Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11190 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIA19 0/02 IN NOME DEL POPOLO IT LIANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 6487/00 Cron. 28757 - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI -. Consigliere Ud. 29/05/02 ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NO IA RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO ADRIANO ABATE, che la 2002 2448 rappresentano e difendono giusta delega in atti%;B -1- AND - controricorrente avverso la sentenza n. 27194/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/12/99 R.G.N. 34200/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PALUMBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 28 aprile /16 dicembre 1999, il Tribunale di Roma rigettava l'appello, proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. contro la sig.ra IN AR ER, avverso la sentenza in data 13 marzo 1995, con la quale il RE della stessa sede aveva respinto l'opposizione della Società al decreto ingiuntivo 11 aprile 1994, di condanna al pagamento, in favore della IN, di retribuzioni di lavoro per il periodo luglio 1993 /marzo 1994. Ha rilevato il giudice di appello che con precedente sentenza 5 ottobre 1988, passata in giudicato, lo stesso RE aveva dichiarato l'esistenza, a partire dal 1981 (data della prima convenzione come incaricata, ai sensi dell'art.26 della legge 1236/1959), di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra l'Ente Ferrovie dello Stato - cui era succeduta la Società appellante - e la IN;
tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto non risultare che quest'ultima non avesse diritto alle retribuzioni per presunta sua acquiescenza alla assunzione, in data 23 marzo 1988, a seguito di accordo sindacale, presso la RL s.r.l., appaltatrice di servizi da parte delle Ferrovie. Sia l'accordo sindacale che la pretesa assunzione erano fatti anteriori alla sentenza passata in giudicato ed erano dalla stessa assorbiti, e ininfluenti sul rapporto di lavoro che, secondo quella pronuncia, era ancora esistente, né risultava che esso si fosse successivamente risolto. Irrilevante era che la IN fosse stata formalmente assunta dalle Ferrovie a decorrere dal gennaio 1996, come dedotto dalla stessa. 648700.doc 3 Né risultava che la lavoratrice avesse mai conferito mandato alle organizzazioni stipulanti. Non vi era stata acquiescenza della lavoratrice che, per contro, il 29 marzo 1988 aveva inviato diffida alle Ferrovie a alla La RL s.r.l. opponendosi all'assunzione presso la seconda. La IN, per le retribuzioni degli anni 1988/1993, avaveva ottenuto contro le Ferrovie altro decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione. Infine, aveva ottenuto sentenza, confermata in appello (Tribunale di Roma, n.17373/1994), dichiarativa della illegittimità, ai sensi della legge 1369/1960, dell'appalto di servizi concesso dalle Ferrovie alla La RL s.r.l. e della sussistenza del rapporto di lavoro esclusivamente con l'Ente Ferrovie. La Società versava in mora credendi e non poteva sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione retributiva su di lei incombente quando le prestazioni lavorative risultavano rese alla stessa Società, quale unica effettiva datrice di lavoro. Le spese del grado erano poste a carico della Società. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le Ferrovie dello Stato s.p.a. affidandosi ad unico motivo. Resiste la IN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con unico motivo, le Ferrovie dello Stato deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza resa dal Giudice 648700.doc 4 del gravame in ordine ad un punto decisivo della controversia (art.360 c.p.c. n.5). Sostengono che con accordi sindacali intervenuti con l'Ente Autonomo Ferrovie dello Stato, e in particolare con accordo dell'11 giugno 1987 si era convenuto che 1) gli incaricati e sostituti espletanti, per conto dell'Ente, i servizi di accudienza, ecc., avrebbero prestato la loro attività con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e che 2) i servizi non ricompresi nel precedente punto sarebbero stati affidati in appalto a determinate imprese con contratti aperti per consentire l'affidamento in appalto anche di altri servizi nei casi in cui non fosse risultata possibile la gestione diretta da parte dell'Ente a mezzo dei lavoratori di cui al punto 1). Con successivo accordo del 23 marzo 1988, si era, invece, stabilito che il personale di cui al punto 2 dei citati accordi dell'11 e 18 giugno 1987, nel rispetto di quanto previsto negli accordi detti, passa alle dipendenze delle imprese di cui all'allegato 2.- /Dalle suddette imprese saranno assunti anche i sostituti non convenzionati. La IN, in conformità a quest'ultimo accordo, veniva assunta da La RL s.r.l. dal 1° aprile 1988; nel frattempo la stessa, come altri colleghi di lavoro, era ricorsa al RE per sentire accertare l'esistenza sin dall'inizio di rapporto di lavoro subordinato con l'Ente Ferrovie dello Stato e il giudizio (sentenza 5 ottobre -21 novembre 1988) aveva esito favorevole per la lavoratrice che, in ogni caso, era stata regolarmente assunta e retribuita, senza alcuna sua obiezione, da La RL s.r.l. fin dall'aprile 1988. 648700.doc 5 A fronte di tali circostanze, la sentenza del Tribunale non era correttamente motivata non essendo spiegata la ragione per cui il rapporto di lavoro, già esistente con l'Ente Ferrovie dello Stato, non dovesse venire considerato risolto o comunque concluso per essere stata la IN formalmente assunta dalla La RL. Era infondato e smentito documentalmente l'assunto secondo cui gli accordi con le rappresentanze sindacali rappresentative non fossero stati portati a conoscenza degli interessati, come implicitamente ritenuto dal Tribunale. Infatti, a tale riguardo, era stata emanata la Circolare 9 settembre 1987 in atti. Il Tribunale non aveva adeguatamente considerato il fenomeno degli incaricati e la reale portata dei citati accordi sindacali, approvati da tutte le forze sindacali e dall'imprimatur del Ministero del lavoro che aveva consentito le assunzioni degli ex incaricati tramite il c.d. passaggio diretto. D'altra parte, non era contestato che la lavoratrice era stata retribuita da La RL in favore della quale aveva fornito la prestazione lavorativa e dalla quale era stata assicurata. Gli accordi sindacali, cui il Tribunale non aveva attribuito valore nei confronti dei singoli lavoratori, erano stati stipulati per garantire la stabilità lavorativa degli ex incaricati, anche dopo l'affidamento dei servizi di pulizia ad aziende specializzate del settore. La Società ricorrente ha riprodotto massime di questa Corte e stralci di sentenze di giudici di merito che avevano sottolineato l'infondatezza della pretesa alla retribuzione, formulata da altri lavoratori in altre controversie verso le Ferrovie dello Stato, a fronte dell'aliundue perceptum e comunque dell'acquiescenza alla nuova assunzione. 648700.doc 6 Il motivo è infondato. Le Ferrovie dello Stato non contestano l'affermazione del Tribunale secondo cui in forza di sentenza in data 5 ottobre 1988, si era formato il giudicato sulla esistenza, a decorrere dal 1981 (epoca della stipulazione della prima convenzione come incaricata) e ancora all'epoca della medesima sentenza, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'Ente Ferrovie dello Stato (ora Ferrovie dello Stato s.p.a.) e la IN. Rileva la Corte che la società ricorrente non ha neppure efficacemente contrastato con specifiche censure l'affermazione del giudice di appello secondo cui la IN, per non avere aderito agli accordi e per non avere conferito mandato alle associazioni stipulanti, non avrebbe potuto ritenersi vincolata agli accordi sindacali invocati dalle Ferrovie, né ha contestato l'affermazione del Tribunale secondo cui tali eventi, siccome anteriori al giudicato, ne risultavano assorbiti, evidentemente nel senso che il giudicato aveva coperto il dedotto e il deducibile. Il ricorso presenta, dunque, anche profili di inammissibilità, per non essere diretto contro quelle specifiche rationes decidendi poste dal Tribunale a fondamento del rigetto dell'appello. In particolare deve ritenersi irrilevante la circostanza, dedotta nel ricorso, che gli accordi sindacali sarebbero stati portati a conoscenza della IN, in quanto sarebbe stato comunque decisivo che la stessa avesse agli stessi aderito o comunque ne fosse vincolata, non essendo, evidentemente, sufficiente a tale fine che ne fosse stata semplicemente a conoscenza. 648700.doc 7 беби, 4 залове Del tutto generica è poi l'affermazione del giudice di merito secondo cui la IN sarebbe stata assunta dalla società La RL: oltre tutto si tratta di un dato di fatto, motivatamente escluso dal Tribunale (anche in relazione a precedente giudicato) le cui affermazioni al riguardo non sono state adeguatamente contrastate con il ricorso. Il rilievo delle Ferrovie secondo cui non sarebbe contestato che la lavoratrice era stata retribuita dalla società La RL e sarebbe stata dalla stessa assicurata attiene ad elementi di fatto: asserita materiale corresponsione di spettanze retributive, ma senza che sia specificato a che titolo la soc. La RL così operasse e in qual modo per tale comportamento materiale dovesse ritenersi costituito un rapporto giuridico escluso dal giudicato: oltretutto, a fronte dell'accertato rifiuto della lavoratrice di passare alle dipendenze di quest'ultima società, il comportamento di fatto della IN non poteva logicamente e giuridicamente essere considerato espressione della avvenuta costituzione del rapporto di lavoro, considerato che le prestazioni erano sostanzialmente le stesse che la lavoratrice riteneva dovute all'Ente ferroviario e il Tribunale ha affermato, con un giudizio di fatto, che le prestazioni erano state rese nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato quale unica, effettiva datrice di lavoro. Pertanto, stanti tali accertamenti, si appalesano inconferenti anche le ulteriori deduzioni della ricorrente in ordine alla sinallagmaticità del contratto di lavoro e alla effettività della prestazione lavorativa. Infine, non ritiene la Corte di ravvisare uno specifico motivo di al censura incentrato sull'aliunde perceptum, da parte della lavoratrice, nella im 648700.doc V semplice riproduzione di stralci di sentenze di giudici di merito che in controversie tra le Ferrovie ed altri lavoratori avevano in qualche modo affrontato la questione. Infatti, il precetto di cui all'art.366, comma primo, n.4, c.p.c., può ritenersi assolto, ai fini della delimitazione del thema decidendum e a garanzia del contraddittorio, solo qualora la parte sottoponga al giudice di legittimità specifiche censure rivolte contro la sentenza impugnata, non anche quando si limiti a riportare altre pronunce concernenti questioni non specificamente proposte col motivo di ricorso, anche se attinenti a questioni eventualmente proposte nei precedenti gradi di giudizio (e, in tal caso, la parte ricorrente avrebbe avuto anche l'onere ulteriore di precisare gli atti nei quali le avesse eventualmente proposte, in osservanza della regola di autosufficienza del ricorso di legittimità, non essendo la Corte di cassazione legittimata a fare la relativa ricerca negli atti: cfr. ex multis Cass. 11 gennaio 2002, n.317; 10 maggio 2001, n.6502). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 29 maggio 2002. Vincenzo Mills IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSOR Co 29:7 648700.doc