Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6312 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPR06 312 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITA NO. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPANO' Dott. Alberto Presidente R.G. N. 14448/99 Cron. 18201 Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: SI UC RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALCIDE VILLANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMITAL SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI tempore, 221 presso lo studio dell'avvocato GERARDO RIPETTA 2002 VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente NO RA IA, giusta all'avvocato549 -1- delega in atti;
controricorrente di avversO la sentenza n. 547/99 del Tribunale -BERGAMO, depositata il 31/05/99 R.G.N. 3906/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Bergamo del 3 aprile 1997 il sig. CO MM CI, assunto dal primo gennaio 1997 dalla Comital spa con patto di prova di sei mesi, con la qualifica di dirigente e con funzioni di "responsabile commerciale dei prodotti trasformati”, licenziato il 26 febbraio successivo per mancato superamento della prova, chiedeva la declaratoria di nullità del patto di prova per indeterminatezza delle mansioni e la declaratoria di illegittimità del licenziamento perché ingiustificato ed intimato per motivi discriminatori, con condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni ex art. 18 legge 300/70. Costituitasi la società ed all'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza del 9 luglio 1998, rigettava la domanda e sull'appello del soccombente la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 31 marzo 1999. Affermava preliminarmente il Tribunale che il principio consolidato per cui il patto di prova deve contenere la specifica indicazione della mansioni da espletare, deve essere correlato al tipo di prestazione oggetto del contratto;
nella specie la clausola, contenente la indicazione della qualifica di dirigente, ed il riferimento alla funzione di "responsabile commerciale prodotti trasformati", ben consentiva al dipendente di sapere che l'oggetto della prova era quello relativo al comando e gestione di quella branca dell'impresa inerente alla attività di scambio relativa ai “prodotti finiti", senza necessità di una analitica previsione di tutti i compiti affidati, essendo connaturata alla funzione tipica del dirigente un'ampia sfera di autonomia gestionale ed organizzativa. Il Tribunale escludeva poi che il dirigente avesse dimostrato che il recesso era stato intimato per motivo discriminatorio, estraneo al mancato superamento della prova, non ritenendo significativi a tale fine i due episodi riferiti nel ricorso, che erano invece emblematici del difficile inserimento del neo assunto nella realtà aziendale. Quanto alla doglianza relativa alla insufficienza del periodo di prova, il Tribunale osservava che il periodo non era stato palesemente esiguo, inoltre il dirigente era stato immediatamente inserito nella concreta realtà aziendale ed era stato immediatamente posto in grado di lavorare, per cui il recesso era insindacabile. Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso affidato a due motivi. Resiste la Comital spa con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia contraddittorietà ed omissione di motivazione perché la disamina - relativa alla correlazione tra il principio per cui nel patto vanno indicare le mansioni oggetto della prova e le peculiarità del caso concreto era stata limitata ad una mero esame della lettera di assunzione, trascurando i dati emergenti dall'istruttoria testimoniale, da cui risultava l'oggettiva situazione di disagio in cui versava esso ricorrente derivante dall'incertezza sulle mansioni affidategli. Ed infatti il direttore del personale dr. Masone aveva riferito che i compiti attribuiti erano quelli relativi allo sviluppo del mercato estero, ma aveva poi contraddittoriamente aggiunto che erano quelli tipici del direttore commerciale;
aveva anche riconosciuto che, in via generale, le mansioni da espletare venivano indicate in modo più specifico al dirigente assunto con compiti tecnici, mentre non lo aveva invece ritenuto necessario per il dirigente commerciale, pur avendo lo stesso teste affermato che si sarebbe preferito qualcuno di meno giovane e comunque più esperto. La teste Argenti aveva dichiarato che esso ricorrente le era stato presentato come direttore commerciale, mentre il suo diretto superiore Del Bianco aveva affermato di ignorare quali mansioni fossero state prospettate al momento dell'assunzione; peraltro lo stesso teste Masone aveva aggiunto 2 spontaneamente che, a lavoro già iniziato, esso ricorrente gli aveva chiesto quali fossero le sue mansioni. arth her periodo di prova era stato insufficiente ai fini di completa valutazione delle sue La motivazione del Tribunale sarebbe carente laddove aveva escluso che il capacità, avendo egli lavorato meno di due mesi a fronte dei sei oggetto della prova, con la già evidenziata impossibilità a svolgere le mansioni. Il motivo è infondato. In relazione al primo profilo, ossia sulla indicazione delle mansioni oggetto della prova, si osserva che il giudizio del Tribunale non poteva che focalizzarsi ed esaurirsi nell'esame del documento, in quanto la verifica da compiere verteva solo su un requisito di forma (art. 2096 cod. civ.), e cioè se nella lettera di assunzione fossero state sufficientemente indicate le mansioni oggetto della prova. Tale essendo l'oggetto della causa, non potevano assumere alcuna rilevanza, e quindi correttamente il Tribunale non le ha considerate, le circostanze allegate nel presente ricorso, tendenti a dimostrare che di fatto né il neo dirigente, né parte del personale erano a precisa conoscenza dei compiti che avrebbe dovuto svolgere. Quanto al secondo profilo relativo alla eccessiva brevità del periodo di prova, appare esauriente la motivazione del Tribunale, per cui erano sufficienti i due mesi di esperimento, anche perché il ricorrente era stato immediatamente inserito nella concreta realtà aziendale, ed era stato messo in grado di lavorare. Con il secondo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione in relazione al rigetto della declaratoria di nullità del patto di prova, assumendo che l'affermazione del Tribunale per cui l'obbligo di specificazione delle mansioni non sarebbe valido per i dirigenti in virtù dell'apicalità della loro dislocazione gerarchica - sarebbe in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che non aveva mai operato distinzioni tra qualifiche e tanto più errato nei confronti di un dirigente neo assunto, che non ha ancora dato prova delle proprie capacità. 3 Inoltre le prove esperite avrebbero dimostrato che le motivazioni del recesso non stavano nella sua incapacità, ma nell'insofferenza che il suo attaccamento al lavoro aveva suscitato negli altri dirigenti Comital, il che costituiva motivo di recesso oggettivamente discriminatorio. Neppure questo motivo può essere accolto. In relazione al primo profilo, si rileva che il Tribunale non ha disatteso gli orientamenti di legittimità perché non ha negato la necessità che anche per il dirigente, il patto di prova debba contenere l'indicazione delle mansioni che ne 1 sono oggetto, ma si è limitato ad osservare che in questo caso non è necessaria una previsione analitica e completa stante l'ampia sfera di autonomia gestionale ed organizzativa che gli è riservata. Quanto al secondo profilo, il ricorrente non svolge alcuna censura sulle argomentazioni del Tribunale, secondo cui il comprovato difficile inserimento nella realtà aziendale varrebbe a giustificare il recesso, limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti, ossia che il licenziamento era dovuto alle reazioni degli altri dirigenti che mal tolleravano il suo attaccamento al lavoro. L E D L A L E G E G 1 1 - 7 8 - 3 N 5 3 3 T 1 R L . ' A 8 N L E S I D I E A S T O R T I O pese del giudizio Il ricorso va pertanto rigettato . Le s , liquidate I E S D T R R G , E A O S G O N A A I S P E S T S A , E A E D M O N A D D T O P S T E I S B L I L I A dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
delle spese La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga liquidate in euro 17,05 , oltre duemila euro per onorari. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2002. II PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE semper Тоше в гил Sill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelieria 3 MON 2807 IL CANCELLIEREдесе oggi