Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2009, n. 22320
CASS
Sentenza 18 marzo 2009

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 55 d.P.R. n. 547 del 1955 non può essere interpretato senza il necessario collegamento con il successivo art. 56, che ne costituisce precisazione e completamento, in quanto l'indicazione delle misure e caratteristiche che sono riportate in tale norma con riferimento agli stessi organi ed elementi per la trasmissione del moto elencati nel precedente articolo, estremamente generico sul punto, implica necessariamente che l'adeguatezza delle misure di protezione dal movimento di alberi, cinghie e funi di trasmissione non va valutata di volta in volta con approssimazione, ma facendosi espresso riferimento a quelle misure che l'art. 56 indica con carattere di determinatezza e di precisione.

Le misure protettive prescritte dagli artt. 55 e 68 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, relative, rispettivamente, agli organi ed elementi per la trasmissione del moto e agli organi lavoratori e zone di operazione delle macchine, tendono a tutelare il lavoratore da "infortuni", cioè da eventi accidentali, indipendentemente dal comportamento del lavoratore medesimo e quindi tendono ad impedire attività anche estranee alla serie di operazioni insite nella specifica lavorazione, restando esclusi solo eventuali fatti di autolesionismo.

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  • 1Autolesionismo: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2009, n. 22320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22320
Data del deposito : 18 marzo 2009

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