Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
In tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, pur configurando un reato formale e di pericolo non può essere ravvisato nelle ipotesi marginali nelle quali manchi una condotta significativa modificativa dell'assetto dei luoghi sottoposti a vincolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 29534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29534 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 07/06/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - N. 1363
3. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 27154/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO MA n. Como 05.03.1950
EM ER n. Como 20.09.1953
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 17.5.2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Falcolini
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15.5.2001, ha ritenuto la responsabilità penale dei coniugi LO MA e EM ER in relazione ai reati di cui all'art. 20 lett. C legge 47/85 ed 1 sexies legge 431/85, accertati il 7.9.1998, consistenti nella costruzione in zona vincolata di una veranda abusiva e di un annesso deposito-serra in muratura, senza concessione edilizia ed autorizzazione paesaggistica.
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione in quanto non è stata riconosciuta la validità della concessione in sanatoria ed è stata esclusa la natura pertinenziale del deposito-serra. I ricorsi sono fondati in relazione al primo motivo, che si riferisce alla veranda, perché risulta agli atti una concessione in sanatoria n. 5178 del 21.8.2000, accompagnata da un certificato di assenza di danno ambientale. Come è noto, nelle zone vincolate può operare la sanatoria edilizia, se vi è conformità con gli strumenti urbanistici, ma non quella paesaggistica, secondo la giurisprudenza della Corte, che va confermata.
Nel caso in esame la demolizione della preesistente veranda e la sua ricostruzione senza aumento di cubatura e volumetria, stante il controllo della P.A. nella forma di una concessione in sanatoria (accompagnata da certificato di assenza di danno ambientale), non può integrare il reato urbanistico e neppure quello paesaggistico, perché anche l'art. 1 sexies l. 431/85 pur configurando un reato formale e di pericolo non può essere ravvisato nelle ipotesi marginali di assenza di una condotta significativa modificativa dell'assetto dei luoghi sottoposti a vincolo.
Diversa è l'ipotesi del deposito-serra in muratura perché trattasi di manufatto nuovo, avente natura non pertinenziale - secondo il prudente apprezzamento dei giudici di merito - per il quale era necessaria, sia la preventiva concessione edilizia, sia l'autorizzazione paesaggistica.
La normativa regionale non può modificare i principi di tutela del valore costituzionale dell'ambiente, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e ciò è divenuto ancor più importante dopo la legge costituzionale n. 3/2001, che ha stabilito la competenza esclusiva dello Stato in tema di ambiente, ecosistema e beni culturali.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A (veranda), perché estinto per concessione in sanatoria ed elimina la relativa pena di giorni 5 di arresto e lire 5 milioni di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002