Sentenza 9 giugno 2017
Massime • 1
La condotta di somministrazione ad un cavallo delle sostanze di cui all'allegato 1 del regolamento UNIRE, approvato con d.m. n. 797 del 16.10.2002, a prescindere dalle relative quantità, integra sia il reato previsto dall'art. 1, legge n. 401del 1989, che quello di cui all'articolo 544-ter. cod. pen., in quanto non solo compromette il corretto e leale svolgimento della competizione alla quale l'animale deve prendere parte, ma, inoltre, mette a rischio la salute del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2017, n. 38647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38647 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2017 |
Testo completo
38647-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1819 Sent. n. Sez. Aldo Cavallo -Presidente - PU 09/06/2017 Vito Di Nicola R.G.N. 12903/2017 Claudio Cerroni Aldo Aceto -Relatore - Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LD CO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 01/12/2016 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Diego Tranchida, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. CO LD ricorre per l'annullamento della sentenza del 01/12/2016 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella del 16/12/2014 del Tribunale di quella stessa città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 348, cod. pen., rubricato al capo B, con la formula perché il fatto non sussiste>>, e ha rideterminato la pena nella misura, già ridotta per il rito, di venti giorni di reclusione e 300,00 euro di multa per il residuo reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., 544-ter, comma 2, cod. pen., 1, comma 1, legge n. 401 del 1989, a lui ascritto perché, quale proprietario del cavallo ed in concorso con l'allenatore e guidatore, LO La Rosa, al fine di alterare il corretto e leale svolgimento della competizione "General", disputata presso l'ippodromo di Palermo il 26/05/2009, aveva somministrato al cavallo NI ET" sostanze dopanti (acido tranexamico) vietate e dannose per l'animale.
1.1.Con il primo motivo, allegando la mancanza di motivazione in ordine alla prova della volontà di alterare la gara, alla quantità di sostanza dopante somministrata e alle modalità della somministrazione stessa, alla inutilizzabilità degli esiti delle controanalisi scritti in lingua francese, alla mancanza di una consulenza tecnica di ufficio a riprova della idoneità della sostanza ad alterare la gara, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione per travisamento della consulenza tecnica di parte.
1.2.Con il secondo motivo, deducendo che i reati sono estinti per prescrizione maturata in appello, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 157, cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.Il ricorso è infondato.
4.Secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, all'esito della competizione sportiva "Premio General", disputata il 26/05/2009 presso l'ippodromo di Palermo, il cavallo vincente, IL ET, fu sottoposto a controllo per il rilevamento della presenza di eventuali sostanze dopanti nelle urine. Il risultato fu positivo per la presenza di "acido tranexamico", sostanza assolutamente vietata, a prescindere dalla sua quantità, dall'art. 2, Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con D.M n. 797 del 16/10/2002, che così recita: È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa. È, altresì, proibita la 2 presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell'organismo di un cavallo dichiarato partente, o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria, riportante la data, il nome del cavallo, il suo numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la sua posologia, la data d'inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall'attività agonistica. In ogni caso, è proibita la presenza nell'organismo di un cavallo, dichiarato partente o risultante in allenamento, di una qualsiasi quantità di uno steroide anabolizzante, di un suo metabolita, di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, sostanze che agiscano sull'eritropoiesi, fattori di accrescimento, agenti trasportatori di ossigeno sintetici e sostanze dotate di proprietà analoghe a quelle sopracitate. Non è proibita la presenza nell'organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell'allegato 2) al presente regolamento, purché rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato. E' vietata, il giorno della corsa, la somministrazione di qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica. Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere introdotto nei box di transito ed in tutti i luoghi destinati ad ospitare i cavalli dichiarati partenti nella giornata senza preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile. E' altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione, secondo le indicazioni dell'ASSI. Il cavallo al quale sia stato somministrato o tentato di somministrare un farmaco, di qualunque specie o natura nella giornata di corse, o presenta i segni di una recente somministrazione, è immediatamente escluso dalla corsa e subisce allontanamento per gg. 30. Il cavallo viene, inoltre, inviato al Veterinario Responsabile per il prelievo del campione biologico da sottoporre ad analisi e l'allenatore è deferito dai giudici sul campo alla Procura della disciplina>>. L'acido tranexamico si legge nelle sentenze di merito è una molecola - antiemorragica, compresa tra le sostanze che modificano la coagulazione del sangue di cui all'allegato 1 (lista delle sostanze proibite) del regolamento citato. Le analisi furono effettuate presso i laboratori dell'UNIRE, quelle di revisione Ас presso il laboratorio francese “Laboratoire des Courses Hippiques”. Il regolamento prevede che le analisi di revisione debbano essere eseguite, a scelta e spese del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall'Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa (art. 10 del Regolamento). Quanto al fine della condotta, il Tribunale aveva indicato l'obiettivo interesse dell'imputato alla riscossione del premio in denaro previsto in caso di vincita cui si era 3 contrapposto il significativo silenzio sul punto del LD, incapace di fornire una spiegazione plausibile, alternativa a quella accusatoria.
5.Tanto premesso, osserva il Collegio che:
5.1.la sostanza somministrata al cavallo, in quanto rientra nell'allegato 1 del regolamento, è vietata in termini assoluti, a prescindere dalla quantità, sicché qualsiasi eccezione che propone questo tema di indagine è del tutto irrilevante;
5.2.la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la natura dopante della sostanza somministrata non risulta essere stata proposta con l'atto di appello e di certo si sarebbe trattato di richiesta irrilevante posto che, come detto, la sostanza somministrata al cavallo è vietata in termini assoluti;
5.3.solo le sostanze di cui all'allegato 2, del regolamento sono ammesse, purché non superiori alle quantità indicate per ciascuna di esse (art. 2, comma quarto del regolamento);
5.4.gli elenchi allegati al regolamento recepiscono quanto indicato dall'art. 6 dell'Accordo Internazionale della Federazione delle Autorità Ippiche del Galoppo "IFHA" e dal Capitolo IV dell'Accordo Internazionale dell'Unione Europea del trotto (UET);
5.5.l'art. 6 dell'accordo IFHA prevede espressamene che lo scopo dell'individuazione delle sostanze proibite è quello di proteggere l'integrità e la salute del cavallo, che possono essere compromesse dall'assunzione di tali sostanze al fine di aumentarne o diminuirne le prestazioni sportive;
5.6.non diversamente dispone l'art. 1 del capitolo IV dell'accorto UET;
5.7.ne consegue che la somministrazione delle sostanze di cui all'allegato 1 del regolamento UNIRE approvato con D.M. n. 797 del 16/10/2002, a prescindere dalle relative quantità, costituisce condotta che, secondo una valutazione tipica, fondata su criteri scientifici fatti propri dalla comunità internazionale, rischia di compromettere la salute del cavallo ed il corretto e leale svolgimento della competizione alla quale l'animale deve prendere parte ed integra il reato di cui all'art. 1, legge n. 401 del 1989 (in senso analogo, Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, Lo Verde, Rv. 269216, secondo cui commette il reato di frode sportiva, previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, colui che, nell'ambito di una competizione organizzata dall'UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, somministri ai cavalli sostanze dopanti o comunque in grado di alterarne la prestazione, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara);
5.8.anche l'eccezione della mancata traduzione del referto di analisi del laboratorio francese è irrilevante (oltre che manifestamente infondata) e ciò per vari motivi: 1) in primo luogo perché, secondo quanto eccepito con l'atto 4 d'appello, la parte redatta in italiano riguardava proprio la conferma della presenza della sostanza nel campione di urine, non avendo alcuna rilevanza la parte relativa alla quantità (della cui mancata traduzione l'imputato si era lamentato) (si vedano, al riguardo, i principi affermati con le sentenze richiamate subito dopo il paragrafo che segue); 2) in secondo luogo perché il laboratorio francese era stato scelto proprio dall'imputato; 3) in terzo luogo perché, secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte, l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (Sez. U, n. 38343 del 24/0472014, Espenhahn, Rv. 261111; nello stesso senso, Sez. 5, n. 32532 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261936, secondo cui l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, che vengono acquisiti al processo, si applica la disciplina dettata dagli artt. 143, comma secondo, e 242, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro traduzione è obbligatoria solo se l'utilizzazione di essi possa pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata commutazione linguistica);
5.9.fermo restando il principio di diritto di cui al §5.7 che precede, nemmeno con l'atto di appello l'imputato ha allegato una possibile spiegazione alternativa della presenza di sostanze assolutamente proibite nelle urine del cavallo, il che, oltre a convalidare il ragionamento del primo giudice, non vincolava il secondo a fornire una risposta ad una censura che era meramente tautologica ed assertiva (come l'infondata doglianza che il Tribunale non aveva motivato sulla sua volontà di alterare la gara);
5.10.per le stesse ragioni già indicate al §5.7, deve essere affermato il principio di diritto che la somministrazione di sostanze vietate ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento UNIRE approvato con D.M. n. 797 del 16/10/2002, integra il reato di cui all'art. 544-ter, cod. pen.. 6.E' del tutto infondato il secondo motivo di ricorso.
6.1.Il ricorrente non considera, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il periodo complessivo (214 giorni) durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso a seguito di rinvii accordati su istanza del difensore (dal 17/02/2014 al 13/05/2014, pari a 85 giorni) o disposti per legittimo impedimento di questi (dal 27/09/2011 al 10/01/2012, pari a 60 giorni;
dal 5 01/10/2013 al 18/11/2013, pari a 48 giorni;
dal 13/05/2014 al 03/06/2014, pari a 21 giorni), con conseguente spostamento del termine finale alla data del 28/06/2017 (26/05/2009 + sette anni e sei mesi 26/11/2016 + 214 giorni).= 6.2.Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 09/06/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo Now Neel Al DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 AGO 2017 IL CANCELLERE Luana Mani 6