Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di inquadramento di dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, non è censurabile in sede di legittimità, in assenza di specifica denunzia di violazione di canoni ermeneutici, o di vizi logici o di motivazione, la interpretazione del giudice di merito che individui nel cosiddetto "accordo di valorizzazione" un riconoscimento soggettivizzato della particolare professionalità di ben individuati lavoratori a seguito di un processo di verifica concordato in sede sindacale e, per tale ragione, non estensibile ad altri lavoratori, sebbene espletanti le medesime mansioni di quelli per i quali era intervenuta la valorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL IL, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMBROSIO ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7423/97 del Tribunale di TORINO, depositata il 19/12/97 R.G.N. 297/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato D'AMBROSIO; udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Geenerale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IP IC, dipendente della SPA Ferrovie dello Stato con qualifica di Capo Gestione Superiore - titolare di gestione biglietti anche riunite inquadrato al liv. 7 area IV, ha chiesto l'inquadramento nel livello VIII area V (Capo Gestione Sovraintendente).
Il Pretore, da lui adito con ricorso del 16.3.95, ha accolto la domanda con decorrenza dal 1.10.94.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 19.12.97, ha ritenuto che:
- in base all'istruttoria espletata le mansioni svolte dall'appellato fossero proprio quelle di Capo gestione superiore giacché egli non aveva alcun potere di gestione, organizzazione, e controllo del personale della stazione.
- La stazione di Bra all'epoca della vigenza del modello M 149 era ancora retta da un capo stazione titolare, inquadrato nel livello 8, il quale si trovava in una posizione di superiorità gerarchica rispetto all'IC, ed aveva la responsabilità della gestione dell'impianto.
- Il fatto che egli operasse presso due diverse stazionì* può incidere solo sul profilo quantitativo.
- Egli non ha svolto compiti di rappresentanza delle FS per i contatti con i rappresentanti di scuole che rappresentano un ruolo propositivo di promozione e di incontri e di proposte migliorative del servizio.
- Altro dipendente svolgente le medesime mansioni, presso altra stazione (Fossano) era inquadrato nel superiore livello per effetto della procedura di valorizzazione che aveva previsto il posto di questi e non di quello del ricorrente per il maggior carico di lavoro.
- Trattasi di scelte compiute in sede di contrattazione collettiva. - Non vi è alcuna prova che dopo la ristrutturazione del 1994 l'appellante abbia assunto quel ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale che caratterizza la figura professionale del quadro.
Il sign. IC chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi.
La spa Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con il secondo motivazione insufficiente e contraddittoria.
Le due censure, che per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente, sono infondate.
Secondo il ricorrente erra il Tribunale:
- quando reputa di poter inferire l'esatta qualificazione delle mansioni assegnate al lavoratore ricavandole da patti stipulati tra datore di lavoro e sindacati.
- Il contratto collettivo di lavoro, ed i relativi accordi attuativi, debbono ritenersi gerarchicamente subordinati alla legge ordinaria e non possono in alcun modo derogare allo stesso dando facoltà alle parti private di determinare praeter legem se dei posti tipicizzati in caso di analogia di mansioni rientrino o meno sotto un profilo professionale od un altro
- La valutazione dell'istruttoria testimoniale è stata oggetto di analisi superficiale ed incoerente.
Rileva la Corte che il Tribunale, come si è detto, ha individuato il punto peculiare della pretesa fatta valere dal ricorrente nella asserita efficacia oggettiva del c.d accordo di valorizzazione. Secondo il ricorrente, lo stesso, nell'ambito di un piano di ristrutturazione aziendale, era volto ad individuare professionalità che dovevano transitare in categorie contrattuali superiori, a prescindere dal contenuto delle stesse.
Una volta avvenuta la valorizzazione oggettiva di una professionalità la categoria superiore riconosciuta ad alcuni lavoratori non poteva non ricomprendere tutti coloro che espletassero la mansione valorizzata.
Di diverso avviso è stato il Tribunale il quale, con motivazione logica e coerente, ha individuato nel predetto accordo un riconoscimento soggettivizzato della particolare professionalità di ben individuati lavoratori a seguito di un processo di verifica concordato in sede sindacale e, per tale ragione, non estensibile ad altri lavoratori, sebbene espletanti le medesime mansioni di quelli per cui era intervenuta la valorizzazione.
In ordine alla opzione interpretativa del Tribunale il ricorrente non ha denunciato la specifica violazione di alcun canone ermeneutico, nè vizi logici o di motivazione;
limitandosi a contrapporre, inammissibilmente nella presente sede, il proprio convincimento a quello del Tribunale.
Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2001