Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
La "descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate" - prescritta a pena di nullità, per le ordinanze applicative di misure cautelari, dalla lett. b) del primo comma dell'art. 292 cod. proc. pen. - può considerarsi adeguatamente compiuta quando il provvedimento restrittivo, deliberato contestualmente alla convalida dell'arresto o del fermo, sia inserito nel verbale della relativa udienza, ed in quest'ultimo sia dato atto della intervenuta lettura della richiesta introduttiva del P.M., la quale risulti contenere una precisa descrizione del reato contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 20895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20895 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/04/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 756
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 005506/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU LÌ, N. IL 15/05/1981;
avverso ORDINANZA del 01/02/2005 GIP TRIBUNALE di SANREMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 1 febbraio 2005 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo ha convalidato l'arresto di NI AL, colto in flagranza del reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 ed ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere.
L'indagato ricorre per Cassazione avverso la suddetta ordinanza, con esclusivo riferimento all'applicazione della misura, deducendo violazione di legge in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 292 c.p.p. sull'assunto che nella ordinanza impugnata manca totalmente la prescritta descrizione sommaria del fatto con indicazione delle norme violate, elementi, questi, che non emergerebbero neppure da riferimento alla richiesta del pubblico ministero ne' dal contesto motivazionale dell'ordinanza gravata, nulla rinvenendosi nella medesima in ordine al tipo di sostanza rinvenuta, ne' in ordine al dato quantitativo.
Il motivo è infondato, considerato che l'ordinanza impugnata contenuta nel corpo del verbale della udienza di convalida dell'arresto, nel quale si da atto - si che il complessivo contesto descrittivo e motivazionale forma un quid unicum - della circostanza che il giudice ha contestato all'arrestato "il fatto che gli è attribuito" e gli ha reso noti "gli elementi di prova acquisiti", sicché l'indagato ebbe piena contezza del fatto-reato ipotizzato nei suoi confronti e puntualmente descritto come delitto ex "art. 73, comma 5, del D.P.R.. 309/1990 "per avere illecitamente detenuto, al fine di cederli a AL IC e HA RA, grammi 2, 8 di sostanza stupefacente del tipo eroina. Con la recidiva infraquinquennale e specifica ex art. 99 c.p." nella congiunta richiesta del Pubblico Ministero di convalida dell'arresto e di applicazione della misura custodiale.
Il riferimento al tenore di tale richiesta che il ricorrente assume essere mancante è invece presente nella contestazione "del fatto attribuito", oltre che laddove nella ordinanza di convalida dell'arresto, redatta uno actu con la immediatamente successiva ordinanza impositiva della misura, si da atto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza "alla luce del rinvenimento del quantitativo della sostanza stupefacente sostanzialmente indosso all'indagato e della circostanza che egli, nell'atto in cui è stato fermato dalla P.G., visto da questa mentre stava cedendo stupefacente a due ragazzi, era intento a sbarazzarsi della sostanza stupefacente con ciò dimostrando la piena consapevolezza dell'illiceità di quanto detenuto".
Non può sostenersi, quindi, che la ordinanza impugnata - così come da considerare nell'intero tenore del complesso documento qui esaminato - sia priva delle indicazioni prescritte a pena di nullità dell'art. 292, comma 2, c.p.p., e segnatamente della descrizione sommaria del fatto con la indicazione delle norme assunte come violate, tenuto presente che la nullità sancita dalla predetta norma è ispirata alla ratio di non consentire che taluno venga colpito da una misura cautelare della quale non possa immediatamente apprezzare le ragioni (situazione, questa, assolutamente in configurabile nel caso in esame), e che, pur essendo l'ordinanza di convalida dell'arresto e quella impositiva di misura coercitiva provvedimenti distinti, ciascuno soggetto a diverso mezzo di impugnazione ed aventi presupposti e finalità diverse, nulla osta a che, in concreto, vengano inseriti in un unico atto nel quale, senza sostanziale soluzione di continuità, siano esaminati contestualmente i presupposti della loro emissione con possibilità di sovrapposizione di dati ed apprezzamento degli stessi, ove di fatto coincidenti, ad entrambi i fini (Cass. Sez. 2^ 26-5-1999 n. 3056, Pellicoro;
Cass. Sez. 6^ 28-5-1997, n. 2169, Frattali). Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria di questa Corte provvedere all'adempimento di cui all'art. 94, comma 1 ter delle Disposizioni di attuazione del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1 bis Legge 8-8-1995 n. 332.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2005