Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
Non sussiste il reato di rapina impropria aggravata (art. 628, commi secondo e terzo, cod. pen.) ma quello di furto (art. 624 cod. pen.) allorché, successivamente all'impossessamento della cosa mobile altrui, il soggetto attivo privi il derubato della libertà di locomozione. In tal caso, infatti, il delitto di furto concorre con quello di sequestro di persona, in quanto mentre il reato di rapina assorbe, oltre al furto, la violenza alla persona quando essa sia esercitata immediatamente dopo la sottrazione per procurare a sé o ad altri il possesso del bene o l'impunità (rapina impropria), sicché sussiste una sola condotta diretta ad un unico evento di impossessamento patrimoniale, che assorbe quello sussidiario contro la persona (percosse), diversamente, ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona, ex art. 605, cod. pen., non è previsto l'elemento della violenza della condotta, con la conseguenza che il sequestro non può essere assorbito dal reato di rapina impropria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 19919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19919 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 597
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 022638/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO C.A. ANCONA;
nei confronti di:
1) MI DE, N. IL 26/01/1982;
avverso SENTENZA del 12/12/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette/sentite le conclusioni del S.P.G. Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento c.r..
RITENUTO
1 - Il P G. di Ancona propone ricorso per violazione artt. 444 CPP - 624 bis e 628 CP avverso sentenza del GUP di Fermo, che applica a IH AN, pena su richiesta, per fatti qualificati furto aggravato e sequestro di persona dei derubati, chiusi a chiave in casa dall'esterno dall'autore della sottrazione immediatamente dopo il furto e per conseguirne l'impunità, (capi A-B), laddove a stregua della contestazione doveva ravvisarsi il reato di cui all'art. 628/2- 3 CP (rapina impropria aggravata).
2 - Il ricorso è infondato.
Il reato di rapina (art. 628 CP) assorbe, oltre al furto (art. 624 CP), la violenza alla persona (art. 581 CP). Se la violenza è
esercitata immediatamente dopo la sottrazione per procurare a sè od altri il possesso della cosa o l'impunità, si verifica un'ipotesi di rapina c.d. impropria (628/2). All'evidenza si è in presenza di due condotte, ciascuna idonea a cagionare un diverso evento autonomamente punibile, le quali condotte si considerano atti di una sola condotta plurisussistente, diretta all'unico evento d'impossessamento, ovvero all'evento patrimoniale che assorbe quello sussidiario contro la persona (di percosse).
Se poi la violenza "consiste" nel porre taluno in istato d'incapacità di volere o di agire (628/3 n. 2), si configura un'ipotesi di rapina aggravata. Il verbo "consiste" può ingenerare equivoco della frazione di condotta (violenza) con l'evento, che è sempre quello di impossessamento. Ma, all'evidenza, si riferisce all'ipotesi di rapina propria. Difatti si è ritenuto che l'aggravante, secondo taluna giurisprudenza (cfr.: Cass., Sez. 2^, n. 9002/84, Calegari, CED, rv. 166272), può assorbire anche il sequestro di persona (condotta) per il tempo strettamente necessario all'impossessamento. Il che significa che se la privazione della libertà di locomozione (intesa evento) dell'offeso dura un tempo ulteriore, rispetto a quella necessaria per l'impossessamento, è configurabile il concorso dei reati di rapina (propria) aggravata ex art. 628/3 n. 2 e di sequestro di persona, giusto l'art. 15 CP. Ma, per cagionare l'evento permanente di sequestro di persona, ai sensi dell'art. 605 CP non è previsto l'estremo di violenza della condotta. Pertanto il sequestro non può essere assorbito, ne' in tutto, ne' in parte, dal reato di rapina impropria, che si configura quando alla sottrazione da cui deriva l'evento di impossessamento, segue la violenza per assicurarselo o per procurarsene l'impunità. Tal cosa implica che il reato di sequestro di persona concorre con un reato contro il patrimonio precedentemente commesso, sia di furto che di rapina impropria ovvero un impossessamento seguito ad azione violenta oltrecché sottraeva, per cui il fatto che successivamente alla commissione di un furto, il ladro privi il derubato della sua libertà di locomozione, non implica per sè la diversa qualificazione del furto in rapina con assorbimento del sequestro di persona.
Ed è esattamente quanto contestato e ritenuto nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005.