Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI SA, in persona del proc.re GIANCARLO FROELICH, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DELITALA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRAND HOTEL MAJESTIC SPA, in persona dell'Amm.re Unico MARIO BANDIERA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO MOCCI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO BERLINGUER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
FINANZIARIA LES COPAINS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 155/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI sezione distacca di SASSARI, depositata il 12/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/03 dal Consigliere Dott. MALPICA Emilio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 20 ottobre 1992 la s.p.a. Les Copains convenne in giudizio davanti al tribunale di Tempio Pausania la s.a. UG, chiedendo che la predetta tosse condannata ad eliminare le opere abusivamente realizzate in aderenza alla sua proprietà e a risarcire i danni ad essa cagionati. Dedusse l'attrice che la convenuta aveva costruito una veranda in aderenza all'appartamento di sua proprietà, senza rispettare le distanze dal confine ed aveva realizzato un canale di scolo delle acque che si riversavano a cascata sul tetto di essa attrice, gravandolo di illegittima servitù.
La convenuta, costituitasi, affermò che i lavori erano consistiti solo nella realizzazione di una copertura a falde inclinate in sostituzione della precedente obsoleta, e che non aveva operato nessuna demolizione dell'immobile dell'attrice ne' aveva creato una servitù di scolo, avendo utilizzato la gronda preesistente per la raccolta delle acque meteoriche, e che le infiltrazioni lamentate dall'attrice erano riconducibili ad un eccezionale evento atmosferico che aveva cagionato io stesso inconveniente nell'appartamento di sua proprietà.
Con sentenza 15 dicembre 1999 il tribunale di Tempio Pausania, nella persona del giudice onorario aggregato della sezione stralcio, dichiarò che erano illegittime le opere realizzate, consistenti in una veranda, posta a distanza non regolamentare, con il tetto a due falde, di cui una spiovente verso la proprietà dell' attrice, e che illegittimo era il conseguente prolungamento di circa quattro metri della preesistente grondaia di raccolta delle acque meteoriche, opere delle quali ordinò la demolizione.
All'esito del giudizio d'appello promosso dalla s.a. UG, cui resistette la s.p.a. Hotel Majestic, succeduta alla parte originaria ex art. 111 c.p.c., la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettò integralmente il gravame e condannò l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Osservò, tra l'altro, la corte territoriale che era infondata la censura dell'appellante secondo cui il tribunale aveva accolto acriticamente le conclusioni del c.t.u., assumendo la di lui conclusione addirittura a fonte di prova dei fatti che era onere della parte dimostrare, e non semplicemente dedurre. Sul punto la corte di merito ritenne che il c.t.u. aveva accertato la edificazione della veranda a distanza illegale e il conseguente prolungamento della grondaia per circa mt. 4,4 e l'esattezza dei rilievi e dei calcoli effettuati dal c.t.u. derivava dal metodo con il quale questi vi era pervenuto, perché aveva in primo luogo accertato lo stato primitivo dell'immobile attraverso il reperimento di documentazione e progetti presso gli uffici comunali e, poi, proceduto al raffronto con la situazione attuale. Quanto alla mancata dimostrazione della riferibilità alla convenuta delle opere, osservò la corte che la predetta parte aveva ammesso in comparsa di risposta di aver eseguito "lavori" pur escludendo di aver modificato il canale di gronda, sicché, riguardando le opere eseguite, la proprietà della convenuta e ad essa giovando, non poteva che ascriversi alla medesima la responsabilità delle stesse.
Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso la S.A. UG, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Grand Hotel Majestic, già s.p.a. Baglioni, che ha depositato anche memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 111 e 350 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, perché nel giudizio di appello si è costituita la Grand Hotel Majestic s.p.a. qualificandosi come "appellata", mentre, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie con la sola possibilità per il successore di intervenire, salvo che venga disposta l'estromissione della parte originaria con il consenso di tutte la parti in causa. Nel caso di specie, obietta la ricorrente, da un lato la società costituitasi come appellata non avrebbe potuto sostituire la parte originaria, dall'altro la corte d'appello ha omesso di dichiarare la contumacia di quest'ultima ed ha pronunciato la sentenza nei soli confronti della parte costituita, determinando così la nullità della sentenza stessa, nullità assoluta e rilevabile d'ufficio.
Il motivo è infondato.
Le irregolarità formali in cui è incorsa la corte di merito non determinano la nullità della sentenza. Infatti, poiché l'atto di appello è stato regolarmente notificato alla società Les Copains, non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, ma soltanto la omissione della dichiarazione di contumacia e della indicazione della parte medesima nel frontespizio della sentenza. La prima omissione non vizia la sentenza se - come è incontestato - non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace;
la seconda non esclude che la parte, pur se non indicata, sia comunque destinataria della decisione, e alla mancata annotazione può ovviarsi con la procedura di cui all'art. 287 c.p.c.. Quanto alla posizione della soc. Grand Hotel Majestic, il fatto che si sia costituita nella dichiarata qualità di "appellata" anziché in quella di interveniente non incide sulla legittimità della sua partecipazione al giudizio quale successore a titolo particolare della parte originaria, ex art. 111 c.p.c.. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 352 c.p.c. dolendosi che il consigliere istruttore - sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per mancanza della procura - ha rimesso le parti al collegio senza fissare udienza di precisazione delle conclusioni, omissione che a suo dire vizierebbe di nullità la sentenza emessa.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'art. 352 c.p.c., anche nel testo previgente, applicabile al caso di specie, non prevedeva che il consigliere istruttore dovesse fissare apposita udienza per la precisazione delle conclusioni, ma solo che egli dovesse "invitare" le parti a precisarle;
ciò significa che assume rilevanza solo la circostanza che le parti siano state messe concretamente in condizioni di rassegnare al collegio le conclusioni definitive, rientrando poi nei poteri discrezionali del giudice intesi "al più sollecito e leale svolgimento del procedimento" (art. 175 c.p.c.) la valutazione della opportunità di fissare o meno una udienza apposita, valutazione che nella specie è stira verosimilmente influenzata dal carattere pregiudiziale della questione sulla quale, essenzialmente, il collegio era sollecitato a pronunciarsi.
Con il terzo motivo la ricorrente società denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., 61 e ss., 191 e ss. c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Assume che, avendo essa contestato i fatti allegati dall'attrice, era necessario che quest'ultima fornisse prova degli stessi, e cioè che la soc. UG avesse demolito parte del tetto, prolungato la canaletta, e modificato la struttura del fabbricato, posizionando la tettoia a distanza diversa da quella precedente. In mancanza di prova sui fatti, assume la ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto rigettare la domanda e non dare per ammessi i fatti controversi, in aperta violazione dell'art. 2697 c.c., travisando la funzione dei consulente tecnico, che non è quella di sostituirsi alla parte nel fornire la prova i fatti, ma quella assistere il giudice fornendogli pareri di natura tecnica.
Anche il terzo motivo è infondato, perché la Corte d'appello, muovendo dalle deduzioni della parte attrice e dalle parziali ammissioni della parte convenuta in merito alla esecuzione di opere edilizie, ammissioni puntualmente riportate in sentenza, ha poi legittimamente rimesso al consulente tecnico le indagini necessarie a distinguere se opere nuove da quelle preesistenti, non contraddicendo tale incarico al principio dell'onere della prova, che attiene ai fatti e non alle valutazioni tecniche su di essi. Nelle specie, le parziali ammissioni della convenuta hanno esonerato la parte attrice da una punture dimostrazione della avvenuta esecuzione di interventi edilizi coinvolgenti la sua proprietà; permaneva, quindi, la necessità di una valutazione tecnica di detti interventi, che legittimamente il giudice ha rimesso al consulente. Quanto alla pretesa apoditticità dell'attribuzione ad essa ricorrente delle opere, è agevole rilevare che la questione si risolve in una vantazione degli elementi di fatto che il giudice d'appello ha effettuato con argomentazioni adeguate e immuni da vizi logici o giuridici.
Con il quarto motivo la s.a. UG denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 880 e 884 c.c. perché i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto lesiva dei diritti dell'attrice la costruzione della veranda, realizzata in aderenza al muro della predetta, ignorando che la distanza di tre metri si impone solo nell'ipotesi che le costruzioni non siano unite o aderenti;
lamenta inoltre la ricorrente che i giudici di merito avrebbero ritenuto provato il prolungamento della canaletta di scolo solo sulla base della affermazione del consulente tecnico senza tener conto dei motivi d'impugnazione sul punto e delle argomentazioni addotte nella relazione tecnica di parte, suffragate da documentazione fotografica, che escludevano la riferibilità alla tettoia delle infiltrazioni d'acqua denunciate dall'attrice.
Il motivo è fondato per quanto verrà esposto.
Va premesso che per quanto concerne le doglianze sulla mancata considerazione delle argomentazioni difensive esposte nella consulenza di parte il ricorso non risponde al prescritto requisito dell'autosufficienza, in quanto la società ricorrente non ha riportato testualmente i rilievi che detto consulente avrebbe formulato, sì da non consentire a questa corte di valutare se il giudice di merito ne avesse effettivamente omesso l'esame. Appare invece fondata la censura di violazione dell'art. 873 c.c. perché il giudice d'appello, affermando che la veranda risulta realizzata in violazione delle distanze sancite da detta norma, contraddittoriamente specifica che detto manufatto è realizzato "in aderenza" e "a meno di tre metri" dalla proprietà dell'attrice. Orbene detta contraddittoria motivazione non consente di comprendere la reale situazione dei luoghi e, quindi, di verificare se la corte territoriale abbia fatto o meno corretta applicazione dell'art. 873 c.c. che, nel sancire l'obbligo del rispetto della distanza tra costruzioni su fondi finitimi, espressamente esclude quelle che siano unite o aderenti;
la motivazione della sentenza induce il legittimo dubbio che la Corte territoriale abbia equiparato la costruzione in aderenza alla costruzione non a distanza legale, escludendone la liceità ipso facto, e non per altre possibili cause, quali - ad esempio - la ricorrenza di regolamenti locali più restrittivi, ovvero la esistenza di parti non aderenti. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d'appello di Cagliari che provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso;
accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004