Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Integra la sola violazione amministrativa di cui all'art. 213, comma quarto, c.d.s. l'uso da parte del proprietario di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia, in quanto la stessa deve ritenersi speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art. 334 cod. pen., in difetto di una condotta più ampia e compromissoria del vincolo del sequestro amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2007, n. 40345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40345 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/09/2007
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1121
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 037969/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) AR LV, N. IL 22/03/1985;
avverso SENTENZA del 24/01/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. FBBBRARO che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 24/01/2006, il Giudice monocratioo presso il Tribunale di Napoli ha assolto AR LV dal reato di cui all'art. 332 c.p., comma 2, per sottrazione di un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo per violazione dell'art. 193 C.d.S., ed affidato alla sua custodia, avendo utilizzato tale messo in occasione di nuova contestazione di contravvenzione al detto C.d.S., accertato in Napoli il 05/11/200.
Ad avviso del giudicante, la condotta ascritta all'imputato integrava compiutamente la sola violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, che espressamente sanziona il comportamento di "chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso". Di qui l'assoluzione del AR dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso detta sentenza il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione ex art. 570 c.p.p. e art. 608 c.p.p., comma 2", deducendo a motivi del gravame,
l'erronea applicazione della legge in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 334 c.p., comma 2 e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 295 art. 213 e art. 216, comma 4". Ad avviso dell'Ufficio ricorrente, infatti, l'uso da parte del proprietario di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia, integra il reato di cui all'art. 334 c.p., comma 2, poiché, con detto uso, si verifica il deterioramento della cosa, con relativa compromissione della capacità di funzionamento tecnico della stessa. In sostanza, secondo il P.M. ricorrente, "sussiste il delitto di sottrazione di cose sequestrate, ogni volta che venga posta in essere una azione diretta ad eludere il vincolo imposto sulla cosa, in relazione alla particolare natura del bene e quindi la decisione del giudice di merito di assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato era errata in diritto, comportando, tra l'altro, un illegittimo dissequestro del motoveicolo.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, contrariamente all'assunto del ricorrente, in via di principio generale corretto, quanto alla ratio legis dell'art. 334 c.p., comma 2, il fatto è stato "superato", quale fattispecie penalmente rilevante, proprio dalla specifica disposizione dell'art. 213 C.d.S., comma 4, entrato, in vigore in epoca di gran lunga successiva all'unica decisione di questa Corte, peraltro assai datata, citata dall'Ufficio ricorrente a supporto del suo assunto. Ne risultano precedenti utili al caso in esame, recentemente databili. Deve pertanto ritenersi corretta la decisione impugnata che ha motivatamente rappresentato le ragioni del suo assunto in relazione allo specifico richiamo normativo della fattispecie de quo, operato dalla legge speciale ex art. 213 C.d.S., comma 4, con il quale deve intendersi "superata" la fattispecie, peraltro generica, della norma penale contestata, in difetto di una comprovata ed apprezzabile condotta più ampia e compromissoria: del vincolo del sequestro amministrativo del motoveicolo, posta in essere dal AR nel caso in esame, rispetto a quella puntualmente sanzionata dalla norma speciale richiamata in sentenza.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007