Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 19919
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Sentenza 22 aprile 2005

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Non sussiste il reato di rapina impropria aggravata (art. 628, commi secondo e terzo, cod. pen.) ma quello di furto (art. 624 cod. pen.) allorché, successivamente all'impossessamento della cosa mobile altrui, il soggetto attivo privi il derubato della libertà di locomozione. In tal caso, infatti, il delitto di furto concorre con quello di sequestro di persona, in quanto mentre il reato di rapina assorbe, oltre al furto, la violenza alla persona quando essa sia esercitata immediatamente dopo la sottrazione per procurare a sé o ad altri il possesso del bene o l'impunità (rapina impropria), sicché sussiste una sola condotta diretta ad un unico evento di impossessamento patrimoniale, che assorbe quello sussidiario contro la persona (percosse), diversamente, ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona, ex art. 605, cod. pen., non è previsto l'elemento della violenza della condotta, con la conseguenza che il sequestro non può essere assorbito dal reato di rapina impropria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 19919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19919
    Data del deposito : 22 aprile 2005

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