Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7629
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro da invalidità permanente, conseguente a sinistro stradale, è possibile il ricorso alle tabelle di cui R.D. n. 1403 del 1922, rapportato al coefficiente età - percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa. L'entità di detto scarto, costituendo una valutazione di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (nella fattispecie, il giudice di merito, considerato l'aumento della vita media dell'uomo dall'anno in cui furono redatte le tabelle alla data della sua decisione, aveva ritenuto di detrarre per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa solo il dieci per cento dalla somma che risultava dal calcolo tabellare, con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure.)

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.

Il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7629
Data del deposito : 16 maggio 2003

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