Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Ammessa lla - la sola reying art. 60 lej, D.P.R. 26-4-1600 REPUBBLICA ITALIANA 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto spese processuale SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo - Presidente FAVARA - R.G. N. 5827/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron.2181 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 308 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 13/11/01 - Rel. ConsigliereDott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 155 || 3.1 GEN 2002 LU MA GR, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA MACEDONIA 10, presso lo studio dell'avvocato BARCA MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LLOYD ADRIATICO SPA, BONUOMO FRANCO;
intimati avverso la sentenza n. 6371/98 del Tribunale di ROMA, sezione VI civile emessa il 9/1/1998, depositata il 03/04/98; RG.38460/96; relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udita la EVARIE DEV udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco 1928 -1- MANZO;
udito il P.M Generale Dott l'accoglimento persona del Sostituto Procuratore . in Domenico IANNELLI che ha concluso per . del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 1989, IA GR LU conveniva in iudizio dinanzi al Pretore di Roma CO BUgiudizio e la S.p.a. LL Adriatico per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale, intercorso tra la propria autovettura e quella di proprietà del convenuto, assicurata presso la S.p.a. LL adriatico. Il Pretore rigettava la domanda con condanna alle spese. Proposto appello, il Tribunale di Roma con sentenza del 3 aprile 1998, accoglieva parzialmente l'appello, ritenendo che la responsabilità nella causazione dell'incidente fosse da attribuire per il 70% alla UC per il restante 30% al BU. Avuto e riguardo alle percentuali indicate, condannava quindi CO BU e la S.p.a. LL Adriatico al pagamento in favore della LU, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di lire 3.611.600, oltre interessi, condannando poi la LU stessa al pagamento di metà delle spese processuali. 3 دو Avverso questa sentenza IA GR LU propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio di diritto secondo cui le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente, nonché il difetto motivazione in ordine alle spese. Secondo di quanto esposto, il Tribunale aveva errato nel porre a suo carico il cinquanta per cento delle spese sia del primo grado che del grado d'appello, compensando tra le parti la quota residua, considerando che i giudici d'appello avevano accolto le richieste da essa formulate in primo grado. Il motivo è fondato. aveva concluso in primo grado La ricorrente e in appello chiedendo di dichiarare che per fatto e colpa di l'incidente era avvenuto entrambi i conducenti ex art. 2054, secondo comma c.c.>>. Nelle conclusioni d'appello, poi, aveva 4 の specificamente richiesto la condanna degli pagamento dial appellati in solido tra loro analiticamente somme specificamente indicate e già calcolate al 50% >>. Il Tribunale, nell'accogliere l'appello, aveva accertato il grado di colpa di entrambi conducenti, affermando che la responsabilità nella causazione dell'incidente fosse da attribuire per il 70% alla LU e per il restante 30% al BU. In conseguenza di ciò aveva condannato gli appellati al pagamento in favore della LU della somma di lire 3.611.600, nella misura cioè corrispondente al grado di colpa accertato. Risulta, dunque, evidente che la ricorrente è vittoriosa nel giudizio d'appello, sia pure parzialmente avendo il Tribunale accertato che non un pari concorso di colpa ai sensi vi era dell'art. 2054, secondo comma C.C., ma che la percentuale sopra colpa andava graduata nella la statuizione del indicata. Conseguentemente, giudice di merito che ha posto a carico della LU il cinquanta per cento delle spese processuali, compensando la rimanente quota, viola il divieto 5 r posto dall'art. 91 c.p.c. di porre anche leparzialmente a carico della parte vittoriosa spese di causa (v. per es. Cass. 10 giugno 1997, n. 5174). E opportuno poi precisare che nel caso di specie non si versa nell'ipotesi tecnica di 10ST 129.11 soccombenza reciproca>>. 20,66 Per quanto detto, il ricorso dev'essere [101149,77 accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 13 3 6 6 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE есть Depositata in Cancelleria IL CANCELLERE C1 29.1.0 Gina Casell oggi, f IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 6