Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7807 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
@C77653 E N 6 O I 8 9 Z 1 A / 4 R / T 6 S 2 I . G BBLIC07 8 07/03 .R E B .P A R . I D L R N L A L A A E D T . D diti -Age- Oggetto: - E B U I T S A IB volazioni N T N E R E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 S I S T 3 I E 1 R A . E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 14983/2001 Cron. 17160composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ugo Favara Presidente Rep. Mario Cicala Consigliere Ud. 22.10.2002 Simonetta Sotgiu Consigliere Achille Meloncelli Rel. Consigliere Giuseppe Marinucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; -ricorrente - contro la signora OT GG, qual erede del signor MO GL, residente a [...]; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 20 marzo 2000, n. 149/04/00, depositata il 17 aprile 2000; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 22 ottobre 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE سلام CAMPIONE CIVILE N. 77653 3806 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gam- bardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: che la signora OT GG, destinataria della cartella di pagamento n. 5011134 relativa all'IRPEF e all'ILOR 1985, ricorre alla Commissione tri- butaria di primo grado di Perugia, lamentando l'erroneità della liquidazione operata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Perugia in quanto ef- fettuata su base imponibile non diminuita nella misura prevista dall'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46; - che il ricorso della contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con sentenza n. 1411/04/95; -- che l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Perugia è, poi, rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con la sentenza 20 marzo 2000, n. 149/04/00, depositata il 17 aprile 2000; - che per la cassazione di tale sentenza il 26 maggio 2001 il Ministero delle finanze notifica alla signora OT GG un ricorso, che adduce come uni- co motivo di impugnazione la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263; che il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese processuali;
- che la signora OT GG non si è costituita in giudizio;
M 2 - che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, so- spesi, in virtù dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'in- terpretazione autentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659); - che nel ricorso del Ministero delle finanze non sono contenute, a sostegno del motivo addotto, argomentazioni nuove tali da condurre ad una modifica zione dell'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie og- getto di giudizio;
- che, non essendosi costituita in giudizio la contribuente regolarmente inti- mata, manca il presupposto perché ci si debba pronunciare sulle spese pro- cessuali relative al giudizio di cassazione;
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Nalla вредел Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncelli IL CANCELLIERE C PORTATO MAG, 2003 3 19 Dr. Ennin Amicone CANCELLER CI Dr. Ennio Amicone CA