CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40370 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IN nato a [...] il [...] ON AT nata a [...] il [...] avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di MESSINA del 13/05/2022 PARTE CIVILE: Azienda Ospedaliera Universitaria "MARTINO" Ente Generico, in persona del R.P.T. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR MO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte in atti. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 13/05/2022 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina emessa il 05/07/2021, ha assolto IL MO e NT RI da tutte le imputazioni di truffa aggravata ai danni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. RT perché il fatto non sussiste, ad eccezione degli episodi del 3 ottobre 2015 e del 7 ottobre 2015 (attribuiti al solo AC) e del 5 dicembre 2015 (attribuito ad entrambi gli imputati), con rideterminazione delle pene in relazione a tali fatti, confermando le statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40370 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 27/09/2023 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, eccependo: a) l'assenza di motivazione circa il primo motivo di appello della MO (capo B) e il secondo motivo di appello del AC (capo C), relativi alle disposizioni contrattuali del rapporto di lavoro, che prevedevano che le ore eccedenti i minimi stabiliti dovevano essere computate come straordinario, suscettibile di apprezzamento economico solo se il dipendente lo avesse fatto valere, circostanza da escludersi nel caso in esame, con conseguente insussistenza di un apprezzabile pregiudizio patrimoniale per l'amministrazione; b) violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità. 2.1. Il difensore della parte civile ha presentato memoria scritta con richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna degli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. I due motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concrel:o non si confronta, prospettando lacune motivazionali in realtà inesistenti. 3.1. In relazione ai tre episodi accertati, gli imputati, pur risultando formalmente presenti attraverso il sistema del badge, si erano illegittimamente assentati dal lavoro, conseguendo in tal modo l'ingiusto profitto consistito nella percezione di una retribuzione non dovuta, con pari danno per l'amministrazione. La tesi difensiva, reiterata con il primo motivo di ricorso, secondo cui le condotte non sarebbero risultate pregiudizievoli perché suscettibili di recupero o di compensazione o di straordinario non retribuito, alla stregua della regolamentazione contrattuale, sono state ritenute irrilevanti, con un apprezzamento in fatto che ha valorizzato la mancata registrazione della assenze e, quindi, l'impossibilità di effettuare, a qualsiasi fine, un conteggio delle ore lavorative, corrispondenti alla effettiva presenza degli imputati in ospedale. Sono stati altresì correttamente richiamati i principi di diritto in materia, secondo cui la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto 2 fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente (sez. 2, n.3252 del 30/11/2018, dep. 2019, Plutino, Rv. 274895). 3.2. Il giudice di secondo grado ha inoltre escluso, con motivazione che si sottrae a censure di legittimità sotto il profilo della logica argorr entativa, che i fatti possano qualificarsi di minima offensività, per la reiterazione delle condotte, protrattesi per un non trascurabile lasso di tempo riservato ad incombenze private, in tal modo giustificando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. Gli imputati sono altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado di legittimità sostenute dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo, con esclusione dell'onorario richiesto per la fase decisionale, attesa la mancata partecipazione all'udienza odierna di discussione orale.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Ospedaliera Universitaria "RT" Ente Generico che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR MO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte in atti. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 13/05/2022 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina emessa il 05/07/2021, ha assolto IL MO e NT RI da tutte le imputazioni di truffa aggravata ai danni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. RT perché il fatto non sussiste, ad eccezione degli episodi del 3 ottobre 2015 e del 7 ottobre 2015 (attribuiti al solo AC) e del 5 dicembre 2015 (attribuito ad entrambi gli imputati), con rideterminazione delle pene in relazione a tali fatti, confermando le statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40370 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 27/09/2023 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, eccependo: a) l'assenza di motivazione circa il primo motivo di appello della MO (capo B) e il secondo motivo di appello del AC (capo C), relativi alle disposizioni contrattuali del rapporto di lavoro, che prevedevano che le ore eccedenti i minimi stabiliti dovevano essere computate come straordinario, suscettibile di apprezzamento economico solo se il dipendente lo avesse fatto valere, circostanza da escludersi nel caso in esame, con conseguente insussistenza di un apprezzabile pregiudizio patrimoniale per l'amministrazione; b) violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità. 2.1. Il difensore della parte civile ha presentato memoria scritta con richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna degli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. I due motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concrel:o non si confronta, prospettando lacune motivazionali in realtà inesistenti. 3.1. In relazione ai tre episodi accertati, gli imputati, pur risultando formalmente presenti attraverso il sistema del badge, si erano illegittimamente assentati dal lavoro, conseguendo in tal modo l'ingiusto profitto consistito nella percezione di una retribuzione non dovuta, con pari danno per l'amministrazione. La tesi difensiva, reiterata con il primo motivo di ricorso, secondo cui le condotte non sarebbero risultate pregiudizievoli perché suscettibili di recupero o di compensazione o di straordinario non retribuito, alla stregua della regolamentazione contrattuale, sono state ritenute irrilevanti, con un apprezzamento in fatto che ha valorizzato la mancata registrazione della assenze e, quindi, l'impossibilità di effettuare, a qualsiasi fine, un conteggio delle ore lavorative, corrispondenti alla effettiva presenza degli imputati in ospedale. Sono stati altresì correttamente richiamati i principi di diritto in materia, secondo cui la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto 2 fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente (sez. 2, n.3252 del 30/11/2018, dep. 2019, Plutino, Rv. 274895). 3.2. Il giudice di secondo grado ha inoltre escluso, con motivazione che si sottrae a censure di legittimità sotto il profilo della logica argorr entativa, che i fatti possano qualificarsi di minima offensività, per la reiterazione delle condotte, protrattesi per un non trascurabile lasso di tempo riservato ad incombenze private, in tal modo giustificando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. Gli imputati sono altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado di legittimità sostenute dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo, con esclusione dell'onorario richiesto per la fase decisionale, attesa la mancata partecipazione all'udienza odierna di discussione orale.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Ospedaliera Universitaria "RT" Ente Generico che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente