CASS
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RA RO NN OL - Presidente - Sent. n. sez. 1311/2025 NR TT LA CA UP - 04/11/2025 FR IA R.G.N. 25681/2025 TA SE - Relatore - EGLE PILLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: La NA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dal difensore con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.2.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di La NA TO, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 483 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5908 Anno 2026 Presidente: OL RA RO NN Relatore: SE TA Data Udienza: 04/11/2025 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo dell’omessa e/o illogica valutazione delle prove testimoniali, con particolare riferimento all’elemento soggettivo. In particolare, rileva che il giudizio di colpevolezza si è fondato sulla mera dichiarazione del teste Barone, che avrebbe informato il ricorrente dell’intervenuto ritiro della carta di circolazione, per essere il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, senza considerare l’interesse di quest’ultimo, venditore dell’autocarro, e senza considerare gli altri elementi probatori, da cui emerge la buona fede del ricorrente. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove non si è ritenuta la sussistenza di un dubbio ragionevole pur risultando il quadro probatorio delineatosi nel caso di specie non univoco. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. Esso, invero, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazione, in fatto, e del compendio probatorio, non consentita a questa Corte di legittimità, attraverso peraltro la indicazione di stralci di conversazioni, mediante i quali si pretende di porre in crisi il ben più complesso costrutto ricostruttivo su cui si fonda l’impostazione seguita dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. Indice sintomatico di tale intento è proprio il fatto che il ricorso indica contenuti di stralci di testimonianze intersecati da segmenti dichiarativi dell’imputato, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012) Rv. 253227), del quale, per di più, si avalla una diversa 3 interpretazione complessiva, sia pure nell’ottica di avvalorare la confusione ed il ragionevole dubbio. D’altronde, perché sia ravvisabile, in sede di legittimità. la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia sostenibile e non cioè desunta da elementi meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ciò perché la regola dell'<
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dal difensore con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.2.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di La NA TO, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 483 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5908 Anno 2026 Presidente: OL RA RO NN Relatore: SE TA Data Udienza: 04/11/2025 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo dell’omessa e/o illogica valutazione delle prove testimoniali, con particolare riferimento all’elemento soggettivo. In particolare, rileva che il giudizio di colpevolezza si è fondato sulla mera dichiarazione del teste Barone, che avrebbe informato il ricorrente dell’intervenuto ritiro della carta di circolazione, per essere il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, senza considerare l’interesse di quest’ultimo, venditore dell’autocarro, e senza considerare gli altri elementi probatori, da cui emerge la buona fede del ricorrente. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove non si è ritenuta la sussistenza di un dubbio ragionevole pur risultando il quadro probatorio delineatosi nel caso di specie non univoco. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. Esso, invero, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazione, in fatto, e del compendio probatorio, non consentita a questa Corte di legittimità, attraverso peraltro la indicazione di stralci di conversazioni, mediante i quali si pretende di porre in crisi il ben più complesso costrutto ricostruttivo su cui si fonda l’impostazione seguita dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. Indice sintomatico di tale intento è proprio il fatto che il ricorso indica contenuti di stralci di testimonianze intersecati da segmenti dichiarativi dell’imputato, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012) Rv. 253227), del quale, per di più, si avalla una diversa 3 interpretazione complessiva, sia pure nell’ottica di avvalorare la confusione ed il ragionevole dubbio. D’altronde, perché sia ravvisabile, in sede di legittimità. la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia sostenibile e non cioè desunta da elementi meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ciò perché la regola dell'<