Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta di intermediazione posta in essere nell'esclusivo interesse della vittima dell'estorsione costituisce comportamento non valorizzabile quale motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in quanto di per sé non univocamente espressiva di contegno colposo o imprudente. (Fattispecie in cui l'intermediario era stato assolto dal reato di tentata estorsione, per non aver commesso il fatto, perché non era stata raggiunta la prova certa che egli avesse agito anche nell'interesse degli autori della richiesta estorsiva e non nell'esclusivo interesse della vittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2013, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 13/12/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1901
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 47724/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA VA N. IL 25/07/1968;
avverso l'ordinanza n. 6/2011 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 04/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo NN che ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 giugno 2012 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell'interesse di AI NN, sottoposto a custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale n. 2082/92 R.G.N.R. Perché gravemente indiziato di tentata estorsione ai danni di tale LL NA, condannato in primo grado e quindi assolto, per non aver commesso il fatto, in grado d'appello con sentenza del 26/6/2008, divenuta irrevocabile in data 3/3/2009.
In punto di fatto si afferma nell'ordinanza impugnata che il AI, consapevole di richieste estorsive avanzate da terzi nei confronti del LL, richiesto da quest'ultimo e in contatto con gli autori delle richieste delittuose, assunse volontariamente il ruolo di intermediario e in particolare quello di ricevere una busta contenente denaro, oggetto dell'estorsione, per consegnarlo agli autori, rimasti ignoti, delle minacce. Si rileva altresì che, "al momento della consegna da parte del LL, il AI si avvide della presenza della polizia di Stato nel luogo ove si era dato appuntamento con il LL e si diede alla fuga un attimo prima che questi gli consegnasse la busta con il denaro". Si evidenzia ancora nell'ordinanza che nel luogo dell'appuntamento "vi erano, in un'automobile, anche i destinatari di quel denaro ... con i quali, pure, il AI scambiò, prima, qualche parola sotto lo sguardo degli organi di p.g. Appostati e non visti".
Ciò premesso, e rilevato altresì che il giudice della cognizione penale aveva assolto il prevenuto ritenendo non esservi prova certa che egli avesse agito anche nell'interesse degli autori della richiesta estorsiva e non nell'esclusivo interesse della vittima, il giudice della riparazione osserva che in questa sede rimane comunque rilevante, in senso ostativo alla avanzava richiesta di indennizzo, il fatto che con la sua condotta il AI ha comunque volontariamente concorso al tentativo di estorsione dando così causa al suo arresto, con colpa grave. Valorizza in tal senso anche la condotta tenuta dal prevenuto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e in particolare l'affermazione in quella sede resa di non conoscere il contenuto della busta, giudicato puerile essendo stato accertato che il AI fu in contatto con gli autori delle richieste estorsive.
2. Avverso questa decisione il AI propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando vizio di motivazione.
Censura, in buona sostanza, l'ordinanza impugnata per non aver tenuto conto delle motivazioni della sentenza di assoluzione nella parte in cui, considerati tutti gli aspetti della vicenda, li giudicava inidonei a comprovare la responsabilità di esso odierno ricorrente, assumendo che il giudice della riparazione, ritenendo che con la propria condotta, ancorché posta in essere nell'esclusivo interesse della vittima dell'estorsione, abbia concorso comunque nel delitto, e su tale rilievo fondando la decisione di rigetto della domanda di riparazione, compie un'operazione erronea ed illogica, non essendo consentito in sede di riparazione per ingiusta detenzione assumere per esistenti fatti espressamente esclusi nella sentenza di assoluzione.
Lamenta inoltre che la corte di appello non ha in alcun modo esaminato la questione relativa alla incidenza della condotta del AI sul mantenimento di una così lunga carcerazione preventiva.
3. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il PG ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, al giudice del merito spetta verificare se chi l'ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave.
A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, allo scopo di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all'adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo. Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento di custodia cautelare.
Egli pertanto può anche prendere in considerazione le stesse condotte giudicate penalmente irrilevanti dal giudice della cognizione penale e valutarle nondimeno ostative - perché espressione comunque di dolo o colpa grave del richiedente, causalmente efficiente rispetto alla determinazione cautelare - al riconoscimento dell'indennizzo.
AI fini di tale operazione egli però non solo può, ma deve necessariamente distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (v. e pluribus Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203636).
Nel caso in esame, la corte territoriale non sembra essersi attenuta a tali criteri, apparendo in particolare confusa e comunque non netta la distinzione dei due piani di valutazione.
A ben vedere, infatti, il giudice della riparazione, piuttosto che valorizzare aspetti della vicenda e segnatamente della condotta dell'imputato idonei ad ingenerare, anche solo per trascuratezza o imprudenza, l'apparenza di un quadro indiziario giustificativo della detenzione, motiva il proprio convincimento negativo circa la sussistenza dei presupposti del reclamato indennizzo esclusivamente su una rivalutazione del ruolo pacificamente rivestito dal AI nella vicenda condotta secondo parametri solo assertivamente diversi da quelli propri del giudizio penale, ma in realtà ad essi ancora pienamente sovrapponibili.
Non diversamente infatti sembra potersi leggere l'affermazione - centrale nella scarna motivazione - secondo cui "... con la sua condotta, anche a ritenerlo innocente sul piano penale, il AI, volontariamente, concorse al tentativo di estorsione e, quindi, con colpa grave, diede causa al suo arresto". Si trae del resto da altre parti dell'ordinanza un nemmeno tanto velato dissenso rispetto alla valutazione in punto di diritto espressa dal giudice della cognizione penale secondo cui l'intermediario che agisca nell'esclusivo interesse della vittima dell'estorsione non risponde anch'egli di tale reato (di contro osservando la corte d'appello nel provvedimento impugnato che secondo la giurisprudenza prevalente dovrebbe invece risponderne poiché comunque "pone in essere consapevolmente una condotta funzionale al realizzarsi dell'evento").
Ne deriva che vera e propria, nonché unica, ratio decidendi dell'ordinanza impugnata è quella per cui colui che svolge il ruolo di intermediario, ancorché nel solo interesse della vittima, di un reato di estorsione, pur non concorrendo perciò solo nel reato medesimo, nondimeno compie un'azione connotata da colpa grave e idonea come tale a determinare (e quindi giustificare) la misura cautelare detentiva.
Siffatto ragionamento però, in assenza di alcun'altra specificazione circa l'esistenza di modalità o circostanze della condotta, processuali o extraprocessuali, comunque idonee di per sè a dimostrare per altri profili l'esistenza di una colpa grave causalmente efficiente alla determinazione cautelare, si rivela non consentito al giudice della riparazione (nella misura in cui sottende, come detto, una diversa valutazione del disvalore penalistico della condotta) e comunque del tutto insufficiente a supportare la decisione di rigetto.
L'intermediazione posta in essere nell'esclusivo interesse della vittima dell'estorsione oltre a doversi considerare penalmente irrilevante - questo essendo un dato di fatto da considerarsi per acquisito nella presente sede e insuscettibile di surrettizie rivisitazioni critiche da parte del giudice della riparazione - si rivela anche a ben vedere condotta non valorizzabile come motivo ostativo alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. in quanto di per sè (e se come tale apprezzata anche al momento dell'ordinanza cautelare) non univocamente espressiva di contegno colposo o imprudente ed inoltre inidonea a comporre un quadro indiziario e a spiegare pertanto rilievo sinergico nella determinazione della cautela detentiva.
4. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014