Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8141 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8141/2026 Roma, li, 02/03/2026
Composta da
US DE RZ
IC RE CURAMI RAFFAELLO MAGI PAOLO VALIANTE TE IE ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
IA VE IO nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 3702/2025 CC - 12/12/2025 R.G.N. 34036/2025
avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cosenza che ha rigettato l'istanza formulata ai sensi dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nell'interesse di VE IO IA.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione EN IO IA, a mezzo del difensore di fiducia avv. Carlo Salvo, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione della disposizione di cui all'art. 30-ter Ord. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione. Ad avviso della difesa il provvedimento impugnato, al pari di quello del Magistrato di sorveglianza, ha illogicamente ritenuto non sufficiente per la concessione del permesso premio l'adesione del ricorrente alle attività trattamentali e la sua buona condotta carceraria, argomentando soltanto sulla base del parere contrario del Direttore dell'Istituto ospitante e sulla ulteriore circostanza della mancata previsione dell'esperienza premiale nel documento di sintesi disponibile al momento. Il ricorso evidenzia che il diniego del beneficio non può fondarsi solo sulla valutazione dei detti documenti, dal momento che il permesso premio costituisce parte integrante del programma di trattamento, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen. I Giudici di sorveglianza, anche in assenza di un aggiornato documento di sintesi, avrebbero dovuto valutare e considerare gli elementi idonei a rispecchiare la reale situazione del detenuto, ovvero l'aver scontato metà della pena, l'assidua partecipazione alle attività promosse dall'istituto, l'aver lavorato come aiuto cuoco in cucina per undici mesi, il collocamento nella sezione carceraria aperta, l'aver beneficiato di permessi di necessità per far visita al figlio malato.
30dide6706ce69e-Firmato Da: US DE RZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712bd1bb351e0d5
Firmato Da: TE IE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. È bene ribadire che il permesso premio, contemplato dall'art. 30-ter Ord. pen., costituisce parte integrante del programma di trattamento e, per tale ragione, l'art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà) prevede che la domanda del condannato volta ad ottenere tale permesso debba essere corredata dall'estratto della cartella personale del detenuto, indicata dall'art. all'art. 26 del citato Regolamento, contenente tutte le informazioni e i provvedimenti che riguardano la persona ristretta dal momento del suo ingresso nell'istituto penitenziario;
e deve altresì essere corredata dal parere motivato del Direttore dell'istituto penitenziario, concernente, tra l'altro, la pericolosità sociale, i motivi addotti, i risultati dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo praticato. Con tali informazioni debbono dunque confrontarsi prima il parere del direttore dell'istituto e poi la decisione del Magistrato di sorveglianza ai fini della valutazione della concedibilità del permesso premio.
3. Tanto premesso, nella presente fattispecie l'ordinanza impugnata si limita a rilevare che il Direttore dell'istituto ha espresso parere contrario alla concessione del permesso premio e che, alla data del 4 dicembre 2023, il documento di sintesi valutato dal Magistrato di sorveglianza non contemplava la possibilità di esperienze premiali. Da tali elementi il Tribunale ha inferito l'assenza di presupposti idonei a consentire esperienze extramurarie, nonostante fosse stata riconosciuta l'adesione del condannato alle attività trattamentali e la sua buona condotta intramuraria. Si tratta, tuttavia, di una motivazione meramente apparente. L'ordinanza, infatti, non espone in alcun modo le ragioni poste a fondamento del rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. In particolare, non vengono indicate le motivazioni che avrebbero indotto il Direttore dell'istituto a esprimere parere negativo, né tali motivazioni vengono riportate o sintetizzate. Parimenti, il provvedimento non chiarisce per quale ragione il Magistrato di sorveglianza prima e il Tribunale poi abbiano limitato la loro valutazione al documento di sintesi del 4 dicembre 2023, senza procedere all'acquisizione di ulteriori contributi istruttori, sia argomentativi sia documentali, che avrebbero potuto fornire un quadro più aggiornato e completo della situazione del ricorrente. Deve al riguardo evidenziarsi che questa Corte ha affermato che, in tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394 -01; in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur rilevando la mancanza della relazione di sintesi al momento della decisione oggetto di reclamo, aveva ritenuto di dover decidere sulla base dei medesimi atti esaminati dal magistrato di sorveglianza). Di conseguenza, il Tribunale da un lato è venuto meno all'adempimento dell'onere
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Firmato Da: TE IE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce69e-Firmato Da: US DE RZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
motivazionale in ordine alle ragioni del rigetto del reclamo, non fornendone adeguata argomentazione, dall'altro, non ha provveduto, anche d'ufficio, ad acquisire informazioni che avrebbero potuto fornire un quadro attualizzato della situazione del condannato, ai fini della valutazione dell'istanza.
4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così è deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore TE IE
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II Presidente
US DE RZ
Firmato Da: TE IE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 30dide6706ce69e- Firmato Da: US DE RZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712bd1bbe351e0d5 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951