Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi. Detto onere deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego.
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1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8396 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC RI EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VENETO 146, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAPORALE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO FILIPPI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISOLPACK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELE ALBERTENGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3284/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 27/09/00 R.G.N. 332/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato GEREMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 4.2.1998 al Pretore del lavoro di Torino RI DO SC, premesso di aver lavorato alle dipendenze della soc. IS CE (ora IS s.p.a.) dal 1.3.1980 in qualità di impiegata di 4^ livello con mansioni di centralinista, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole in data 28.2.1997 e chiedeva al giudice adito di dichiararne la illegittimità, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della convenuta al risarcimento del danno. La società si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Pretore, con sentenza resa in data 2.10.1998, accoglieva il ricorso.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 27.9.2000, accoglieva l'appello proposto dalla IS s.p.a. e respingeva tutte le domande proposte dalla lavoratrice.
A sostegno della decisione i giudici dell'appello osservavano che dalle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado era risultato provato che il posto di centralinista cui era addetta la SC era stato soppresso a seguito della installazione di un centralino automatico con passante per le chiamate dall'esterno, che a detto posto di lavoro non era stata assegnata altra lavoratrice, che l'appellata solo in via del tutto marginale aveva svolto compiti relativi allo smaltimento della posta;
rilevavano, altresì, che la società aveva dato prova sufficiente della impossibilita di assegnare la ricorrente ad altre mansioni, atteso che i testi escussi avevano riferito che al momento del licenziamento non vi erano in azienda altri posti disponibili e che successivamente erano state assunte solo persone con particolari specializzazioni, quali traduttori, ingegneri ed architetti.
Avverso questa sentenza la SC ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 2118 cod.civ. e 3 legge n. 604 del 1966, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, la lavoratrice sostiene che il datore di lavoro non ha provato adeguatamente ne' la reale sussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, ne' l'impossibilità di impiegare il lavoratore licenziato in altro posto di lavoro, eventualmente anche in mansioni diverse, purché equivalenti a quelle precedentemente svolte. Ritiene la ricorrente che il Tribunale ha invece fondato il proprio convincimento sulla estrapolazione di alcune parti delle numerose testimonianze raccolte, falsandone così il significato complessivo.
Il ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva (art. 3 legge n. 604 del 1966) deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Di conseguenza non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, anche se la riorganizzazione sia attuata per la più economica gestione dell'impresa, e senza che la necessaria verifica dell'effettività delle scelte comporti un'indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosità dei costi connessi alla suddetta riorganizzazione, con il solo limite del controllo della effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (cfr. tra le tante Cass. n. 6222 del 1998, Cass. n. 8057 del 1998, Cass. n. 3030 del 1999). È stato altresì precisato che in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali, senza che con ciò venga meno l'effettività di tale soppressione (conf. Cass. n. 11241 del 1993, Cass. S.U. n. 7295 del 1986 in motivazione). Costituisce parimenti principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'onere della prova relativo all'impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (Cass. n. 10527 del 1996, Cass. n. 3030 del 1999); detto onere, ha precisato la Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria (Cass. n. 3198 del 1987, Cass. n. 8254 del 1992), con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage (Cass. n. 10559 del 1998, Cass. n. 8254 del 1992). Nella specie il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione di tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, sicché le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata per violazione della legge n. 604 del 1966 sono manifestamente infondati.
Quanto poi ai dedotti vizi di motivazione, si rileva che il giudice di appello ha dato compiuta ragione della propria decisione, avendo ricavato dalle prove acquisite nel corso del giudizio da un lato che l'azienda aveva effettivamente eliminato il centralino telefonico, con conseguente soppressione del posto di lavoro della SC, dall'altro che il datore di lavoro aveva provato in modo congruo sia che non vi era stata possibilità di riutilizzare la lavoratrice all'interno dell'azienda in mansioni diverse compatibili con la sua qualifica, sia che le nuove assunzioni erano state limitate a personale specializzato (traduttori, ingegneri, architetti).
L'apprezzamento delle varie circostanze di fatto che sorreggono la decisione, risulta effettuato dal giudice del gravame con motivazione priva di vizi logici e di contraddizioni. Le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, per contro, non tengono conto del costante insegnamento di questa Corte, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
sicché quando la ricorrente non indichi i vizi e gli errori logici dell'iter argomentativo che sorregge la decisione, ma si limiti a fornire una diversa valutazione delle prove, contrastante con quella del giudice di merito, ovvero si limiti a censurare genericamente il convincimento di quest'ultimo, chiede sostanzialmente un riesame del merito della vicenda processuale, non consentito in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3928 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). Nella specie le doglianze che la ricorrente muove alla sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione si risolvono tutte nella prospettazione di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella data dal giudice di appello e più favorevole alle proprie aspettative e non sono quindi meritevoli di accoglimento.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.
La ricorrente, di conseguenza, deve essere condannata al pagamento, in favore della società intimata, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 11,00 oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002