Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 2
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 55 d.P.R. n. 547 del 1955 non può essere interpretato senza il necessario collegamento con il successivo art. 56, che ne costituisce precisazione e completamento, in quanto l'indicazione delle misure e caratteristiche che sono riportate in tale norma con riferimento agli stessi organi ed elementi per la trasmissione del moto elencati nel precedente articolo, estremamente generico sul punto, implica necessariamente che l'adeguatezza delle misure di protezione dal movimento di alberi, cinghie e funi di trasmissione non va valutata di volta in volta con approssimazione, ma facendosi espresso riferimento a quelle misure che l'art. 56 indica con carattere di determinatezza e di precisione.
Le misure protettive prescritte dagli artt. 55 e 68 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, relative, rispettivamente, agli organi ed elementi per la trasmissione del moto e agli organi lavoratori e zone di operazione delle macchine, tendono a tutelare il lavoratore da "infortuni", cioè da eventi accidentali, indipendentemente dal comportamento del lavoratore medesimo e quindi tendono ad impedire attività anche estranee alla serie di operazioni insite nella specifica lavorazione, restando esclusi solo eventuali fatti di autolesionismo.
Commentario • 1
- 1. Autolesionismo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2009, n. 22320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22320 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 18/03/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 798
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 28691/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ST SE n. il 26.08.1929
2. ST ND n. IL 19.02.1964;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 17.01.2005;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha chiesto rigettarsi i ricorsi. Per la parte civile AS SE il difensore di fiducia, avv. Petrelli Marcello, chiede il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST SE e ST ND ricorrono in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in data 17.01.2005, con la quale è stata confermata quella di condanna, emessa nei loro confronti dal GUP presso il locale Tribunale il 4.01.2002, alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno con la diminuente per il rito, in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen., con violazione delle norme antinfortunistiche (D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 7 e 25), in danno di AV Ornella, commesso il 7.01.2000.
In sintesi il fatto.
Il 7.1.2000, nelle campagne di Acquatica del Capo, alcuni braccianti agricoli, dipendenti della Cooperativa "Campi del sud" s.r.l., corrente in Supersano, erano intenti alla raccolta e alla pulitura delle olive. Nell'occasione veniva utilizzata anche una cernitrice e, a tal fine, era stato montato l'albero cardanico che la collegava al trattore, perché venisse alimentata.
Mentre la macchina era in funzione, una delle operaie, AV MA, probabilmente infastidita dal gas di scarico del trattore in moto, presa una tinozza, la pose dinanzi al tubo di scappamento del trattore per deviarne il flusso. Mentre la donna era china "proprio sull'asse di congiunzione fra trattore e cernitrice dove ruota l'albero cardanico con cui il trattore alimenta il funzionamento della cernitrice" improvvisamente un lembo del suo vestito rimaneva impigliato nell'albero rotante, avvinghiandola ed impedendole qualsiasi movimento. Correvano in aiuto della malcapitata ZZ SE ed altri operai che arrestavano il movimento dell'albero cardanico, senza, tuttavia, riuscire a liberare in tempi brevi la donna, ormai priva di sensi a causa della morsa asfissiante degli ingranaggi, inutile anche il tentativo di tagliarle i vestiti con dei coltelli. Solo con lo smontaggio dell'albero fu possibile liberarla ed adagiarla per terra in attesa dell'ambulanza, a bordo della quale, tuttavia, la AV giunse cadavere in ospedale. Causa della morte, secondo l'accertamento medico-legale, fu un "arresto cardiorespiratorio da strangolamento accidentale in trauma chiuso del torace con fatture costali multiple".
In ordine alla dinamica e, soprattutto, alla causa che determinò il sinistro, la sentenza di primo grado ha appurato che, al momento dell'occorso, l'albero cardanico era in funzione privo della necessaria protezione, costituita da un manicotto avvolgente che impedisce qualsivoglia contatto con l'organo rotante. Gli imputati sono stati giudicati e ritenuti responsabili del delitto loro ascritto, in qualità di effettivi titolari della Cooperativa "Campi del Sud", ancorché risultasse solo formalmente rappresentante della Cooperativa proprio la stessa AV, essendo stato l'evento ricollegato eziologicamente oltre che ai normali profili di colpa generica, anche alla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 55, agli stessi attribuibile, in quanto, come già evidenziato l'albero cardanico veniva utilizzato senza la prescritta copertura di protezione.
La Corte territoriale, nell'esaminare i motivi posti a base dell'appello, ha fatto proprio l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado. Con un unico atto, a mezzo del loro difensore, gli imputati denunciano:
1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 55. Si argomenta che la norma di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 55 impone la copertura di alberi, pulegge, cinghie ed altro e quindi tutti gli altri organi o elementi di trasmissione "ogni qualvolta possono costituire pericolo". Dunque, nel caso concreto era necessario accertare se sussistesse quel pericolo che impone la copertura di tali elementi o organi di trasmissione. Tale valutazione non è stata fatta dalla C.A. la quale ha ritenuto presunta la pericolosità dell'albero cardanico della cernitrice solo perché si è verificato l'incidente mortale, ma non ha dato contezza del motivo per il quale quello specifico albero cardanico rappresentasse un pericolo per la incolumità dei lavoratori. Nello stesso capo di imputazione si evidenzia che fu la stessa parte offesa ad avvicinarsi all'albero cardanico ed in sentenza si legge che per giungere all'altezza della parte meccanica è stata costretta a chinarsi compiendo un movimento fuori dell'ordinario. Si evidenzia, in buona sostanza, che l'evento lesivo è stato conseguenza del concomitante accavallarsi di una condotta imprudente e di un evento sfortunato ed accidentale.
2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 113 e 589 cod. pen.. Gli imputati sono stati ritenuti effettivi titolari della cooperativa in parola e datori di lavoro della p.o. nonostante le emergenze processuali evidenziate dalla difesa abbiano dimostrato l'ingerenza non solo formale ma concreta della AV nella conduzione della cooperativa. La Corte d'Appello ha perseverato nel travisamento della prova in cui era già caduto il primo giudice e che era stato specifico motivo d'appello.
3. I giudici del merito, diversamente da come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante emergesse l'effettiva gestione della AV hanno ritenuto di coinvolgere gli imputati, e per altro anche gli elementi di prova utilizzati a carico di essi sono del tutto insufficienti a comprovare una loro generica immistione nella vita e nelle decisioni della cooperativa.
4. Si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ZZ SE "acquisite nell'immediatezza del fatto", a parte la inconsistenza in diritto della motivazione sul punto della sentenza impugnata, si deduce che l'assenso da lui dato alla AV di deviare il fumo della marmitta del trattore è una circostanza del tutto non conferente, la donna si era limitata a richiedere un consiglio sulla effettuazione di una operazione che nulla ha a che vedere con la contestata attività di gestione diretta.
5. Il vizio di motivazione si ravvisa anche nel non aver valutato la posizione, in maniera distinta, dei due imputati si deduce che non vi è un solo passaggio che sia tale da individuare i profili di responsabilità attribuibili in maniera specifica a ciascuno dei due ricorrenti, ne' la Corte ha risposto alle specifiche obiezioni mosse dalla difesa, con riguardo, in particolare della posizione di ZZ ND.
6. Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40 e 43 cod. pen., non essendo stato tenuto in alcuna considerazione il fatto colposo della vittima, tale da elidere il nesso di causalità tra la condotta colposa del responsabile per la sicurezza e l'evento lesivo.
7. Nullità per violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. ed art. 62 bis c.p. relativamente alla quantificazione della pena.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi addotti, alcuni inammissibili, in quanto non sono consentiti in sede di legittimità, perché concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, altri sono comunque infondati sicché il ricorso deve essere rigettato.
Procedendo all'esame dei motivi, così come elencati nella parte narrativa, si osserva che:
1. Questa Corte ha affermato che (Sez. 4, Sentenza n. 11704 del 20/06/1991 Ud. Rv. 188655) in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 55 non può essere interpretato senza il necessario collegamento con il successivo art. 56, che ne costituisce precisazione e completamento, in quanto la indicazione delle misure e caratteristiche che sono riportate in tale norma con riferimento agli stessi organi ed elementi per la trasmissione del moto elencati nel precedente articolo, estremamente generico sul punto, implica necessariamente che l'adeguatezza delle misure di protezione dal movimento di alberi, cinghie e funi di trasmissione non va valutata di volta in volta con approssimazione, ma facendosi espresso riferimento a quelle misure che l'art. 56 indica con carattere di determinatezza e di precisione. Ed infatti, è proprio tale norma che, nel richiedere la protezione obbligatoria di alberi, cinghie e funi di trasmissioni, nonché le relative pulegge motrici e mosse, che si trovano, in tutte o in parte, ad altezza non superiore a mt. 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro fissa una presunzione di pericolo. In altre parole tale disposizione normativa prescinde da una reale e concreta situazione di pericolo, considerando come tale il solo fatto che in un ambiente di lavoro sia installata una macchina non avente le caratteristiche di sicurezza previste dalla legge (V. anche Sez. 6, 5 marzo 1980, Cass. Pen. 1981). Dunque, per il caso che ci occupa è dato certo non contestato che l'albero cardanico che procurava il movimento alla cernitrice trovavasi ad un'altezza inferiore ai 2 mt. e non presentava alcuna protezione, anzi, alcuni testimoni hanno ricordato che in precedenza essa vi era (V. pag. 5 sentenza).
Il motivo ha da ritenersi, pertanto, infondato.
Appare opportuno per omogeneità di esposizione analizzare di seguito il motivo numero 6.
Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confl. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.). Orbene, alla luce delle risultanze processuali acquisite, è certamente da escludere che la condotta posta in essere dalla AV sia da considerarsi "abnorme" nel senso prima su indicato e sul punto la motivazione della sentenza impugnata è ampiamente congrua.
Ma vi è di più: questa Corte ha anche affermato che le misure protettive prescritte dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 55 e 68, relative rispettivamente agli organi ed elementi per la trasmissione del moto e agli organi lavoratori e zone di operazione delle macchine, tendono a tutelare il lavoratore da infortuni, cioè da eventi accidentali, indipendentemente dal comportamento del lavoratore medesimo e quindi tendono ad impedire attività anche estranee alla serie di operazioni insite nella specifica lavorazione, restando esclusi solo eventuali fatti di autolesionismo (Sez. 4, 15 dicembre 1983, n. 10842, Cass. Pen. 1984, 2510). Dunque, in aderenza a tale principio giurisprudenziale, la condotta tenuta dalla AV, anche se fosse ritenuta estranea alla serie di operazioni insite nelle specifiche fasi di lavorazione che le competevano, circostanza questa da escludere come rilevato, non può essere considerata circostanza tale da elidere il nesso di causalità tra la condotta colposa del titolare della posizione di garanzia e l'evento.
2. Con riguardo ai motivi sotto i numeri 2 e 3, premesso che le doglianze proposte dai ricorrenti sono affidate a motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate persuasivamente dalla Corte di merito, è opportuno riportare in maniera più dettagliata le argomentazioni difensive. Si afferma che non si è tenuto in nessun conto dei risultati della consulenza dell'ausiliario dello stesso P.M., secondo cui, dopo l'esame minuzioso dei documenti e dei rapporti assunti dalla cooperativa, si deve escludere qualsiasi coinvolgimento di ZZ ND nella gestione della stessa. Sul punto anche la corte del gravame ha mantenuto il silenzio sottraendosi all'obbligo di motivazione. E così pure la Corte non ha tenuto conto dei motivi di appello che hanno evidenziato una sistematica presenza di atti formali (acquisti di beni, costituzione di società, delibera del C. d. A. ecct.) che erano tutti univoci nel ricondurre poteri gestori effettivi in capo alla AV, ed era proprio costei ad avere i rapporti con il commercialista dell'azienda. Gli stessi documenti bancari esibiti attestavano le centinaia di operazioni eseguite dalla Cooperativa tutte al nome della AV, che aveva garantito - secondo quanto riferito dal Direttore dell'istituto di credito - personalmente con una fideiussione le obbligazioni bancarie. Anche sul punto la sentenza impugnata è carente sotto il profilo motivazionale. Come lo è in riferimento alle dichiarazioni dei testi indicati - SI NG, AS NG, OL IL, LI NN - interpretate nell'ottica accusatoria senza tener conto degli elementi favorevoli agli imputati. In particolare, per quanto riguarda la deposizione di SI NG, questi ebbe a riferire che gli NA erano i titolari della "Coopoerativa S. Lucia", non si comprende per quale ragione la Corte d'Appello abbia poi rettificato in sentenza il nominativo della cooperativa con quello di "Campi del Sud". Così pure non si spiega in motivazione in forza di quali elementi di fatto si sia affermato che la Cooperativa "Campi del Sud" costituiva una sorta di "prosecuzione" di altra cooperativa, denominata Santa Lucia, di cui era stato presidente ZZ ND, alla quale la prima era subentrata con la sola variazione della carica formale del presidente". Ulteriore travisamento delle risultanze probatorie viene ravvisato dal ricorrente laddove la Corte del merito ha utilizzato come elemento di accusa la circostanza che la AV negli ultimi tempi si mostrava preoccupata perché "le avevano dato responsabilità superiori alle sue spalle". L'affermazione, invece di essere interpretata come un palese ed incontrovertibile riconoscimento della effettività dei compiti gestionali formalmente assunti dalla AV, elemento certamente favorevole agli imputati, viene interpretato in senso opposto. Altro elemento di prova il cui significato è stato male interpretato dai giudici è quello relativo alla preoccupazione del direttore della filiale di banca, recatosi in ospedale dopo la morte della AV, per avere questa assunto una fideiussione per Euro 30.000,00. Se i veri gestori della cooperativa erano gli ZI sicuramente il funzionario di banca si sarebbe rivolto a questi ultimi. In sentenza, nonostante si faccia riferimento ad attività della AV sintomatiche di una gestione concreta da parte sua della cooperativa (rivestiva la qualifica di presidente, era il responsabile della sicurezza, era persona cui erano state attribuite notevoli responsabilità, aveva prestato fideiussione personale per i debiti societari, partecipava attivamente alle riunioni e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), apoditticamente si accolla agli imputati la gestione concreta della cooperativa. Si aggiunge da parte dei ricorrenti che il fatto che la donna fosse anche una operaia è del tutto non conferente, atteso che una Cooperativa è caratterizzata proprio dal fatto che i soci possono prestare attività lavorativa. Ed ancora, per quanto argomentato in riferimento al motivo n. 3, si adduce che è solamente un indizio la circostanza che i beni strumentali siano di proprietà degli ZZ, non essendo inconsueto che nelle cooperative essi vengano messi a disposizione da parte dei soci. Inoltre, la circostanza che il canone di locazione della sede della cooperativa, di proprietà dei ricorrenti, non fosse mai stato versato, non è stata oggetto di specifico accertamento. I versamenti effettuati in banca dagli imputati, sintomatici di una gestione di fatto, si riducono a due soli, di cui uno si riferisce ad un assegno intestato a ZZ SE rilasciato dalla cooperativa per Euro 20.000,00, verosimilmente riconducibile al pagamento del canone. Così pure, per quanto attiene, all'altro elemento di accusa avente ad oggetto le trattative commerciali svolte per conto della cooperativa da ZZ SE (a proposito di un contratto di acquisto di melanzane) non sono state tenuto in conto le dichiarazioni del teste ND SA.
Orbene, non c'è chi non veda come i motivi di ricorso, testè riportati, appaiono incentrati sulla contestazione dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuta dal GUP fatto proprio dalla Corte d'Appello: essi, risolvendosi in censure in fatto della sentenza impugnata, sono preclusi in questa sede di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 3). È indubbio lo sforzo argomentativo profuso per far rientrare nella previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e) quella che è una mera valutazione del fatto.
Se la ricostruzione dei fatti affonda le sue radici nella valutazione critica delle prove raccolte nella istruttoria dibattimentale e se è innegabile che la stessa, così come proposta dai giudici di merito appaia logicamente corretta, non potendo davvero sostenersi che sia manifestamente illogica, le conclusioni, sul piano del diritto, sono scontate, se si riflette sulla costante giurisprudenza di questa corte quanto alle caratteristiche e ai limiti del giudizio di legittimità.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione - così quella giurisprudenza - ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile - così, ancora - deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici.
E, infine: nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo: in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Se la censura di mancanza o di non adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto è, certamente, manifestamente infondata, la stessa, in ogni caso, è priva del requisito della specificità.
L'applicazione degli esposti principi al caso di specie, dunque, comporta la chiara infondatezza dei motivi in esame.
2.2. La Corte d'Appello ha invero indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, confutando, in maniera analitica, persuasiva e scevra da vizi logici, la diversa valutazione delle risultanze istruttorie prospettata dalla Difesa. In buona sostanza, con il riferimento a dati fattuali, comprovanti l'effettività della carica di presidente della cooperativa della AV nella gestione della stessa, male interpretati dai giudici di merito si eccepisce un travisamento del fatto e/o un travisamento della prova.
Sul punto, riportandoci a quanto già posto in evidenza circa il limite del sindacato del giudice di legittimità, questi deve accertare il contenuto del ricorso con gli elementi su individuati, la decisività del materiale probatorio richiamato tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione, l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto, non essendo obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito, la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. "travisamento del fatto" solo qualora la difformità della realtà storica sì a evidente, manifesta, apprezzabile "ictu oculi" ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (cfr. in parte Cass. sez. 2, 9 giugno 2006 n. 19848 rv. 234162, le decisioni della sesta sezione citate cui adde Cass. sez. 6, 5 ottobre 2006 n. 33435 rv. 234364 e Cass. sez. 6, 26 ottobre 2006 n. 35964 rv. 234622). Nè peraltro, si verte nel vizio del c.d. travisamento della prova:
questo si atteggia in maniera differente non solo nelle due differenti fasi, cautelare e cognitiva ordinaria, ma anche nel caso della c.d. doppia conforme o della riforma della sentenza di primo grado da parte di quella d'appello, giacché i limiti appena individuati concernono l'ultima ipotesi, in quanto, ove le due pronunce siano conformi, non solo vige il limite del "devolutum", che può essere superato solo ove il giudice dell'impugnazione si fondi su atti probatori mai presi in esame (Cass. sez. 19 ottobre 2006 n. 35194, rv. 234915), ma anche l'obbligo di evidenziare una carenza ed omessa motivazione su determinati punti sottoposti all'esame del giudice del gravame con la specifica e puntuale indicazione degli stessi con il carattere della decisività e della radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito, giacché, altrimenti, si richiederebbe una rilettura degli atti processuali ed una rivalutazione delle risultanze, come già evidenziato inibita al giudice di legittimità, sicché una simile censura sarebbe inammissibile. Inoltre, la motivazione della sentenza "per relationem" a quella della decisione impugnata è ammissibile a condizione che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi non essendo tenuto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e senza vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
Ed è proprio in riferimento a questi principi testè enunciati che la censura dei ricorrenti non può trovare accoglimento: tutte le osservazioni riportate nei motivi del ricorso in esame erano stati oggetto prima del vaglio del GUP e successivamente della Corte d'Appello, la quale fa specifico riferimento, più che ai risultati della consulenza dell'ausiliario del P.M., che si limita ad un'analisi formale degli atti compiuti dalla AV per conto della cooperativa, a dichiarazioni testimoniali, analiticamente vagliate alla luce delle censure della difesa (pag. 8, 9 e 10 della sentenza), in base alle quali emerge che i due ZZ, padre e figlio, erano gli effettivi datori di lavoro di coloro che prestavano attività lavorativa alle dipendenze della Cooperativa "Campi del Sud". Ed ancora, l'analisi della Corte non si limita a tali risultati testimoniali ma anche ad elementi di ordine oggettivo sintomatici di quella posizione di interessenza personale e di direzione degli ZZ nella conduzione della cooperativa: erano i proprietari dei beni mobili ed immobili in uso alla cooperativa;
assumevano, retribuivano e licenziavano il personale;
intrattenevano rapporti con le banche;
partecipavano alle trattative e stipulavano contratti (sul punto si riporta la deposizione del teste AB - direttore di produzione della N.P. Surgelati - chiaramente significativa di come entrambi gli ZZ erano i referenti effettivi della cooperativa, la stessa testimonianza riceve una lettura completamente diversa dalla difesa dei ricorrenti).
Ma la doglianza che sul piano della logica non regge è quella relativa alle lamentele della AV esternate a sue compagne di lavoro perché "le avevano dato responsabilità superiori sulle sue spalle"; se, infatti si analizza tale affermazione alla stregua dei risultati probatori su richiamati, dai quali è emerso che la p.o. si era prestata ad assumere solo formalmente la carica di presidente, ha una sua logica spiegazione: non le si poteva chiedere di più di quanto già non facesse assumendosi la paternità formale di atti che, da un punto di vista decisionale, non le appartenevano. Se essa era una "testa di legno", nel senso che doveva apparire solo formalmente come la presidente della cooperativa, non poteva certo non apporre la sua firma su atti che riguardavano la carica;
sarebbe stato un controsenso nominare la AV presidente e poi non farle esplicare quelle attività che all'esterno dovevano essere rapportate a quella carica (pag. 10 e 11 della sentenza). Ed allora, la diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali e la diversa valutazione dei dati fattuali, come proposta dalla Difesa appare disancorata dai contestuali elementi di riscontro ben evidenziati dalla Corte territoriale, essa è suggestiva perché esalta dei passaggi, che singolarmente evidenziati, cioè separati da tutto il contesto dello svolgimento della vicenda, possono concretamente assumere un significato se non favorevole agli imputati quanto meno equivoco. In ordine al motivo n. 4, premesso che le dichiarazioni rese dallo ZZ SE alla P.G. immediatamente dopo l'accadimento, coerentemente sono state ritenuti dai giudici del merito significative del suo potere direttivo nell'ambito dello svolgimento del lavoro (.... io gli davo il consenso...) degli operai intenti alla raccolta delle olive, non si ravvisa alcuna inutilizzabilità, posto che, quando fu assunto a s.i.t., non v'era, al momento, alcun elemento che lo potesse far ritenere responsabile del fatto, così come già correttamente evidenziato dalla Corte territoriale.
Parimenti è infondato il motivo di ricorso n. 5 atteso che la Corte, nel diversificare le posizioni degli imputati, ha congruamente motivato, con riferimento ad elementi probatori rilevanti, la comune diretta gestione della cooperativa di cui trattasi. Da ultimo, in riferimento, alla critica circa la quantificazione della pena ed, in particolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche si osserva che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma anche, quando impone un obbligo di motivazione espressa per la concessione di un'attenuante negata dal primo giudice o per l'esclusione di un'aggravante, poiché esiste un'esplicita deduzione della censura in appello, presupposto imprescindibile per l'ammissibilità della doglianza in ricorso (Cass. sez. 1, 30 giugno 1988 n. 7707 rv. 178767, che recepisce un principio pacifico sotto il vigore del precedente e dell'attuale codice di rito), oppure perché si è effettuata una differente qualificazione di un fatto o si è ritenuto insussistente un reato (Cass. sez. 5, 29 dicembre 1999 n. 14745 rv. 215198), afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298). Certamente, per il caso di specie, non può sostenersi che la conferma della non concedibilità delle attenuanti generiche e, quindi, della quantificazione della pena, operata dal primo giudice sia frutto di arbitrio, atteso che, non solo la Corte si è riportata alle motivazioni sul punto del GIP ma ha anche evidenziato, quale condizione ostativa al riconoscimento delle richiamate circostanze, i precedenti penali.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusioni delle spese sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009