Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 3
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro da invalidità permanente, conseguente a sinistro stradale, è possibile il ricorso alle tabelle di cui R.D. n. 1403 del 1922, rapportato al coefficiente età - percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa. L'entità di detto scarto, costituendo una valutazione di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (nella fattispecie, il giudice di merito, considerato l'aumento della vita media dell'uomo dall'anno in cui furono redatte le tabelle alla data della sua decisione, aveva ritenuto di detrarre per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa solo il dieci per cento dalla somma che risultava dal calcolo tabellare, con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure.)
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7629 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALBRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AM, AV MA IS, ER TE, ER DR, ER DR, elettivamente domiciliati in ROMA VLE BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO PAOLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1483/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 4^ Civile, emessa il 18/06/97 e depositata il 25/09/97 (R.G. 949/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Paolo PAOLI e Carlo MARTUCCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del 2^ e 3^ motivo ed il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR TE, in proprio e quale tutore del fratello AL, AN LO, AR AN e MA SA RE, con atto di citazione notificato il 6.6.1990, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Venezia il Ministero della Difesa, chiedendo che venisse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in L. 2.195.000.000, o quella maggiore ritenuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, a seguito dell'incidente stradale nel corso del quale AR AL, a bordo di un ciclomotore, rimaneva travolto da un autocarro militare, che non si era arrestato ad un crocevia con il segnale di stop, dando la precedenza al ciclomotore.
Assumevano gli attori che AR AL aveva subito lesioni gravissime permanenti ed era stato ridotto in condizioni di totale incapacità.
Il tribunale, ritenuta la responsabile esclusiva dell'autista militare dell'autocarro sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e del rapporto dei V.U., condannava il convenuto Ministero al risarcimento del danno, pari a L. 2.864.400.000, oltre gli interessi dall'1.7.1988.
Avverso questa sentenza proponeva appello il Ministero e proponevano appello incidentale gli attori.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 25.9.1997, riduceva il risarcimento complessivo del danno in L. 1.688.790.769.
Riteneva la corte di merito che nella fattispecie accanto alla responsabilità accertata in concreto dell'autista militare, andasse riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico del conducente del ciclomotore, non avendo questi superato la presunzione di pari concorso di colpa, poiché in merito alla condotta di guida di quest'ultimo quanto sostenuto dal c.t.u. costituiva solo delle illazioni;
che eque erano le liquidazioni dei danni patrimoniali, morale e biologico, effettuate dal tribunale in favore della vittima;
che nessun danno morale poteva essere liquidato in favore dei prossimi congiunti, non essendo risarcibile tale danno;
che corretto era anche l'abbattimento del 10% della somma liquidata a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, calcolato sulla base delle tabelle di capitalizzazione, atteso lo scarto tra vita fisica e lavorativa e tenuto conto dell'allungarsi della vita media rispetto alla data di elaborazione delle tabelle di capitalizzazione della rendita.
Riteneva la corte che non potesse accogliersi la domanda, proposta in sede di appello, da parte degli attori di aumento di L. 100 milioni, quanto alla voce relativa al ristoro del danno emergente, per aumento delle quote a carico degli assistiti da parte del S.S.N., poiché la liquidazione di tale danno da parte del primo giudice era stata effettuata in via equitativa e con una certa larghezza.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, che hanno anche presentato due memorie.
Resiste con controricorso il Ministero della difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 346, 347 e 112 c.p.c., per aver pronunziato oltre i limiti dell'effetto devolutivo sul primo motivo dell'appello principale. Ritengono i ricorrenti che il Ministero della difesa, con il primo motivo di appello lamentava la contraddittorietà della sentenza di primo grado per aver prima affermato l'avvistamento da parte del AR del camion militare a circa 25 metri e poi che il AR non potè effettuare alcuna manovra di emergenza;
che la seconda doglianza di detto primo motivo di appello era costituita dal non aver considerato che era necessaria una maggiore attenzione e prudenza, imposta dall'irregolare trasporto di un passeggero e che tanto avrebbe permesso al AR la frenata.
Ritengono i ricorrenti che la corte territoriale non ha affrontato i due problemi devoluti con il motivo di appello ed ha affrontato, invece, una questione non devolutale, relativa alla mancata certezza sulla condotta del danneggiato e quindi al non superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
Rileva preliminarmente questa corte che il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 c.p.c., per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 25 luglio 1994, n. 6903). Infatti il principio "tantum devolutum quantum appellatum" preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati. La cognizione del giudizio di appello - che non è "iudicium novum" con effetto devolutivo generale - resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, di modo che alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativi, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 30 maggio 1995, n. 6066; Cass. 6 maggio 1995, n. 4953).
2.2.Nella fattispecie la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che con il primo motivo di ricorso l'appellante Ministero lamentava l'illogicità manifesta nonché l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c., ritiene che in particolare l'appellante lamentava che era contraddittoria l'affermazione del tribunale in ordine all'irrilevanza causale della violazione commessa dal danneggiato con il trasporto illecito di altro passeggero, che invece avrebbe dovuto imporre al danneggiato una maggiore prudenza ed attenzione ed una velocità particolarmente moderata ed un'anticipazione dell'azione frenante, praticabile atteso l'avvistamento del camion alla distanza di circa 25 metri.
Nella fattispecie, quindi, attesa la necessità che il motivo di impugnazione sia specifico, la specificità dello stesso si risolveva nel porre alla valutazione della corte di in merito due specifiche censure: una attinente al trasporto illegittimo di un secondo passeggero, con efficacia causale ed una relativa alla contraddittorieta tra il ritenuto avvistamento a distanza di 25 metri e la ritenuta incolpevolezza della mancata azione frenante. Entrambe queste due censure attengono quindi al mancato ritenuto concorso di colpa in concreto del danneggiato, fondato su due specifiche circostanze.
Allorché il danneggiante ha specificato (come era necessario ai fini dell'ammissibilità dello stesso a norma dell'art. 342 c.p.c.) il motivo di censura, a parte il generico (e pertanto inammissibile) richiamo alla violazione dell'art. 2054 c.c., egli non ha sostenuto che nella fattispecie non risultava superata la presunzione di concorso di colpa, ma ha ritenuto di portare all'esame del giudice di appello l'accertamento della colpa in concreto del motociclista, fondata sui due elementi fattuali suddetti.
Sennonché la sentenza di appello ha erroneamente omesso di entrare nel merito delle specifiche censure mosse dal Ministero appellante ed ha erroneamente statuito su capi della sentenza di decisione non investiti dall'appello principale.
Infatti la sentenza di primo grado è stata riformata non perché contraddittoria laddove affermava uno spazio di avvistamento di 25 metri e subito dopo l'impossibilità di utile manovra da parte del AR;
non perché scorrettamente motivata laddove negava influenza causale al trasporto di un passeggero sul motociclo;
ma perché non era stata ricostruita con certezza la condotta di guida del danneggiato e quindi non era stata superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Sennonché tale specifico motivo di doglianza non era stato proposto:
non si era sostenuto, invero, che i fatti si fossero svolti in modo diverso da quanto accertato dal primo giudice, ovvero che non vi fosse certezza sul comportamento del motociclista, ma che - certa la ricostruzione dei fatti - da essa emergeva la colpa in concreto del motociclista per le due ragioni specificate.
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha affermato che i dati acquisiti dal c.t.u. non consentivano di ricostruire con certezza la condotta di guida del danneggiato, con conseguenziale affermazione del non superamento della presunzione di colpa, ha finito per decidere su un punto della decisione di primo grado (certezza dei comportamenti dei due conducenti antagonisti) non devoluto con uno specifico motivo di doglianza, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento del secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione sul concorso di colpa presunta, attribuito al AR e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c., 115, e 116 e 132 n. 4 c.p.c..
4. Con il terzo motivo di riscorso i ricorrenti lamentano la contraddittoria, omessa ed insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza sull'esclusione del risarcimento del danno subito dai genitori e fratelli di AL AR;
violazione e falsa applicazione degli artt. 122 3, 2043, 2056 c.c., 185 c.p.. Assumono i ricorrenti che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse possibile il risarcimento del danno morale in favore di prossimi congiunti del soggetto leso, ma non deceduto.
5. Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti le S.U. di questa Corte (1.7.2002, n. 9556) hanno statuito che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
6. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la contraddittoria, omessa ed insufficiente motivazione sul punto della confermata applicazione dello scarto del 10% fra vita fisica e vita lavorativa e conseguente riduzione del danno da invalidità permanente, ai sensi dell'art. 350 n. 5 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che è ingiusta la riduzione - per scarto tra vita fisica e vita lavorativa - del risarcimento del danno per invalidità permanente, calcolato secondo tabelle elaborate quando la vita fisica media era inferiore alla vita lavorativa media attuale.
7.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e vada rigettato.
La corte di merito ha, infatti, ritenuto che, l'importo del danno patrimoniale calcolato con il sistema della capitalizzazione della rendita, secondo le tabelle, correttamente era stato ridotto di un 10%, tenendo conto del progressivo aumento della vita media. Va osservato che per la liquidazione del danno patrimoniale futuro da invalidità permanente, conseguente a sinistro stradale, è possibile il ricorso alle tabelle di cui r.d. n. 1403 del 1922, rapportato al coefficiente età - percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa (Cass. 25 maggio 2000, n. 6873; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020). Tuttavia queste tabelle di liquidazione non rappresentano uno strumento di liquidazione del danno da invalidità permanente tassativo ed inderogabile. Il giudice di merito, pertanto, può ricorrere alla loro applicazione, ovvero utilizzare il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c., ovvero contemperare entrambi i criteri (Cass. 5.11.1994, n. 9179; Cass. 23.6.1993, n. 6941).
7.2. Inoltre, poiché le predette tabelle si basano, per quanto riguarda la determinazione dei relativi coefficienti sulla probabile durata della vita dell'infortunato e poiché detta durata dal 1922 ad oggi è aumentata, di tale aumento deve tenersi conto nell'applicazione della detrazione in percentuale, per scarto tra la vita fisica e quella lavorativa (Cass. 4.9.1990, n. 9118). L'entità di detto scarto, costituendo una valutazione di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Nella fattispecie il giudice di appello ha considerato l'aumento della vita media dall'anno in cui furono redatte le tabelle alla data della sua decisione, ed ha ritenuto di detrarre per detto scarto tra vita fisica e vita lavorativa solo il 10% dalla somma che risultava dal calcolo tabellare, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità.
8. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto del negato aumento del risarcimento del danno per cure mediche future conseguente ad intervenuta normativa degli interventi assistenziali, con nuove quote a carico degli assistiti.
9. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato (anche ritenendo ammissibile la relativa domanda, proposta solo in appello, perché relativa a danni sopravvenuti della stessa causa e natura di quelli già richiesti ed accertati, ex art. 345, c. 1^, seconda parte, cfr. Cass. N. 9405/1997). L'impugnata sentenza, infatti, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità ha ritenuto che la liquidazione del danno emergente correlato alle spese di assistenza era stato effettuato dal giudice di primo grado con criterio equitativo con una certa larghezza, per cui l'incremento delle quote a carico degli assistiti non poteva giustificare una nuova e diversa valutazione dello stesso.
La censura dei ricorrenti sul punto si risolve in una diversa valutazione fattuale rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, che non può avere ingresso in questa sede.
10. Pertanto vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, va dichiarato assorbito il secondo motivo e rigettati i restanti. L'impugnata sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto e provvedere anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta i restanti.
Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003