Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5682
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto.( Nella specie, alla stregua del suindicato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto legittima la sospensione del pagamento del canone da parte della conduttrice di immobile adibito ad esposizione commerciale,a fronte dell'inadempimento del locatore all'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'immobile stesso,danneggiato da infiltrazioni di acqua causate dalla rottura del vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento, le quali avevano determinato la completa inutilizzabilità dell'immobile locato.)

Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. civ. - la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 cod. civ., ma altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sulla idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del corrispettivo, ma non la esperibilità dell'azione di esatto adempimento - quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone la integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione. Ciò posto, è da escludere che possano essere ricompresi tra i vizi della cosa locata quei guasti o deterioramenti della stessa dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, ovvero di accadimenti accidentali (nella specie, rottura di un tubo del vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento posto nel sovrastante sottotetto, che aveva determinato un'infiltrazione). In tale ipotesi, è operante l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni ai sensi dell'art. 1576 cod. civ., la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale.

Il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, di risultanze di relazioni tecniche acquisite in un diverso processo, tanto più quando la relazione sia stata predisposta in relazione ad un giudizio tra le stesse parti ed abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi.

Commentari3

  • 1Locazione: responsabilità per danno alla salute dovuto a vizi preesistenti
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 15 marzo 2024

    1. La vicenda La conduttrice di un immobile ad uso abitativo, dopo aver stipulato il relativo contratto, si recava presso la predetta abitazione per prenderne possesso ed effettuare le pulizie; nel pomeriggio, apriva il cancello metallico di colore rosso, delimitante la proprietà, che fuoriusciva dalla guida e gli crollava addosso; la stessa conduttrice rovinava a terra (rimanendone schiacciata) e riportava una frattura vertebrale riscontrata nell'ospedale dove era stata trasportata. Successivamente citava in giudizio avanti al Tribunale il locatore allo scopo di sentirlo condannare (ex articolo 2051 c.c.) al risarcimento del danno, patrimoniale e non, sopportato in conseguenza …

     Leggi di più…

  • 2Manutenzione e riparazioni nei rapporti di locazione ad uso diverso
    Stefano Gennai · https://www.filodiritto.com/ · 30 gennaio 2009

  • 3Locazioni, garanzia per vizi e molestie, molestie di fatto, azione contro il locatoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5682
Data del deposito : 18 aprile 2001

Testo completo