Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che tale provvedimento abbia pronunciato, a prescindere dall'esattezza o meno di tale qualificazione (fattispecie in tema di ordinanza qualificata dal giudice del merito come provvedimento di rigetto di reclamo avverso provvedimento cautelare ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., in relazione al quale la S.C. ha, nella specie, ribadito la inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di decisorietà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9925 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST OS, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 25, presso l'avv. Piero Nodaro, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Tomaso Limardo giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREMALPA S.A., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via Tevere 46/B, presso l'avv. Erodico Consiglio, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gian Maria Volpe del foro di Genova giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA dello STATO
CO D'TU
MA UR
- intimati -
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova in data 18.11/02.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Secondo quanto espone il ricorrente, la Corte d'appello di Genova concedeva sequestro giudiziario - nella causa vertente tra la soc. Premalpa, il Fisco, CO D'NO e MA CE - a favore della Premalpa e su di un immobile sito in Camogli, via Garibaldi 173/6.
In sede di attuazione del sequestro ST SS, che abitava l'immobile, dichiarava all'ufficiale procedente di essere intestatario e proprietario per usucapione e, poiché la Corte d'Appello, con provvedimento 5.5.98, consentiva la sua permanenza nell'immobile solo dietro versamento della somma di lire 750.000 mensili e con obbligo di rilascio a richiesta, proponeva "opposizione di terzo" al provvedimento 4.3.98 con cui la Corte aveva autorizzato il sequestro.
Con ordinanza 8.7.98, la Corte d'appello rigettava l'opposizione e, con successivo decreto (scilicet, ordinanza) 18.11/2.12.98, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal SS avverso il provvedimento di rigetto.
Diversa risulta la vicenda processuale secondo il decreto 18.11/2.12.98 della Corte d'appello, che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto 4.3.98 (che autorizzava il sequestro giudiziario), perché depositato il 9.6.98 e quindi ben oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 739 cpc. Avverso tale provvedimento 18.11/2.12.98 ha proposto ricorso per cassazione ST SS, avanzando, con atto notificato l'8.2.99 a tutte le parti, due motivi di censura.
Non si sono costituiti ne' gli intimati CO D'NO e MA CE, ne' il Fisco;
si è invece costituita, resistendo con controricorso notificato il 19.03.99, la Premalpa S.A. con sede in Ginevra.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si deduce: a) la violazione degli artt. 677 e 211 cpc, perché non è stata ordinata l'esibizione e non è
stato quindi posto in grado il SS di opporsi a tale ordinanza;
b) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti essenziali della controversia.
Col secondo motivo di impugnazione, sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha errato nell'inquadrare il reclamo nell'ambito dell'art. 669 terdecies cpc, quando invece si trattava di una opposizione di terzo.
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza (Cass. 10151/99; S.U. 3467/94). Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata si qualifica come provvedimento di rigetto di reclamo avverso provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc, il ricorso per cassazione devo essere inquadrato nelle ipotesi di cui all'art. 111 della Costituzione. Ne consegue la inammissibilità, per difetto di decisorietà, del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Il terzo che venga assoggettato a sequestro giudiziario nella vigenza del procedimento cautelare uniforme, trova tutela nei limiti e nelle forme previsto dall'art. 669 duodecies cpc, e va quindi esclusa la praticabilità del rimedio di cui agli artt. 619 ss cpc (Cass. 3 12191/99) perché il legislatore ha affidato - nelle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna - al giudice della cautela anche la fase attuativa, con rimedi che non corrispondono a quelli del processo esecutivo. Il terzo, una volta sollecitato il potere di ordinanza del giudice cautelare, può quindi far valere il proprio diritto nel giudizio di merito, come prevede la norma richiamata ("ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito"), intervenendovi - se il processo è in fase d'appello, ai sensi dell'art. 344 cpc - ed ottenendo in tal modo che gli effetti del provvedimento cautelare vengano riassorbiti dalla sentenza d'appello, con conseguente conversione delle relative nullità in motivi di impugnazione. Nè in tal modo il terzo risulta pregiudicato nelle sue possibilità istruttorie perché, trattandosi di intervento autonomo ad infringendum (o ad excludendum) va riaffermato il principio che nei confronti dell'interventore non può trovare applicazione il divieto del "novum" in appello, essendo conseguenziale all'intervento stesso la necessità di esaminare le domande nuove (Cass. 8266/87; 3901/81) che ben potrebbero essere proposte, altrimenti, nelle forme dell'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404 cpc. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2000