanzi al quale l'attività si è svolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 16/01/2004
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 270
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 26582/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Foggia;
con ordinanza 27 maggio 2003 nel procedimento a carico di:
1) RA AN, n. il 17 agosto 1941;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentite le conclusioni del Procuratore generale Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell'udienza preliminare di Foggia;
OSSERVA
1. Con provvedimento 6 febbraio 2003 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha ammesso RA AN al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 2195/2000. Il difensore del RA ha, conseguentemente, presentato al giudice dell'udienza preliminare della stessa città richiesta di liquidazione del compenso per l'attività espletata dinanzi allo stesso. Con provvedimento 5 maggio 2003, peraltro, il gup ha trasmesso la richiesta al Tribunale della stessa città, ormai investito del dibattimento, ritenendo che la competenza alla liquidazione spetti al giudice che procede al momento della presentazione della richiesta.
Il Tribunale, con ordinanza 27 maggio 2003, ha sollevato conflitto ex art. 30 cpp, osservando che l'entrata in vigore del dPR n. 115/2002,
con abrogazione della legge n. 217/1990 (che espressamente prevedeva la liquidazione al termine di ciascuna fase o grado del procedimento), non ha modificato la situazione, come risulta da una corretta interpretazione sistematica dell'art. 82 del testo unico vigente, che genericamente prevede la liquidazione da parte "dell'autorità giudiziaria".
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito dando così luogo a una situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cpp, e va risolto attribuendo la competenza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia. Anche dopo l'abrogazione della legge n. 217/1990, infatti, la liquidazione delle spese del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato appartiene alla competenza del giudice della fase o del grado in relazione a cui la richiesta è formulata. Tale conclusione è imposta dal tenore dell'art. 83 del testo unico in vigore, che espressamente prevede la liquidazione da parte del giudice della fase o del grado per l'ipotesi (del tutto analoga) delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico, e dal criterio di liquidazione, previsto dall'art. 82 stesso testo, legato alla "natura dell'impegno professionale" compiutamente apprezzabile solo dal giudice avanti al quale l'attività si è svolta.
P.Q.M.
dichiara la competenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004