Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2013, n. 2396
CASS
Sentenza 13 dicembre 2013

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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta di intermediazione posta in essere nell'esclusivo interesse della vittima dell'estorsione costituisce comportamento non valorizzabile quale motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in quanto di per sé non univocamente espressiva di contegno colposo o imprudente. (Fattispecie in cui l'intermediario era stato assolto dal reato di tentata estorsione, per non aver commesso il fatto, perché non era stata raggiunta la prova certa che egli avesse agito anche nell'interesse degli autori della richiesta estorsiva e non nell'esclusivo interesse della vittima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2013, n. 2396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2396
    Data del deposito : 13 dicembre 2013

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