Sentenza 21 gennaio 2004
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1127 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1127 Anno 2013 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: PALLA STEFANO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MASTROPASQUA LUIGI N. IL 12/07/1948 2) BLINI GRAZIELLA N. IL 06/08/1955 3) MASTROPASQUA MAURIZIO N. IL 11/11/1975 avverso la sentenza n. 49/2010 TRIBUNALE di BERGAMO, del 06/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \-1 dg.) che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Rsl …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso n. 1080/01 proposto da:
HI AU, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nazionale n. 204, presso lo studio dell'avv. Alessandro Bozza che lo difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
OGEDIL s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Paola Ceccarelli e per essa del procuratore ad negozia Osvaldo Fasano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Corvisieri n. 46, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cavaliere, difesa dall'Avv. Augusto Treves come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1029/00 del 11.02.2000 / 03.07.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01.10.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Alessandro Bozza.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Cafiero Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 26.05.1994, LA HI, promissorio acquirente di un immobile sito in Torino, via Pettinengo n. 2, come da preliminare del 3.2.1993 stipulato con la s.r.l. OG, premesso che il prezzo era stato pattuito in L. 470.000. 000, di cui L. 250.000.000 da versarsi entro il 12.3.1993 e L. 220.000.000 alla stipula dell'atto notarile, fissata al 31.5.1993; che successivamente era stata concordata una forma di pagamento diversa da quella prevista in contratto;
che egli aveva versato vari acconti per complessive L. 190.000.000, fino a quando, scoperto che sull'immobile gravava la trascrizione di una domanda giudiziale, aveva sospeso ogni pagamento;
che la soc. OG aveva assicurato che avrebbe in breve tempo provveduto alla cancellazione della trascrizione;
che aveva ricevuto due telegrammi in cui si lamentava il suo inadempimento con invito a stipulare l'atto pubblico;
che solo in data 24.6.1993 aveva appreso che era stata cancellata la causa dal ruolo relativa alla trascrizione delta citazione, con impossibilità di procedere al rogito notarile entro il 30.6.1993; che aveva comunicato la propria disponibilità alla stipula, facendo presente di aver ottenuto un mutuo dalla banca e di avere, pertanto, la disponibilità della somma necessaria al saldo di quanto dovuto;
che la promettente venditrice non aveva voluto stipulare l'atto pubblico;
tanto premesso, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la s.r.l. OG al fine di sentir emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in luogo del contratto definito di compravendita, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Costituitasi, la soc. OG contestava il fondamento della pretesa avversaria e, assumendo l'inadempimento del HI, chiedeva, in riconvenzionale, la risoluzione del preliminare stipulato il 3.2.1993, con condanna del HI al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni;
in subordine la condanna all'adempimento con pagamento del residuo prezzo.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda dell'attore, e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento del HI, che condannava alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno in L. 113.182.962, dedotta la somma di L. 110.000.000 corrisposta in acconto.
Il gravame proposto dal HI era rigettato dalla Corte d'appello di Torino, la quale, con la sentenza (n. 1029/2000) ora impugnata, osservava che, anche a voler ammettere che sarebbero stati versati in acconto L. 190.000.000 e rideterminati i termini di pagamento, il HI sarebbe stato pur sempre inadempiente rispetto all'obbligo di versare L. 250.000.000 entro il termine del 10.5.1993 e sarebbe stato inadempiente per aver sospeso i pagamenti, pur essendo stato immediatamente immesso nel possesso dell'immobile. Inoltre il HI non aveva provato pagamenti oltre a quelli ammessi dalla soc. OG per L. 110.000.000. Sul punto esattamente il Tribunale aveva ritenuto la carenza probatoria, alla quale non si poteva sopperire in sede di appello con la richiesta di giuramento decisorio, sia perché tale richiesta non era stata sottoscritta personalmente dalla parte, sia perché la capitolazione relativa non aveva la caratteristica della decisorietà.
Dopo aver disatteso l'istanza di esibizione dei titoli, osservava la Corte d'appello che la lettera del notaio Giordano non conteneva alcun invito alla soc. OG di stipulare l'atto pubblico, ma solo un sollecito in ordine alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria. Pertanto, non vi era prova del corretto adempimento degli obblighi da parte del HI, mentre l'attivazione della pratica per ottenere il mutuo bancario era estranea alla vicenda in questione. Infine osserva la Corte torinese che correttamente il Tribunale aveva valutato la condotta delle parti, rilevando da un lato un grave inadempimento del HI e dall'altro la non rilevanza, ai fini della sospensione dei pagamenti, della trascrizione della domanda giudiziaria.
Contro tale sentenza il HI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La soc. OG ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 210 c.p.c. e vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto carente di prova l'allegazione del HI di aver versato in conto sul prezzo la somma di L. 190.000.000 e non di L. 110.000.000 come riconosciuto dalla soc. OG. Assume il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe ignorato regole e norme bancarie allorché ha disatteso l'istanza di esibizione dei titoli, volta a dimostrare, attraverso le girate, che era stata versata la suddetta somma di L. 190.000.000.
1.1. Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che il ricorrente non ha censura-to l'argomentazione della Corte d'appello secondo cui, anche a voler ammettere che sarebbero stati versati in acconti per L. 190.000.000, il HI sarebbe stato pur sempre inadempiente rispetto all'obbligo di versare L. 250.000.000 entro il termine del 10.5.1993. Va poi detto che la valutazione dei presupposti dell'ordine di esibizione di documenti costituisce apprezzamento del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori di diritto e da vizi logici. Nel caso specifico l'impugnata sentenza ha ritenuto che non ricorrevano i presupposti per l'esibizione dei titoli perché era del tutto indimostrato che parte richiedente non ne fosse in possesso, avendone comunque copia della prima parte degli stessi (quanto meno fino alla girata, a favore del Fasano, procuratore della soc. OG).
2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 307 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché omessa, viziata motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente censura quanto affermato dal Tribunale e riportato dalla Corte d'appello (pag. 6 della sentenza) nello svolgimento del processo, che cioè "l'esistenza della trascrizione di una domanda giudiziale, in ordine alla quale è intervenuta cancellazione dal ruolo della causa poco prima della data ultima intimata per stipulare il rogito, non presenta caratteristiche tali da legittimare la sospensione dei pagamenti: sia perché l'attore, chiedendo la pronuncia ex art. 2932 c.c., dimostra di non dare molta importanza a tale trascrizione, sia perché la stessa era a favore del Fasano e, quindi, non pregiudicava le ragioni del GH ".
2.1. La censura è inammissibile.
Essa, infatti, investe una statuizione del giudice di primo grado contro la quale non è stato proposto appello.
3. Col terzo motivo, denunciando falsa applicazione degli artt. 1460 e 1455 c.c. nonché difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto irrilevante la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Sostiene che il HI aveva dato prova della sua disponibilità economica ed aveva invitato la soc. OG alla stipulazione del rogito sotto condizione della cancellazione della trascrizione in questione, giustamente sospendendo i pagamenti in attesa che la società venditrice liberasse l'immobile dalla trascrizione. La Corte d' appello avrebbe dovuto, quindi, accogliere la domanda del HI e pronunciare sentenza sostitutiva del rogito notarile.
3.1. Il motivo è infondato.
Con esso, infatti, il ricorrente tende a censurare la valutazione delle ragioni espresse dal Tribunale, non censurate in appello, in base alle quali la Corte di merito ha ritenuto non rilevante la questione relativa alla cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziaria ai fini della sospensione dei pagamenti, dato che a tale trascrizione il HI non aveva dato molta importanza e la stessa non pregiudicava le sue ragioni.
La pratica di mutuo bancario è stata ritenuta irrilevante dalla Corte d'appello perché estranea alla vicenda processuale.
4. Col quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 1282 c.c., nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente censura il criterio seguito dalla Corte d' appello per la determinazione del danno liquidato a favore della soc. OG per l'inadempimento del HI. Al riguardo assume che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la soc. OG aveva continuato a riscuotere i canoni di locazione e che sulla somma data in acconto di L. 190.000.000 - non essendovi stata contestazione sugli assegni costituenti gli ottanta milioni depositati in udienza davanti al Tribunale - andavano riconosciuti al Teghilie gli interessi, una vota disposta la restituzione a seguito della risoluzione del contratto.
4.1. Il motivo non ha pregio.
Va innanzitutto rilevata la inammissibilità di questioni involgenti valutazioni di fatto (riscossione canoni di locazione) ovvero non proposte in sede d' appello (interessi sulla somma data in acconto e restituita).
Va poi osservato che non è vero che non vi è stata contestazione in ordine all'entità degli acconti, ne' risulta che vi sia stato un deposito in udienza dinanzi al giudice di ottanta milioni.
5. Col quinto motivo, il ricorrente di duole che la Corte d' appello non abbia tenuto conto, nell'esaminare le richieste subordinate avanzate dal HI, della clausola contrattuale, in base alle quale, in caso di risoluzione del contratto preliminare, il HI sarebbe stato esente da penalità.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, esso introduce una questione nuova, relativa all'esclusione di ogni penalità in caso di inadempimento, mai prima dedotta, rimasta completamente estranea al giudizio e mai portata alla cognizione dei giudici di merito che al riguardo nessuna indagine hanno potuto svolgere.
È principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che siano già state dibattute tra le parti, che abbiano formato oggetto del giudizio di gravame e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
9.12.1999 n. 13819;
10.5.1995 n. 5106).
In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.091,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004