Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6014 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 6 N 9 O 1 I E / ¿ 68716 Z 4 / A A N 6 I R 2 T R S B 06 0 14 / 0 2 R I A . P G T L . E REPUB LI L D U R A B L I E B A D R A OGGETTO D IN NON I T T S A Imposta di registro: E N 1 I E T 3 esenzioni e agevolazioni;
S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 1 N A I E E . decadenza dell'A.F. A S T N E A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 6269/2000 7798/2000 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Cron. 17526 Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente C.C. 15.1.2002 SENTENZA N. in camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 6269 R.G. 2000, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
PE AN, rappresentata e difesa, con procura datata 7 aprile 2000, in calce al controricorso, con ricorso incidentale, dall'avv. Nicola DE PRISCO, col quale elettivamente domicilia in 40 Roma, al Lungọtevere Flaminio 46/IV/B, presso lo studio del 3. dott. Giammarco Grez;
controricorrente - e sul ricorso iscritto al n. 7798 R.G. 2000, proposto da sopra rappresentata, difesa ed PE AN, come elettivamente domciliata;
- ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in giudizio come sopra;
- intimato -
entrambi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 2 dicembre 1998, depositata col n. 189/52/98 il 27 gennaio 1999. Sentito, in camera di consiglio, il relatore Cons. Papa;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio. Ritenuto in fatto che: - l'Ufficio del Registro di Salerno, con avviso di liquidazione notificato il marzo 1995, recuperò a tassazione l'imposta di registro -nella misura ordinaria con relativa soprattassa nei confronti di NN RO, negando i benefici per l'acquisto della 'prima casa', di cui alla legge 118/1985, in relazione ad atto registrato il 23 aprile 1986; impugnò l'atto impositivo, la contribuente, opponendo la decadenza dell'Ufficio, per decorso del triennio fissato nell'art. 76 del d.P.R. 131/1986), e l'infondatezza, nel merito, della revoca dei 2 benefici, e la Commissione Tributaria di primo grado di Salerno aderi ad entrambe le difese, accogliendo il ricorso;
l'appello dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, superando l'eccezione preliminare e condividendo la difesa di merito della RO;
per la cassazione della sentenza ricorre, con unico, complesso motivo, l'Amministrazione finanziaria, denunziando la violazione dell'art. 2 del d.l. 12/1985, come convertito nella legge 118/1985, e la motivazione erronea “nella parte in cui ha ritenuto che sia sufficiente, al fine di fruire dei benefici, la mera dichiarazione di voler adibire l'immobile ad abitazione, in mancanza di un termine perentorio perché ciò si realizzi"; la contribuente, nel resistere con controricorso col quale oppone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione avversaria formula un mezzo di ricorso incidentale condizionato ", (deducendo "violazione dell'art. 74 d.P.R. 634/1972 e art. 76-78 comma 2 d.P.R. 131/1986 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."), lamentando l'erroneità del provvedimento impugnato in ordine alla eccezione preliminare di decadenza, con richiamo a precedenti di legittimità in tali sensi (fra cui Cass. 7947/1999); il P.M. richiama il principio consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte, di cui è espressione Cass., Sez.un., 1196/2000, circa l'assoggettamento del potere dell'Amministrazione, del quale si discute, a decadenza triennale, e chiede, ai sensi dell'art. 3 375 c.p.c. come modificato dalla legge 89/2001, accogliersi il ricorso incidentale, manifestamente fondato. Considerato - in diritto - che: i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti, a mente dell'art. 335 c.p.c., in relazione all'art. 49 d.lgs. 546/1992; manifestamente fondato si rivela il ricorso incidentale, da esaminare - indipendentemente dalla formulazione in via subordinata - per primo, riguardando la preliminare eccezione di decadenza dell'ufficio, respinta dal giudice 'a quo' (Cass., Sez.un., 212/2001); il potere dell'Amministrazione finanziaria, circa la verifica della spettanza del beneficio del quale si discute, non è soggetto (come affermato anche da Cass. 4944/1999, più o meno coeva alla decisione invocata dalla ricorrente incidentale) alla prescrizione ordinaria, ma al termine triennale di decadenza, previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. 131/1986, ed, anteriormente, dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. 634/1972, secondo l'indirizzo, affermato da Cass., Sez.un., 1196/2000 - richiamata dal P.M. -, ed ormai consolidato (v. per tutte Cass. 7010/2001); alla stregua di tale indirizzo, pertanto, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e corrispondente soprattassa, a carico del compratore d'immobile che abbia fruito, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. 12/1985, come convertito dalla legge 118/ 1985, è soggetto a termine triennale di decadenza dalla data in cui 4 l'avviso può essere emesso;
in ordine al 'dies a quo' - che viene individuato nel giorno stesso della registrazione, quando i benefici non competano per la falsa dichiarazione, nell'atto, della indisponibilità d'altro alloggio o della non avvenuta precedente fruizione dell'agevolazione, ovvero per la enunciazione, in esso, del proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi, già smentito da circostanze di fatto;
oppure, allorquando lo stesso enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o divenuto ineseguibile, dal giorno in cui siasi verificata quest'ultima situazione -, non risultano sollevate questioni, essendosi la controversia instaurata sull'assunto dell'Amministrazione, di applicabilità della prescrizione ordinaria;
ne deriva l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello principale, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto dell'appello dell'Ufficio circa l'eccepita decadenza;
ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese, avuto riguardo al ricordato sviluppo giurisprudenziale.
P.Q.M.
Y N O 0 I Riunisce i ricorsi;
accoglie quello incidentale, assorbito il 8 Z 9 A 1 / R 3 4 T / S principale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, 6 I 2 G . A E R . R P . F dichiara l'Amministrazione finanziaria decaduta dalla revoca delle L D A A L L A D T E . U D B E agevolazioni;
compensa le spese dell'intero giudizio. B I T A I S T N N A R E 1 E I T S S 3 R E 1 I Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001. E A T N A Il Cons. estensore Il Presidente M Pasqualei jisquale - Enrico Papal- ORIA 24 APR. 2002 DEPOSITANONGS kiw lata حب Oggi. VIL CANCEL LIF E CT IL CANCE DERE C1 5 CE BA